Art. 1334 c.c. — Efficacia degli atti unilaterali
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
8 pronunce che riguardano l’art. 1334 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di azione ex art. 1669 c.c., la denuncia dei gravi difetti dell'opera, che può essere effettuata anche mediante un atto stragiudiziale, ha natura recettizia ed è, perciò, efficace solo quando pervenga a conoscenza (effettiva o presunta) del destinatario, sicché, non applicandosi il principio di scissione degli effetti della notificazione, essa deve essere ricevuta, e non soltanto spedita, entro il termine annuale dalla scoperta.
Art. 1334 c.c. · Art. 1669 c.c. · Art. 2966 c.c.
In materia di contratto di assicurazione, la comunicazione prevista dall'art. 2952, comma 4, c.c., è atto unilaterale a carattere recettizio - la cui interpretazione va compiuta alla stregua dei criteri previsti dagli artt.1362 e ss. c.c., in ragione del rinvio ad essi operato dall'art. 1324 c.c., nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi - idoneo a sospendere il corso della prescrizione qualora contenga l'espressione della volontà del dichiarante assicurato, in qualsiasi modalità idonea al raggiungimento dello scopo, pur senza formule sacramentali, di richiedere, per uno specifico sinistro, l'attivazione della copertura offerta da un ben individuato contratto di assicurazione.
Art. 1334 c.c. · Art. 1324 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 2941 c.c.
In tema di plusvalenze, l'opzione per l'imposizione sostitutiva ex art. 5 della l. n. 448 del 2001 è una scelta volontaria che non può essere revocata dal contribuente, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non tenga conto del valore rideterminato, non ha diritto al rimborso dell'imposta versata ed è tenuto, nell'ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti delle rate successive, mentre qualora abbia effettuato il pagamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso i versamenti delle successive, queste sono iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Art. 1334 c.c. · Art. 1324 c.c. · Art. 81 t.u.i.r. · Art. 10 Riscossione imposte sul reddito
Il divieto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari posto, dall'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 198 del 2021, a carico dell'acquirente o del fornitore, risponde alla duplice esigenza di tutelare sia la parte contrattuale economicamente più debole (ossia l'impresa agricola), sia, più in generale, l'equilibrio del mercato e il sistema produttivo agricolo da pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla parte economicamente più forte (ossia l'industria). Detto divieto incide, pertanto, sull'autonomia negoziale, conformandola con funzione integrativa, al fine di promuovere la concorrenza attraverso l'inibizione degli effetti pregiudizievoli idonei ad incidere sull'equilibrio di mercato e sul sistema produttivo agricolo, con la conseguenza che, consumandosi la violazione del detto obbligo nel momento negoziale, la competenza per territorio del giudice va individuata nel luogo in cui la modifica unilaterale del contratto, imposta dall'acquirente, viene ricevuta dal venditore e non già nel luogo ove questa viene deliberata.
Art. 1334 c.c. · Art. 47 c.p.c. · Art. 1339 c.c. · Art. 1374 c.c.
La ricognizione di debito effettuata dal debitore, purché espressa ed inequivoca, integra gli estremi dell'accettazione ex art. 1264 c.c., legittimando il cessionario all'esercizio dell'azione di recupero del credito, fermo restando che, attenendo unicamente alla conferma dell'obbligazione preesistente, essa non esonera il cessionario dalla prova dell'esistenza e validità originaria del credito ceduto, qualora vengano sollevate contestazioni sul rapporto obbligatorio fondamentale.
Art. 1334 c.c. · Art. 1988 c.c. · Art. 1260 c.c. · Art. 1264 c.c.
In tema di lavoro pubblico privatizzato, la pubblicazione, da parte del datore di lavoro, di un bando di concorso interno per la copertura di posti di una determinata qualifica, contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), con la previsione del diritto del vincitore di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale l'attribuzione della posizione medesima è destinata ad operare giuridicamente, configura un'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro ad adempiere alle obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, dalla quale il datore può sciogliersi solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di inadempimento, il quale, avendo natura contrattuale ex art. 1218 c.c., si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.
Art. 1334 c.c. · Art. 1336 c.c. · Art. 2103 c.c.
L'esercizio del diritto di opzione consiste nella dichiarazione di accettazione della proposta contrattuale che l'altra parte si è obbligata a tenere ferma e integra perciò un atto recettizio che, come tale, produce effetto nel momento in cui perviene nella sfera di conoscenza del destinatario, cosicché, laddove sia stato previsto un termine per l'esercizio dell'opzione, è necessario che la relativa manifestazione di volontà e, quindi, l'accettazione della proposta, giunga nella sfera di conoscenza del proponente prima della scadenza di tale termine.
Art. 1334 c.c. · Art. 1331 c.c.
La contestazione degli addebiti disciplinari da parte del datore di lavoro è un atto unilaterale recettizio che produce effetti quando giunge nella sfera di conoscenza del destinatario e a tale atto non è applicabile la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la quale riguarda solo gli atti processuali, estendendosi agli effetti sostanziali degli stessi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui la seconda lettera di addebito aveva prodotto effetto per prima, in quanto consegnata a mani del lavoratore in data antecedente alla prima contestazione, pervenuta a mezzo posta al suo indirizzo diversi giorni dopo).
Art. 1334 c.c. · Art. 1335 c.c. · Art. 7 statuto dei lavoratori
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1137, 1334 e 1335 cod. civ., impugnati, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono che la comunicazione della delibera assembleare che, nei confronti dei condomini che non abbiano preso parte alla relativa seduta, determina il decorso iniziale del termine di trenta giorni per l'impugnazione sia presidiata dalle medesime garanzie di conoscibilità dell'atto stabilite per la notificazione degli atti giudiziari. L'ordinanza di rimessione presenta numerose e gravi lacune in ordine alla descrizione della fattispecie concreta, poiché non specifica dopo quanti giorni la raccomandata sia stata restituita al mittente, quando la parte interessata abbia tentato di ritirare la raccomandata e dopo quanto tempo il giudizio sia stato effettivamente introdotto, né chiarisce di quale tipo di delibera si tratti e quale vizio la parte ricorrente abbia fatto valere, il che è tanto più importante alla luce della giurisprudenza secondo cui l'art. 1137 cod. civ. si applica solo alle delibere annullabili e non a quelle nulle. Inoltre, il rimettente non prende in adeguata considerazione il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 cod. civ. ammette sempre la prova contraria, a condizione che il destinatario dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione. Tali carenze si traducono nell'evidente difetto di prova circa la rilevanza della questione. Infine, non è chiaro quale sia l'auspicata correzione del sistema, non comprendendosi se venga sollecitata l'emissione di una sentenza additiva che imponga, al posto della comunicazione prevista dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ., la notifica a mezzo posta, ovvero una sentenza che renda più lungo il termine di trenta giorni ivi stabilito, oppure se si chieda uno spostamento della data di decorrenza del termine, svincolandola dalla comunicazione a mezzo posta.
Art. 1137 c.c. · Art. 1334 c.c. · Art. 1335 c.c. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1334 · fonte del testo
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