Corte di cassazione · Massimario

Lavoro

Voce 103 della classificazione del Massimario

238 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 31 maggio 2026

Pagina 3 di 5 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 101ª alla 150ª delle 238 massime di questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 26021/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Libertà e dignità del lavoratore › Tutela della salute e dell'integrità fisica

    Infortunio sul lavoro - Azione risarcitoria del lavoratore - Oneri di allegazione e prova - Ripartizione.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Tutela delle condizioni di lavoro

    In tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di allegare l'inadempimento datoriale e provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, ma non anche di allegare e provare la nocività dell'ambiente lavorativo e la mancata adozione di misure di sicurezza innominate ed atipiche (che integrano elementi costitutivi della colpa del datore di lavoro), spettando, invece, al datore provare l'adempimento dell'obbligazione di sicurezza, la quale va parametrata, alla stregua del criterio prioritario di matrice comunitaria dell'eliminazione del rischio, all'adozione di tutte le misure prescritte dalla legge e suggerite dall'esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto (dalla valutazione del rischi all'organizzazione dell'apparato di sicurezza; dall'informazione e addestramento dei lavoratori all'adozione di tutte le misure prescritte e alla vigilanza sul rispetto di tali misure, come delineate nel d.lgs. n. 81 del 2008).

    Rv. 676574-01Rassegna di settembre 2025, p. 108Art. 2087 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 25528/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Periodo di riposo › Ferie annuali

    Ferie annuali - Retribuzione dovuta nel periodo feriale - Criterio di computo - Fondamento - Fattispecie relativa all'indennità di turno giornaliera per gli infermieri professionali.

    La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE - come interpretato dalla Corte di Giustizia -, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che questi sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, secondo cui, nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie ad un infermiere professionale dipendente da una A.S.L., doveva ricomprendersi anche l'indennità di turno giornaliera regolata dalle norme collettive aziendali).

    Rv. 676504-01Rassegna di settembre 2025, p. 104Art. 2109 c.c. · Art. 10 Orario di lavoroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 25339/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)

    Somministrazione di lavoro - Irregolarità ex art. 27 d.lgs. n. 276 del 2003 - Conseguenze - Costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore - Effetti - Applicabilità analogica dell'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 - Esclusione - Ragioni.

    L'irregolarità della somministrazione di lavoro, prevista dall'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile), comporta che il lavoratore illegittimamente somministrato possa agire nei confronti dell'utilizzatore per ottenere la costituzione, alle sue dipendenze, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dall'inizio della somministrazione, con conseguente obbligo dell'utilizzatore di ripristino del rapporto medesimo e di risarcimento del danno secondo i criteri della mora accipiendi, senza che possa applicarsi il sistema della forfettizzazione del danno per il periodo cd. "intermedio" di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis applicabile), stante la sua natura speciale e derogatoria rispetto ai principi generali, che ne impedisce un'interpretazione analogica.

    Rv. 676501-01Rassegna di settembre 2025, p. 102Art. 1223 c.c. · Art. 1206 c.c. · Art. 32 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile · Art. 38 jobs actDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 25180/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    Indennità di vacanza contrattuale prevista da norme collettive - Funzione - Avvenuta percezione degli incrementi retributivi disposti dal c.c.n.l. - Spettanza - Esclusione - Fattispecie.

    L'indennità di vacanza contrattuale costituisce un elemento provvisorio della retribuzione previsto dalle norme collettive con la finalità di assicurare una parziale copertura rispetto all'aumento del costo della vita nelle more delle trattative per i rinnovi contrattuali, quale anticipazione dei futuri miglioramenti, sicché essa non spetta ove il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi disposti a tal fine dal c.c.n.l. per il medesimo periodo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del c.c.n.l. del Servizio sanitario nazionale, sottoscritto il 31 luglio 2009 per il biennio 2008/2009, non potesse sommarsi la misura delle indennità maturate in riferimento a periodi di vacanza verificatisi in epoche anteriori a tale contratto e decorrenti da precedenti contrattazioni).

    Rv. 676499-01Rassegna di settembre 2025, p. 101Art. 36 cost. · Art. 2099 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 25118/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Forma

    Codice antimafia - Sequestro d'azienda - Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Natura - Conseguenze - Specificazione dei motivi - Necessità - Modalità.

    In caso di sequestro dell'azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall'amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 159 cit., trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all'azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicché il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura e al decreto del Tribunale.

    Classificata anche sotto: Ordine e sicurezza pubblica

    Rv. 676498-01Rassegna di settembre 2025, p. 100Art. 2 Licenziamenti individuali · Art. 35 codice antimafia · Art. 41 codice antimafia · Art. 56 codice antimafiaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 25118/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Forma

    Codice antimafia - Sequestro d'azienda - Contratti (anche di lavoro) relativi all'azienda - Subentro dell'amministratore o risoluzione - Termine semestrale per la comunicazione della scelta - Natura perentoria - Esclusione - Ragioni.

    In tema di sequestro d'azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), il termine semestrale dall'immissione nel possesso, previsto dall'art. 56, comma 1, del suddetto d.lgs. (ratione temporis applicabile), entro il quale l'amministratore giudiziario nominato dal giudice deve rendere la dichiarazione di subentro in un determinato contratto (anche di lavoro) oppure di risoluzione dello stesso, non è perentorio, non essendo espressamente indicato dalla norma come termine di decadenza e non potendo essere ritenuto tale soltanto in base all'uso della locuzione "in ogni caso", in assenza di qualsiasi conseguenza che sia fatta discendere - nella stessa o in altre disposizioni - dal suo superamento.

    Classificata anche sotto: Ordine e sicurezza pubblica

    Rv. 676498-02Rassegna di settembre 2025, p. 100Art. 56 codice antimafia · Art. 41 codice antimafia · Art. 152 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 25120/2025

    In materia di navigazione marittima ed aerea

    "Gente di mare" di cui alla Direttiva 1999/63/CE - Retribuzione dovuta nel periodo feriale - Nozione "europea" - Applicabilità - Criteri di determinazione.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Periodo di riposo › Ferie annuali

    Alla cd. "gente di mare", di cui alla Direttiva 1999/63/CE, si applica la nozione "europea" di retribuzione dovuta nel periodo feriale, al fine di garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa, per la cui determinazione occorre verificare se determinate voci economiche, previste dalle disposizioni collettive, abbiano natura retributiva e siano collegate all'esecuzione delle mansioni e correlate allo status personale e professionale del lavoratore (sì da doversi ricomprendere nella retribuzione feriale); se esistano eventuali regole collettive di esclusione (o di riduzione della portata) di ciascuna di esse dalla retribuzione erogata durante le ferie o dalla base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute; se tali regole abbiano, in base ad una valutazione ex ante, potenzialità dissuasiva dalla fruizione delle ferie, in contrasto con la normativa europea.

    Rv. 676578-01Rassegna di settembre 2025, p. 101Art. 2109 c.c. · Art. 36 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 24996/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Per giustificato motivo › Obiettivo

    Certificazione verde COVID-19 - Obbligo di esibizione per l'accesso ai luoghi di lavoro - Omissione - Conseguenze - Sospensione della prestazione lavorativa - Licenziamento - Legittimità - Esclusione - Ragioni.

    In tema di certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, di cui all'art. 9-septies del d.l. n. 52 del 2001, conv. dalla l. n. 87 del 2021 (aggiunto dall'art. 3 del d.l. 127 del 2021, conv. dalla l. n. 165 del 2021), la mancata esibizione della stessa da parte del lavoratore, pur in possesso dei requisiti sanitari per ottenerla, comporta esclusivamente la sospensione della prestazione lavorativa e la perdita della retribuzione, ma non legittima il suo licenziamento, poiché tale obbligo ha il solo scopo di garantire la salubrità dei luoghi di lavoro.

    Rv. 676577-01Rassegna di settembre 2025, p. 98Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24849/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Impugnazione

    L'art. 25 del c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 si deve interpretare nel senso che, subordinando l'erogazione dell'indennità supplementare al dirigente licenziato alla sua rinuncia all'impugnazione del licenziamento mediante conciliazione sindacale, stabilisce una condizione sospensiva non identificabile con una condizione potestativa semplice, con conseguente applicabilità della finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità al dirigente licenziato nonostante la mancata sottoscrizione della conciliazione, ritenendo applicabile la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. in base al comportamento, contrario a buona fede, tenuto dal datore di lavoro, il quale, in pendenza della condizione, non aveva riscontrato i solleciti del dirigente in ordine al tempo e luogo della sottoscrizione della conciliazione, evidenziando così un interesse contrario al verificarsi della condizione medesima).

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Requisiti (elementi del contratto)

    Rv. 676535-01Rassegna di settembre 2025, p. 95Art. 1359 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1353 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24920/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento collettivo

    Licenziamento per cessazione dell'appalto - Procedura ex art. 24 l. n. 223 del 1991 - Inapplicabilità - Presupposti - Eccezione - Fattispecie.

    La procedura prevista per i licenziamenti collettivi dall'art. 24 della l. n. 223 del 1991 non si applica, ex art. 7, comma 4-bis, d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, al licenziamento di lavoratori per cessazione dell'appalto, ove essi siano riassunti alle medesime condizioni dall'impresa subentrante, a meno che la riassunzione sia mancata per almeno cinque dipendenti, riespandendosi in tal caso la disciplina generale del licenziamento collettivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato illegittimo, per inosservanza della procedura di cui all'art. 24 l. n. 223 del 1991, il licenziamento intimato dall'impresa cessata dall'appalto ad un operaio, unico dipendente a non essere riassunto da quella subentrata, sicché detto licenziamento andava qualificato come individuale per giustificato motivo oggettivo).

    Rv. 676544-01Rassegna di settembre 2025, p. 97Art. 24 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 3 Licenziamenti individualiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24922/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Per giusta causa

    Congedo parentale ex art. 32, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 151 del 2001 - Natura e funzione - Utilizzazione per finalità diverse - Conseguenze - Rilevanza ai fini del licenziamento per giusta causa - Configurabilità.

    In tema di congedo parentale, l'art. 32, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel prevedere - in attuazione della legge delega n. 53 del 2000 - che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia.

    Rv. 676496-01Rassegna di settembre 2025, p. 97Art. 1 Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta' · Art. 32 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 2119 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24807/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    Fondo di garanzia ex art. 2 l. n. 297 del 1982 - Diritto del lavoratore - Presupposti - Adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore - Esclusione - Fondamento.

    In tema di Fondo di garanzia ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, il diritto del lavoratore non è condizionato all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, né è escluso laddove quest'ultima sia prescritta, in mancanza di un'espressa disposizione (quale quella dettata per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti) che limiti il principio di automaticità sancito dall'art. 2116 c.c., alla stregua della funzione di garanzia del lavoratore a fronte dell'insolvenza del datore di lavoro, che l'ordinamento comunitario (art. 5 della direttiva n. 80/987/CEE e art. 5 della successiva direttiva 2008/94/CE) attribuisce al Fondo in discorso.

    Rv. 676586-01Rassegna di settembre 2025, p. 95Art. 2116 c.c. · Art. 2 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionisticaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24676/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Trasferimento d'azienda › Diritti del prestatore di lavoro

    Cessione di azienda o di ramo - Lavoratori ceduti - Trattamenti previsti dal contratto o dall'uso aziendale in essere presso il cedente - Applicabilità - Limiti - Autonoma contrattazione di pari livello presso la cessionaria - Effetti - Onere della prova - Fondamento.

    In caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ai lavoratori ceduti va riconosciuto il trattamento previsto dal contratto o dall'uso aziendale in essere presso la cedente, avente la stessa efficacia della contrattazione collettiva integrativa aziendale, sempre che presso la cessionaria non trovi applicazione un'autonoma contrattazione di pari livello la quale, in tal caso, si sostituisce a quella in vigore presso la cedente, con onere della prova circa la relativa esistenza in capo alla cessionaria, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto azionato ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c..

    Rv. 676576-01Rassegna di settembre 2025, p. 94Art. 2077 c.c. · Art. 2112 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24681/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)

    Cancellazione della società dal registro delle imprese per assenza di utili - Azione di accertamento della natura subordinata del rapporto e del diritto alle differenze retributive - Ammissibilità - Fondamento - Contraddittorio nei confronti dei soci.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese per mancanza di attivo della liquidazione, se, da un lato, impedisce la condanna dei soci al pagamento delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di differenze retributive, dall'altro non è ostativa alla pronuncia di accertamento della natura subordinata del rapporto e del diritto alle suddette differenze retributive (da rendersi nel contraddittorio con i soci, quali successori a titolo universale - sia pure sui generis - della società), rispetto alla quale persiste l'interesse ad agire del lavoratore in funzione dell'eventuale accesso al Fondo di garanzia presso l'Inps.

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 676508-01Rassegna di settembre 2025, p. 94Art. 2094 c.c. · Art. 2495 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24385/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Contratto collettivo › Interpretazione

    Art. 6 del c.c.n.l. 13 luglio 2015 per il personale direttivo delle aziende di credito - Azione penale avviata nei confronti del dipendente - Diritto al rimborso delle spese giudiziali - Interpretazione - Sindacabilità in cassazione - Erronea applicazione dei canoni ermeneutici - Criteri dell'interpretazione letterale e logica - Accertamento della comune intenzione delle parti stipulanti lo specifico contratto collettivo - Principio di buona fede - Commissione dell'illecito "in occasione" dello svolgimento dell'attività lavorativa - Configurabilità - Esclusione - Nell'esercizio delle funzioni - Sussistenza - Fattispecie.

    L'interpretazione dell'art. 6 del c.c.n.l. del personale direttivo delle aziende di credito va effettuata secondo i criteri letterali e logici, avendo cura di accertare la comune intenzione delle parti che hanno stipulato lo specifico contratto collettivo, dovendosi attribuire una particolare importanza al principio di buona fede ex art. 1366 c.c., che enuncia un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. e impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire per preservare i reciproci interessi; ne deriva che è censurabile, in sede di legittimità, l'interpretazione del giudice di merito ove la clausola contrattuale venga intesa come diretta ad addossare all'impresa le spese giudiziali del lavoratore sottoposto a procedimento penale con riguardo a tutte le ipotesi di reato poste in essere "in occasione" dell'attività di lavoro e, quindi, in riferimento a una mera coincidenza temporale o materiale, anziché solo alle condotte criminose inerenti al corretto svolgimento dell'attività funzionale, dovendosi ritenere che la tutela apprestata dalla norma collettiva abbia ad oggetto l'esercizio legittimo delle funzioni affidate e in linea con le direttive del datore e con le finalità istituzionali dell'azienda bancaria e non anche la violazione delle funzioni medesime, in danno alla stessa e in contrasto con le istruzioni impartite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva sostenuto l'operatività dell'art. 6 c.c.n.l. in base al rilievo che il dirigente era imputato del delitto di cui all'art. 2622, commi 1 e 2, c.c., rispetto al quale soggetti offesi sono solo i soci e i creditori, escludendo, perciò, che il reato fosse stato commesso in danno dell'impresa bancaria, senza tuttavia considerarne la natura plurioffensiva finalizzata a tutelare la veridicità delle fonti di prova anche in rapporto agli interessi delle imprese).

    Rv. 676238-02Rassegna di settembre 2025, p. 27Art. 2622 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 1366 c.c. · Art. 1362 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24221/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Mansioni › Diverse da quelle dell'assunzione

    Riconoscimento della qualifica dirigenziale - Onere della prova a carico del lavoratore - Oggetto - Fattispecie.

    Ai fini del riconoscimento della qualifica di dirigente, il lavoratore deve non solo provare di aver svolto mansioni implicanti l'esercizio dei poteri decisionali e direttivi propri di essa, ma anche effettuare una comparazione tra il livello di appartenenza e il livello rivendicato, funzionale alla dimostrazione dell'inadeguatezza del primo in relazione all'attività svolta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di inquadramento superiore, in ragione dell'insufficienza delle allegazioni, mancando il raffronto contrattuale e la necessaria specificità delle deduzioni comparative ai fini dell'invocato riconoscimento).

    Rv. 676173-01Rassegna di luglio 2025, p. 335Art. 2095 c.c. · Art. 2103 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 24201/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Assunzione in prova › Recesso

    Nullità del patto di prova - Recesso del datore di lavoro - Licenziamento ingiustificato per insussistenza del fatto - Conseguenze - Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 (come interpretato dalla sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024) - Applicabilità.

    Il recesso intimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di prova nullo integra un'ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con conseguente riconoscimento della tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024.

    Rv. 676054-01Rassegna di luglio 2025, p. 333Art. 2096 c.c. · Art. 3 tutele crescenti · Art. 1 Licenziamenti individuali · Art. 10 Licenziamenti individualiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24207/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Trasferimento d'azienda

    Presupposti - Rapporto contrattuale tra l'imprenditore uscente e quello subentrante - Necessità - Esclusione - Effetti.

    In conseguenza del trasferimento di azienda - che si configura in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare in virtù di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, senza che sia necessario un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione e potendo, quindi, avvenire il trasferimento in due fasi, per effetto dell'intermediazione di un terzo -, i rapporti di lavoro proseguono con il nuovo titolare, senza necessità del consenso dei prestatori, con l'effetto che ogni lavoratore può far valere nei confronti della parte datoriale subentrante i diritti precedentemente maturati ed esercitabili nei confronti del cedente.

    Rv. 676192-01Rassegna di luglio 2025, p. 334Art. 2112 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24051/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Per giustificato motivo › Obiettivo

    Impossibilità di ricollocamento - Momento del recesso - Rilevanza - Circostanze sopravvenute e non prevedibili - Valutazione - Esclusione - Occorrenza in pendenza del periodo di preavviso - Irrilevanza - Fattispecie.

    In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la valutazione inerente all'impossibilità per il datore di lavoro di ricollocare il lavoratore va effettuata con riferimento all'organizzazione aziendale relativa al momento in cui il licenziamento stesso è stato intimato, restando irrilevanti tutte le circostanze sopravvenute e non prevedibili, estranee alla sfera volitiva del datore di lavoro, anche se verificatesi in pendenza del periodo di preavviso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, valorizzando - ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo di repêchage - le dimissioni di un altro dipendente, avvenute nove mesi dopo il recesso).

    Rv. 676143-01Rassegna di luglio 2025, p. 332Art. 1175 c.c. · Art. 2103 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 3 Licenziamenti individualiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24100/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Per giusta causa

    Gravità dell'inadempimento - Valutazione - Rapporto con la diversa valutazione di analogo inadempimento di un diverso dipendente - Esclusione.

    Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore é tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è irrilevante che analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, dal momento che solo l'identità delle situazioni potrebbe privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa, non potendo porsi a carico del datore di lavoro l'onere di fornire, nella motivazione di ciascun licenziamento, una comparazione con quelle assunte in fattispecie analoghe.

    Rv. 676144-01Rassegna di luglio 2025, p. 332Art. 2119 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24016/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Collocamento al lavoro › Ciechi, invalidi e mutilati › Assunzione obbligatoria

    Illegittima mancata assunzione da parte del datore di lavoro destinatario dell'avviamento - Risarcimento del danno - Liquidazione - Dies ad quem - Individuazione.

    In tema di assunzioni obbligatorie, in caso di illegittimo rifiuto di assunzione da parte del datore di lavoro destinatario dell'avviamento, il danno subito dal lavoratore va liquidato in misura pari alle retribuzioni che avrebbe percepito ove fosse stato assunto, sino alla pronuncia di secondo grado, in quanto, per il periodo successivo alla sentenza, manca il requisito dell'attualità e della certezza della proiezione futura dell'evento lesivo rappresentato dall'ingiusto stato di disoccupazione, che può cessare anche per eventi diversi dall'assunzione ad opera del datore di lavoro obbligato, come conseguenza del reperimento di altra occupazione presso altro datore di lavoro o per altre diverse circostanze.

    Rv. 676151-01Rassegna di luglio 2025, p. 331Art. 1223 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23926/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Durata del rapporto › A tempo indeterminato

    Illiceità dell’appalto di manodopera - Conseguenze - Costituzione ab origine del rapporto di lavoro con l’utilizzatore - Conversione di contratto a termine - Esclusione - Applicazione del regime indennitario ex art. 32 l. n. 183 del 2010 - Esclusione - Ragioni.

    All'accertamento dell'illiceità dell'appalto di manodopera consegue la costituzione, sin dall'origine e a tempo indeterminato, di un rapporto di lavoro con l'effettivo datore-utilizzatore, sicché, difettando un fenomeno di conversione di un contratto a tempo determinato - presupposto necessario per l'applicabilità del regime indennitario -, l'indebito utilizzatore non può giovarsi del più favorevole trattamento di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis vigente).

    Rv. 676170-01Rassegna di luglio 2025, p. 328Art. 32 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile · Art. 28 jobs actDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23840/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Trasferimento d'azienda

    Art. 2112 c.c. - Retrocessione di azienda alla scadenza del contratto di affitto - Applicabilità - Fondamento.

    La disciplina di cui all'art. 2112 c.c. si applica anche in caso di retrocessione di azienda al termine del relativo contratto di affitto, essendo finalizzata a tutelare i lavoratori ogniqualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario.

    Rv. 676176-01Rassegna di luglio 2025, p. 328Art. 2112 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23784/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Durata del rapporto › Anzianità di servizio

    Dichiarazione di nullità di contratto di lavoro a progetto e di successivo contratto di apprendistato - Dichiarazione della natura subordinata del rapporto di lavoro - Risarcimento del danno da omesso ripristino del rapporto - Aliunde perceptum - Computabilità della NASpI - Esclusione - Fondamento.

    Le somme percepite dal lavoratore a titolo di NASpI non possono essere detratte, quale aliunde perceptum, da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro subordinato a seguito di dichiarazione di nullità di un contratto a progetto e di un successivo contratto di apprendistato illegittimamente cessato, poiché la NASpI è una prestazione previdenziale non pensionistica che opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato - anche se illegittimamente - dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile dall'INPS nei limiti di legge.

    Rv. 676190-01Rassegna di luglio 2025, p. 327Art. 1223 c.c. · Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23785/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)

    Lavoro a progetto - Forma scritta "ad substantiam" del contratto - Necessità - Conseguenze - Risoluzione consensuale o novazione del contratto - Forma - Identità.

    Il contratto di lavoro a progetto è riconducibile ai negozi per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, ancorché l'indicazione del progetto e del programma di lavoro sia prescritta a fini probatori; ne consegue che alla medesima forma sono soggette anche la risoluzione consensuale o la novazione dello stesso.

    Rv. 676166-01Rassegna di luglio 2025, p. 326Art. 1350 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23667/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Per giusta causa

    Dirigente amministratore della società datrice di lavoro - Atti contrari ai valori dell'ordinamento, adottati in veste di amministratore - Rilevanza - Avallo da parte della società e cessazione della carica di amministratore al momento del licenziamento - Irrilevanza - Fattispecie.

    La giusta causa di licenziamento è configurabile nella condotta contraria ai valori dell'ordinamento, posta in essere dal dirigente nella concomitante qualità di amministratore della società datrice di lavoro, irrilevante essendo l'avallo prestato dalla società rispetto a tale condotta o l'avvenuta cessazione del dirigente, al momento del licenziamento, dalla carica di socio o amministratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ravvisato la giusta causa di licenziamento del dirigente nella creazione e gestione di fondi extrabilancio, asseritamente assentite dai precedenti vertici proprietari della società, ritenendo tale comportamento, anche se posto in essere nell'esercizio della pregressa carica di amministratore, idoneo, per la sua portata, a far venir meno il vincolo fiduciario relativo al rapporto di lavoro in essere).

    Rv. 676164-01Rassegna di luglio 2025, p. 325Art. 2119 c.c. · Art. 2106 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23576/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Subordinazione › Sanzioni disciplinari

    Irrogazione - Termine di cinque giorni dalla contestazione - Funzione - Completo decorso del termine - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

    Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa ex art. 7, comma 5, st.lav., l'irrogazione della sanzione disciplinare, è funzionale ad esigenze di tutela dell'incolpato e non a consentire al datore di lavoro un possibile ripensamento, sicché il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima del decorso di detto termine, ove il lavoratore abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni senza riservarsi ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive, purché l'atto comunicato al datore di lavoro abbia costituito concreto esercizio del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento di un dirigente, intimato prima della scadenza del termine previsto nella contestazione disciplinare, sul presupposto che la sua condizione di detenzione domiciliare gli aveva consentito unicamente l'invio di una comunicazione, insuscettibile di integrare il pieno esercizio del diritto di difesa).

    Rv. 676292-01Rassegna di luglio 2025, p. 323Art. 7 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23561/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Periodo di riposo › Ferie annuali

    Diritto alle ferie - Maturazione in assenza di lavoro effettivo - Condizioni - Impossibilità di esecuzione della prestazione per causa indipendente dalla volontà del lavoratore - Necessità - Fattispecie.

    Il diritto alle ferie, anche alla luce di quanto statuito dalla sentenza del Corte di Giustizia UE del 25 giugno 2020, nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19, matura, pur in assenza di lavoro effettivo, in ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, nel ravvisare una siffatta ipotesi di impossibilità nell'illegittimo rifiuto, da parte del cessionario di ramo d'azienda, di ricevere la prestazione lavorativa del lavoratore ivi occupato, disconoscendone il diritto a passare alle sue dipendenze ex art. 2112 c.c., aveva ritenuto irrilevanti, ai fini della maturazione delle ferie, la collocazione in cassa integrazione del lavoratore e il suo successivo distacco presso terzi, disposti dal datore di lavoro cedente a causa del rifiuto anzidetto).

    Rv. 676163-01Rassegna di luglio 2025, p. 323Art. 2109 c.c. · Art. 2112 c.c. · Art. 1206 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23372/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Associazioni sindacali › Immunità › Sindacati (postcorporativi) › Libertà sindacale › Repressione della condotta antisindacale

    Legge regionale destinata ad interferire con le attività sindacali - Antisindacalità - Esclusione - Ragioni.

    L'emanazione di una legge regionale di cui si ipotizza l'interferenza con le attività delle organizzazioni sindacali - anche nel caso in cui se ne sospetti l'illegittimità costituzionale, per avere regolato materia di competenza statale - non può costituire comportamento perseguibile ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, poiché afferisce ad un atto politico non sindacabile in sede giurisdizionale.

    Rv. 676155-01Rassegna di luglio 2025, p. 320Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 117 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23372/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Associazioni sindacali › Immunità › Sindacati (postcorporativi) › Libertà sindacale › Repressione della condotta antisindacale

    Presupposti - Lesione oggettiva degli interessi sindacali - Sufficienza - Condotta posta in essere da una P.A. in attuazione di normativa di sospetta incostituzionalità - Obbligo, per la P.A., di conformarsi alla normativa vigente - Persistenza dell'interesse sindacale al momento di adozione della pronuncia giudiziale - Valutazione - Necessità.

    Sebbene per la configurabilità della condotta antisindacale di cui all'art. 28 l. n. 300 del 1970 sia sufficiente un comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, ove si denunci l'antisindacalità di un comportamento posto in essere da una P.A., asseritamente discendente dall'attuazione di una legge di sospetta illegittimità costituzionale, si deve tener conto che essa non può non conformarsi alla normativa vigente ex artt. 97 e 136 Cost. e che, per l'accoglimento della domanda ai sensi del citato art. 28, deve potersi riconoscere, al momento di adozione della relativa pronuncia giudiziale - e quindi all'esito dell'ipotetico accoglimento della questione di legittimità costituzionale - la persistenza di un interesse sindacale attuale a rimuovere gli effetti pregressi o inibire comportamenti futuri.

    Rv. 676155-02Rassegna di luglio 2025, p. 321Art. 28 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23393/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro

    Congedi per assistenza ai familiari disabili - Disciplina - Determinazione del periodo massimo consentito - Computabilità dei giorni festivi - Criteri.

    Il congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave di cui agli artt. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, fruibile dal lavoratore in maniera continuativa o frazionata, non può avere una durata complessiva superiore a due anni, nei quali vanno computati anche i giorni festivi che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo ma non anche i giorni festivi compresi tra il giorno di ripresa del lavoro e quello di inizio di un nuovo periodo di congedo.

    Rv. 676161-01Rassegna di luglio 2025, p. 319Art. 42 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 4 Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23395/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Orario di lavoro

    Part- time - Principio di non discriminazione - Divieto di trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno - Condizioni di impiego - Progressione di carriera fissata dalla contrattazione collettiva - Inclusione - Interpretazione della contrattazione collettiva in conformità al divieto - Necessità - Fattispecie.

    La progressione di carriera, come fissata dalla contrattazione collettiva, rientra nelle condizioni di impiego rilevanti ai fini dell'applicazione del principio - di derivazione comunitaria - di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale; pertanto, la contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, anche ai fini delle progressioni automatiche di inquadramento, deve essere interpretata nel rispetto di tale principio, che vieta il trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, per il solo fatto del regime orario di impiego. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva riconosciuto alla lavoratrice assunta a part-time il superiore livello di inquadramento reclamato, interpretando come limitate ai soli dipendenti a tempo pieno le disposizioni del c.c.n.l. di riferimento, le quali prevedevano il passaggio a tale livello, in ragione del periodo di permanenza in quello inferiore, per tutti i dipendenti interessati, indipendentemente dal tipo di orario di impiego).

    Rv. 676162-01Rassegna di luglio 2025, p. 320Art. 7 jobs act · Art. 1362 c.c. · Art. 1363 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23318/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Disciplinare

    Destituzione ex art. 45 r.d. n. 148 del 1931 - Licenziamento per giusta causa - Configurabilità - Presupposti - Mancata sorveglianza - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

    La destituzione prevista, dall'art. 45 del r.d. n. 148 del 1931, per il lavoratore dei servizi pubblici di trasporto che consapevolmente si appropri o contribuisca a che altri si approprino di beni aziendali, in quanto sanzione espulsiva senza preavviso, costituisce una forma di licenziamento per giusta causa ed è applicabile anche in caso di omessa vigilanza e denuncia, da parte del responsabile, circa gli ammanchi di denaro dovuti alla condotta fraudolenta di altri lavoratori, non richiedendo un concorso doloso nella commissione del fatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'impugnativa della destituzione, avendo accertato che la lavoratrice aveva intenzionalmente avallato una prassi di omessa contabilizzazione di movimenti di denaro e di biglietti, rendendo così possibili, se non anche agevolando, azioni di appropriazione indebita).

    Classificata anche sotto: Trasporti

    Rv. 676158-01Rassegna di luglio 2025, p. 319Art. 2119 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 22538/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Associazioni sindacali › Immunità › Sindacati (postcorporativi) › Attività sindacale (conciliazione delle parti) › Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettorali od a cariche sindacali provinciali e nazionali

    Trattamento minimo complessivo di garanzia ex art. 3 c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende industriali - Anzianità di servizio - Computo periodi di aspettativa sindacale ex art. 31 l. n. 300 del 1970 - Necessità - Fondamento.

    In tema di trattamento minimo complessivo di garanzia ex art. 3 c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende industriali, ai fini dell'anzianità di servizio si computano i periodi di aspettativa sindacale ex art. 31 della l. n. 300 del 1970, in virtù del tenore letterale della menzionata norma contrattuale, la quale non collega il maturare dell'anzianità all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

    Rv. 676188-01Rassegna di luglio 2025, p. 315Art. 31 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 21714/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Libertà e dignità del lavoratore › Tutela della salute e dell'integrità fisica

    Infortunio sul lavoro - Riconoscimento dell'equo indennizzo da parte del datore di lavoro - Domanda di risarcimento del danno - Accertamento del nesso causale - Identità - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Contenuto.

    In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, l'accertamento del nesso causale rilevante ai fini dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello necessario per ottenere la condanna del medesimo datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla stessa prestazione lavorativa e all'identico evento dannoso, con la conseguenza che, una volta dimostrato il suddetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento lesivo.

    Rv. 676070-01Rassegna di luglio 2025, p. 308Art. 2697 c.c. · Art. 2087 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 21714/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Libertà e dignità del lavoratore › Tutela della salute e dell'integrità fisica

    Infortunio sul lavoro - Risarcimento del danno - Spontaneo riconoscimento dell'equo indennizzo da parte del datore di lavoro - Prova presuntiva del nesso causale - Sufficienza - Limiti.

    In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, la prova del nesso causale può essere generalmente ricavata in via presuntiva sulla base dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell'equo indennizzo per causa di servizio, ove vengano in rilievo il medesimo fatto generatore e l'identico pregiudizio, salvo che non ricorrano particolari ragioni che giustifichino un esito difforme, che il giudice è tenuto ad indicare specificamente nella motivazione.

    Rv. 676070-02Rassegna di luglio 2025, p. 307Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 2087 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 21714/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Libertà e dignità del lavoratore › Tutela della salute e dell'integrità fisica

    Infortunio sul lavoro - Risarcimento del danno - Ripartizione degli oneri probatori.

    In tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio sul lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento lesivo, onere, quest'ultimo, il cui assolvimento dev'essere accertato dal giudice mediante la verifica se le misure di prevenzione del rischio predisposte fossero adatte alle condizioni del luogo ove è avvenuto l'incidente e alla posizione e alla dimensione degli oggetti da movimentare eventualmente coinvolti e se il datore - se del caso anche attraverso il responsabile del servizio - abbia vigilato, in concreto, sulla corretta applicazione delle regole di sicurezza ad opera dei lavoratori nonché garantito la presenza di dispositivi idonei a prevenire i rischi potenziali, oltre che trattato adeguatamente le segnalazioni eventualmente ricevute dai dipendenti.

    Rv. 676070-03Rassegna di luglio 2025, p. 305Art. 2697 c.c. · Art. 2087 c.c. · Art. 1218 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 21527/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Durata del rapporto › A tempo determinato

    Nel pubblico impiego contrattualizzato, dall'accertamento giudiziale della dissimulazione di un rapporto di lavoro subordinato, attraverso il ricorso ad una serie di contratti di lavoro autonomo, consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del cd. "danno comunitario", in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE (in particolare con ordinanza del 12 dicembre 2013, in causa C-50/13), atteso che, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, il dipendente non gode della più intensa protezione data dalla garanzia della conversione in rapporto a tempo indeterminato, esclusa dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Accesso ai pubblici impieghi in genere

    Rv. 676048-01Rassegna di luglio 2025, p. 304Art. 36 TU pubblico impiego · Art. 32 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile · Art. 2126 c.c. · Art. 1223 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 21527/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto

    In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di stipulazione di una serie di contratti di lavoro autonomo che, in seguito ad accertamento giudiziario, risultino dissimulare un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore, pur non potendo conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha diritto alla tutela di cui all'art. 2126 c.c., oltre che alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Accesso ai pubblici impieghi in genere

    Rv. 676048-02Rassegna di luglio 2025, p. 303Art. 2126 c.c. · Art. 36 TU pubblico impiego · Art. 2120 c.c. · Art. 2094 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21101/2025

    Lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) › Contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) › Professioni intellettuali › Esercizio › Mancata iscrizione all'albo

    Attività di assistenza e consulenza legale al di fuori dell'ambito del processo - Disciplina ex art. 2231 c.c. - Inapplicabilità - Diritto a compenso - Sussistenza.

    La prestazione d'opera intellettuale nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, della diretta collaborazione con il giudice nel processo; al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali, cosicché essa non rientra nella previsione dell'art. 2231 c.c. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita.

    Rv. 675757-01Rassegna di luglio 2025, p. 161Art. 2231 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20826/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    Diffida accertativa ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 - Oggetto - Fatti costitutivi accertati in sede ispettiva - Presupposto - Possibilità di contestazione datoriale - Sussistenza.

    La diffida accertativa ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, già munita di efficacia esecutiva, attiene ad un diritto di credito, certo, liquido ed esigibile che, anche nella sua quantificazione, rispecchia i relativi fatti costitutivi come accertati in sede ispettiva, i quali, tuttavia, possono essere contestati dal datore di lavoro col rimedio generale dell'opposizione all'esecuzione.

    Rv. 675774-01Rassegna di luglio 2025, p. 300Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20826/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    Diffida accertativa ex art. 12, d.lgs. n. 124 del 2004 - Caratteri - Accertamento di fatti costitutivi di crediti patrimoniali dei prestatori di lavoro - Possibilità - Fondamento.

    In sede di diffida accertativa ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, non diversamente che nell'ipotesi di consulenza tecnica d'ufficio cd. percipiente, il personale ispettivo delle direzioni del lavoro, in quanto istituzionalmente qualificato in campo lavoristico, è abilitato ad accertare i fatti materiali costitutivi dei crediti patrimoniali dei lavoratori derivanti da inosservanze alla disciplina contrattuale.

    Rv. 675774-02Rassegna di luglio 2025, p. 300Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20569/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Mansioni › Diverse da quelle dell'assunzione

    Art. 9 c.c.n.l.

    Multiservizi - Cambio appalto - Mutamento delle mansioni - Principio di irriducibilità della retribuzione - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di "superminimo". In caso di passaggio del lavoratore alle dipendenze di altra società di multiservizi per "cambio appalto", non è applicabile né l'art. 9 c.c.n.l. Multiservizi - che garantisce al lavoratore, nell'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo, il mantenimento delle eventuali condizioni contrattuali ed economiche "di miglior favore" già in godimento - né il principio di irriducibilità della retribuzione, al quale restano estranee le indennità compensative di particolari modalità della prestazione lavorativa e di fattori di maggiore gravosità della stessa, il cui venir meno vale ad escludere il diritto alla relativa remunerazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di pagamento di somme a titolo di superminimo percepito dal precedente datore di lavoro e non pagato dal nuovo, in ragione di elementi di discontinuità nell'oggetto del nuovo contratto di appalto, che giustificavano la diversità di trattamento dei dipendenti, nonché della circostanza che non fosse stato conservato l'assetto della "squadra lavoro", in virtù del quale trovava giustificazione il superminimo precedentemente erogato al lavoratore).

    Rv. 675856-01Rassegna di luglio 2025, p. 297Art. 2103 c.c. · Art. 2099 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20582/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione › Gratificazioni

    Progettisti di opere pubbliche - Incentivo previsto dall'art. 18, l. n. 109 del 1994 e ss.mm. - Natura - Insorgenza del diritto - Condizioni e limiti.

    In tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il diritto al compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994 (nella formulazione originaria così come in quella derivata dalle successive modifiche) nasce solo con riferimento all'attività svolta dopo la conclusione della relativa contrattazione collettiva decentrata e l'adozione dell'atto dell'amministrazione aggiudicatrice di precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito fondo interno, purché tale atto sia predisposto in modo che la P.A. interessata, per procedere al pagamento, debba esclusivamente provvedere alla liquidazione della somma dovuta.

    Rv. 675862-01Rassegna di luglio 2025, p. 295Art. 18 Legge quadro in materia di lavori pubbliciDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20589/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Mansioni › Diverse da quelle dell'assunzione

    Demansionamento del lavoratore - Diritto al risarcimento dei danni - Liquidazione equitativa - Parametro della retribuzione - Utilizzabilità.

    Ai fini della liquidazione del danno da demansionamento, costituito da un impoverimento delle capacità del lavoratore per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la propria professionalità lavorando, è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione.

    Rv. 675863-01Rassegna di luglio 2025, p. 297Art. 2103 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20686/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale

    Contratto a tutele crescenti - Licenziamento illegittimo - Risarcimento minimo pari a cinque mensilità - Aliunde perceputum - Irrilevanza.

    Nell'ambito del contratto cd. a tutele crescenti, alla declaratoria di illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, con condanna del datore al risarcimento dei danni a norma del successivo comma 2, consegue il diritto del lavoratore alla misura minima risarcitoria delle cinque mensilità, anche ove abbia trovato un'occupazione alternativa prima del decorso di cinque mesi, restando irrilevante l'aliunde perceptum (detraibile in generale dall'indennità risarcitoria complessiva) maturato nel detto periodo.

    Rv. 675865-01Rassegna di luglio 2025, p. 299Art. 18 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20379/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione › Gratificazioni

    Retribuzione - Requisiti - Differenze rispetto alle erogazioni liberali del datore di lavoro - Fattispecie.

    I requisiti dell'obbligatorietà e dell'onerosità - che distinguono la retribuzione dalle donazioni - possono essere predicati anche in capo ad un'erogazione originariamente liberale, la quale si ripeta periodicamente in occasione delle medesime circostanze, con la conseguenza che le erogazioni qualificate come liberali dal datore di lavoro non hanno natura retributiva a condizione che siano concesse dallo stesso in assenza di qualsivoglia obbligo, per eventi eccezionali e non ricorrenti e senza alcun collegamento, neppure indiretto, con le prestazioni lavorative. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come di natura retributiva il premio aziendale, sul presupposto che era di importo fisso ed era stato continuativamente erogato in favore del lavoratore, nonché assoggettato a contribuzione previdenziale e a trattenuta Irpef).

    Rv. 676066-01Rassegna di luglio 2025, p. 291Art. 2099 c.c. · Art. 769 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20392/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    Buste paga sottoscritte per "ricevuta" - Prova dell'avvenuto pagamento - Esclusione - Efficacia probatoria - Limiti.

    Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento della somma ivi riportata, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto dalle stesse risultante e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.

    Rv. 675770-01Rassegna di luglio 2025, p. 291Art. 2113 c.c. · Art. 2118 c.c. · Art. 2119 c.c. · Art. 1 Norme e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20430/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    Il dipendente pubblico che, in sede di valutazione periodica del rendimento, sia stato valutato positivamente non ha interesse ad agire per la modifica in melius del giudizio ricevuto, sulla base di ragioni di carattere esclusivamente morale, quante volte non deduca che tale giudizio ha pregiudicato i suoi interessi inerenti all'attribuzione di incentivi economici ovvero ha comportato un nocumento in vista di future progressioni giuridiche ed economiche.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati dello Stato

    Rv. 675772-01Rassegna di luglio 2025, p. 290Art. 100 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20438/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    Personale ex COIME - Indennità speciale ex art. 47 CCNL Imprese edili ed affini - Necessità di un provvedimento datoriale di preposizione alla direzione di un reparto - Esclusione.

    In tema di personale ex COIME (Coordinamento Interventi di Manutenzione Edile) del Comune di Palermo, la preposizione alla direzione di un reparto d'impresa con responsabilità dell'andamento dei servizi non deve necessariamente essere preceduta da una formale assegnazione da parte del datore di lavoro, né tanto meno da un provvedimento di individuazione e ponderazione degli incarichi e di definizione degli obiettivi ai quali ricollegare la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, posto che la disposizione di cui all'art. 47 del c.c.n.l. Imprese edili ed affini prevede unicamente l'esercizio di fatto, da parte dei dipendenti, della direzione tecnica o amministrativa di un reparto, con diretta responsabilità circa il relativo andamento.

    Rv. 675831-01Rassegna di luglio 2025, p. 292Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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