I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la minima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito. Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, l'indennita' mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e' aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, e' corrisposta una indennita' mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sara' effettuata secondo le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. I successivi eventuali adeguamenti dell'indennita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991.

Testo vigente dal 3 novembre 1988

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11664/2025

    5 maggio 2025

    L'accertamento giudiziale della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, in favore del personale diverso da medici e tecnici di radiologia, del diritto all'indennità di rischio radiologico e alla fruizione dello speciale congedo, non è precluso dal giudizio negativo della commissione tecnica di cui all'art. 58, comma 4, del d.P.R. n. 270 del 1987, la cui attività, vertendosi in materia di diritti soggettivi che sorgono per effetto dell'applicazione del dipendente ad un'attività che lo esponga alle radiazioni nelle dosi superiori a quelle stabilite dalla legge, non è espressione di alcun potere amministrativo discrezionale e non ha, pertanto, efficacia costitutiva.

    Art. 1

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 284 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 4/1993

    Questione infondata
    5 gennaio 1993

    Questione già dichiarata infondata sul rilievo che l'indennità di rischio da radiazioni spetta nella misura piena non solo al personale medico e tecnico di radiologia, ma anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia. - V. sent. n. 343/1992.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 1 Indennita' di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennita' di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 343/1992

    Questione infondata
    20 luglio 1992

    La presunzione assoluta di rischio, valevole per il personale medico e tecnico di radiologia, in base alla quale l'art. 1, secondo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, attribuisce a tale personale una indennità di rischio da radiazioni ionizzanti in misura più elevata (L. 200.000) di quella (L. 50.000) riconosciuta dal terzo comma dello stesso articolo per il restante personale sanitario esposto in modo discontinuo alle radiazioni - in quanto non inquadrato nel reparto di radiologia - non esclude, nell'ambito di queste altre categorie di personale, la presenza di posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, per la continua esposizione al rischio radiologico a cui anche esse sono soggette, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia. Pertanto, anche in considerazione della natura non risarcitoria, ma preventiva, dell'indennità di rischio (v. massima B), deve ritenersi che anche gli operatori diversi da quelli indicati nell'art. 1, secondo comma. della legge n. 460 del 1988, abbiano diritto all'indennità di rischio in misura piena, ove risulti accertata la loro effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia, cadendo quindi la censura di incostituzionalità formulata dal giudice a quo in base alla interpretazione della norma in questione respinta dalla Corte. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo e terzo comma. legge 27 ottobre 1988, n. 460, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 32 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 32 cost. · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennita' di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;460~art1 · fonte del testo

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