Art. 3 — Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

  • a)sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti;
  • b)due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • c)un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151. 27 Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. 22 27 Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi amministrativi. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attivita' lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonche' della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151

22

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2017.

27

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 1 gennaio 2018 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la soppressione delle parole «e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione» ha effetto dal 1 gennaio 2018.

Testo vigente dal 1 marzo 2017

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2017 al 1 marzo 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151

    Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2017.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art3 · fonte del testo

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