Codice di procedura penale

Art. 444 c.p.p. — Applicazione della pena su richiesta

L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. ((Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilita', a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio)). Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca,)) nonche' ((congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

9

La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno - 2 luglio 1990, n. 313 (in G.U. 1°a s.s. 04/07/1990, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale 1988, nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruita' della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione".

Corte costituzionale

11

La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 1990, n. 443 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1990, n. 41), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale".

Testo vigente dal 17 dicembre 2025

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 444 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 15688/2025

    12 giugno 2025

    Colui nei confronti del quale sia stata pronunciata una sentenza di applicazione della pena su richiesta, per uno dei reati indicati dall'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 26 del 2019, non può conseguire il reddito di cittadinanza, non potendo estendersi il sostegno solidaristico a coloro che, con la loro condotta, hanno mancato all'adempimento dei doveri di onestà, lealtà e probità nei confronti di quella stessa collettività di cui invocano l'aiuto.

    Art. 444 c.p.p.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9890/2025

    15 aprile 2025
    • Elezioni

    In materia elettorale, il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p., introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha tacitamente abrogato l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 nella parte in cui, ai fini dell'incandidabilità, equiparava alle sentenze di condanna la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p., trova applicazione solo a far data dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, atteso che la natura extra penale delle disposizioni del d. lgs. n. 235 del 2012 rende inapplicabile il principio di retroattività della legge più favorevole al soggetto giudicato incandidabile secondo la disciplina vigente al tempo della presentazione delle liste.

    Art. 444 c.p.p. · Art. 15 Testo unico incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi · Art. 445 c.p.p.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 12309/2025

    28 marzo 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di patteggiamento, ha affermato che, nel caso in cui si proceda per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione indicati all’art. 317-bis cod. pen. e la pena detentiva concordata non ecceda i due anni di reclusione, il giudice, ove la richiesta sia stata subordinata, ex art. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen., all’esenzione dalle pene accessorie, non può considerare la condizione non apposta e ratificare l’accordo nella parte residua, infliggendo, ex officio, dette pene, ma è tenuto a rigettare la pattuizione nella sua interezza.

    Art. 444 c.p.p. · Art. 317-bis c.p.

  • Cass. pen., Sez. V, sent. n. 21177/2024

    29 maggio 2024

    La Quinta Sezione penale, in tema di patteggiamento cd. “allargato”, ha affermato che, a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nel potere negoziale delle parti anche l’esclusione di pene accessorie obbligatorie.

    Art. 444 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 313/1990

    Ha colpito questo articolo
    2 luglio 1990

    Nell'ipotesi di "applicazione concordata della pena" il potere delle parti, lungi dal pregiudicare quello del giudice, è concepito in funzione di collaborazione ad una rapida affermazione della giustizia con una effettiva ed immediata applicazione della pena, e l'ambito entro cui l'intesa diventa possibile è contenuto entro rigorose condizioni, così come egualmente predeterminata è la necessità che non sia possibile il proscioglimento "allo stato degli atti". I poteri del giudice non hanno poi mero carattere "notarile", ben potendo egli contestare che la definizione giuridica data dalle parti sia quella che effettivamente discende dalle risultanze degli atti, e sulla base delle stesse verificare le attenuanti che le parti ritengono debbano concorrere alla quantificazione della pena, attenendosi, specie per quelle non scritte, all'art. 133 cod. pen., e, in caso di bilanciamento con eventuali aggravanti, i criteri adottati, il che finisce per renderlo determinante proprio agli effetti della commisurazione della pena, sulla quale ripristina l'imperio di quella legge alla quale, soltanto, egli è soggetto. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 101, comma primo, Cost. - degli artt. 248 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e 444 cod. proc. pen.).

    Art. 444 c.p.p. · Art. 27 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 83/2024

    Questione infondata
    10 maggio 2024

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. – dell’art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anziché fino alla metà. L’ordinanza di rimessione reca solo un cursorio e apodittico richiamo ai principi di inviolabilità del diritto di difesa e del giusto processo, senza svolgere alcuna argomentazione a sostegno della loro ipotizzata violazione. (Precedenti: S. 198/2023 - mass. 45835; S. 186/2023 - mass. 45780; S. 46/2023 - mass. 45416).

    Art. 444 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 455/2006

    Questione infondata
    28 dicembre 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1- bis , cod. proc. pen., aggiunto dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., ove esclude l'applicazione della nuova disciplina sul patteggiamento c.d. allargato a determinati reati, la cui pena non sarebbe di per sé ostativa al rito, nonché ai recidivi reiterati. Infatti, il regime delle preclusioni, oggettive e soggettive, del patteggiamento "allargato" è frutto di scelta discrezionale e di per sé non arbitraria del legislatore che, nell'estendere l'ambito di operatività dell'istituto, ha ritenuto di dover considerare, in un'ottica di bilanciamento tra contrapposti interessi, sia i caratteri oggettivi del reato per cui si procede, sia le condizioni soggettive degli imputati, escludendo che, in certe ipotesi, le esigenze di economia processuale prevalgano su quella di un vaglio completo del fondamento dell'accusa. Inoltre, appare inconferente il raffronto sia con il patteggiamento "infrabiennale" (cui le preclusioni censurate non sono estese), essendo diverso, nei due casi, il livello della pena concordata, sia con il giudizio abbreviato, che è istituto nettamente differenziato sul piano delle connotazioni astratte e degli effetti pratici. - V, conforme, sulle preclusioni di ordine soggettivo, l'ordinanza n. 421/2004, citata. - V., citato, il precedente specifico di cui alla sentenza n. 219/2004. - Sulla discrezionalità legislativa v., citate, sentenza n. 272/1997, ordinanze n. 481/1991 e n. 436/1987. - Sull'inconferenza del raffronto con il giudizio abbreviato v., citata, sentenza n. 135/1995.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost. · Art. 444 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (139)

Se ne mostrano 20 su 139, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 17 dicembre 2025 — oggiin vigoreper 10 mesi
  2. 30 dicembre 2022 — 17 dicembre 2025per 3 anni
  3. 31 gennaio 2019 — 30 dicembre 2022per 4 anni
  4. 16 febbraio 2018 — 31 gennaio 2019per 12 mesi
  5. 14 giugno 2015 — 16 febbraio 2018per 3 anni
  6. 23 ottobre 2012 — 14 giugno 2015per 3 anni
  7. 2 marzo 2006 — 23 ottobre 2012per 7 anni
  8. 29 giugno 2003 — 2 marzo 2006per 3 anni
  9. 2 gennaio 2000 — 29 giugno 2003per 3 anni
  10. 18 ottobre 1990 — 2 gennaio 2000per 9 anni
  11. 5 luglio 1990 — 18 ottobre 1990per 4 mesi
  12. 24 ottobre 1988 — 5 luglio 1990testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 17 dicembre 2025. 175 parole aggiunte.

… comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. aggiunto: Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilita', a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la … prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le pene indicatetolto: ,, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art444 · fonte del testo

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