Corte costituzionale

Sentenza n. 266/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 448 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre

1991 dal Pretore di Velletri - sezione distaccata di Genzano - nel

procedimento penale a carico di Cantatore Alessandro ed altra,

iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Decidendo sulla richiesta di applicazione della pena

concordata avanzata al dibattimento da uno dei due coimputati di

concorso nel medesimo reato, il Pretore di Velletri - sez. distaccata

di Genzano - nel presupposto che essa fosse meritevole di

accoglimento e che occorresse procedere alla separazione dei processi

prima di emanare la relativa sentenza, ha sollevato d'ufficio una

questione di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 448 cod.

proc. pen., assumendone il contrasto con l'art. 3 Cost.

Ad avviso del rimettente, non sarebbe in tal caso applicabile, in

astratto, la disciplina della separazione contenuta nell'art. 18 cod.

proc. pen., dato che l'ipotesi di cui alla lettera a), (possibilità

di pervenire prontamente alla decisione nei confronti di uno o più

imputati) è circoscritta all'udienza preliminare e non è quindi

applicabile al dibattimento. La separazione sarebbe poi preclusa in

concreto, apparendo nella specie la riunione assolutamente necessaria

all'accertamento dei fatti (art. 18, prima parte). Onde la violazione

dell'art. 3 Cost., dato che all'impossibilità di separare i processi

conseguirebbe per l'imputato la perdita del trattamento di favore

previsto dalle norme impugnate: le quali, quindi, sarebbero

costituzionalmente illegittime "nella parte in cui non prevedono che

il giudice, analogamente a quanto stabilito per il caso di dissenso

ingiustificato, possa, anche quando il P.M. abbia dato il consenso,

procedere a dibattimento e pronunciare la sentenza ex art. 444

all'esito dello stesso, in tutti i casi in cui una pronuncia, resa,

sulla base degli atti, nei confronti di una parte dei coimputati,

previa separazione dei processi, nuocerebbe in modo assoluto

all'accertamento dei fatti".

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata, in quanto basata sull'erronea

premessa dell'impossibilità di disporre la separazione dei processi.

L'ipotesi in cui all'apertura del dibattimento la posizione di un

imputato sia matura per la decisione ai sensi dell'art. 444 cod.

proc. pen. dovrebbe infatti farsi rientrare, secondo l'Avvocatura,

nella previsione di cui alla lettera a) del citato art. 18, che

consente la separazione degli atti anche nella fase dibattimentale

allorché "nei confronti di uno o più imputati l'istruzione

dibattimentale risulti conclusa".

D'altra parte, il potere del giudice di mantenere la riunione in

quanto necessaria all'accertamento dei fatti dovrebbe cedere di

fronte al diritto dell'imputato di poter godere di un beneficio

riconosciutogli dalla legge, dato che una diversa interpretazione

finirebbe per far dipendere il godimento del trattamento più

favorevole da una valutazione di carattere economico-processuale del

giudice, che fuoriesce dalla logica dell'istituto, fondato, invece,

sul consenso delle parti. Considerato in diritto

1. - In un processo penale, pervenuto alla fase dibattimentale,

nel quale uno dei due coimputati di concorso nel medesimo reato aveva

chiesto l'applicazione di una pena concordata con il pubblico

ministero, il Pretore di Velletri - sezione distaccata di Genzano -

nel presupposto che l'accoglimento della richiesta comportava la

separazione dei due giudizi e che questa, peraltro, non fosse

astrattamente consentita alla stregua della disciplina di cui

all'art. 18 cod. proc. pen. e fosse in concreto impedita

dall'assoluta necessità della riunione ai fini dell'accertamento dei

fatti, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale

degli artt. 444 e 448 dello stesso codice, assumendone il contrasto

con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non consentono, in tal caso, di

procedere al dibattimento e di pronunciare solo all'esito dello

stesso la sentenza applicativa della pena: ciò perché, altrimenti,

il richiedente si vedrebbe privato di tale beneficio.

2. - La questione non è fondata.

Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che la

scissione dei procedimenti che, in caso di processo cumulativo,

consegue all'introduzione del rito speciale in questione nei

confronti di alcuni imputati e non di altri, sia fenomeno da

ricondurre nell'alveo della disciplina generale sulla separazione

contenuta nell'art. 18 cod. proc. pen., e che pertanto soggiaccia

alla regola della preclusione per l'ipotesi di ritenuta necessità

della riunione ai fini dell'accertamento dei fatti, contenuta nel

primo comma di tale disposizione.

Tale presupposizione non considera, però, che il vigente sistema

processuale è caratterizzato non solo da un marcato favor

separationis (resa quest'ultima tendenzialmente obbligatoria), ma

anche da una spiccata tendenza a privilegiare i riti speciali, e tra

di essi l'applicazione di pena concordata.

Tra i requisiti di ammissibilità di tale rito, la disciplina

positiva non annovera l'esigenza di accertamento del fatto nei

confronti dell'imputato che non lo richieda; e la prospettiva di

differimento all'esito del dibattimento nei confronti di costui nella

sentenza da emettere ex art. 444 - additata dal giudice a quo - è

contraddetta dalla disposizione (art. 448) che impone di pronunciarla

"immediatamente", non appena "ne ricorrono le condizioni".

Per altro verso, la circostanza che al "patteggiamento" richiesto

in fase dibattimentale non si attagli alcuna delle regole sulla

separazione dettate nell'art. 18, primo comma, e che la disciplina di

esso non faccia cenno neanche a regole particolari - del tipo di

quelle enunciate per il giudizio direttissimo ed il giudizio

immediato negli artt. 449, sesto comma e 453, secondo comma - induce

a ritenere - come sostiene l'Avvocatura dello Stato - che nell'ottica

del legislatore il diritto dell'imputato a godere del beneficio

riconosciutogli dalla legge non sia condizionabile da valutazioni

giudiziali di carattere economico - processuale estranee ai suoi

specifici presupposti: ciò che è in linea con l'opinione,

prospettata in dottrina, secondo cui il silenzio normativo sul punto

è da intendere come frutto dell'incompatibilità logica tra la

disciplina dell'art. 18 e l'istituto in esame.

Questo, infatti, è congegnato come pattuizione tra imputato

richiedente e parte pubblica, in ordine alla quale è bensì previsto

un controllo giurisdizionale (cfr. le sentenze nn. 313 del 1990 e 251

del 1991), che non include però la valutazione delle posizioni di

eventuali coimputati: sicché è da ritenere che la scissione dei

procedimenti che concernono costoro sia conseguenza automatica

dell'ammissione del rito.

Così intesa la disciplina impugnata, la questione, limitatamente

al profilo denunciato, resta priva del proprio presupposto e va

quindi dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 448 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Velletri - sezione distaccata di Genzano

- con ordinanza dell'8 ottobre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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