Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 4 della presente legge, e' sempre ordinata la confisca delle cose, dei beni e degli strumenti informatici o telematici che servirono o furono destinati a commettere il reato e delle cose e dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato medesimo. 2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale

Testo vigente dal 17 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:1989-12-13;401~art5bis · fonte del testo

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