Corte costituzionale

Ordinanza n. 489/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1990 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice

di procedura penale in relazione all'art. 53 della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza

emessa il 22 marzo 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Venezia

nel procedimento penale a carico di Doria Luigi ed altro, iscritta al

n. 347 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che, nel procedimento penale a carico di Luigi Doria,

imputato del reato di cui all'art. 610 del codice penale, commesso il

21 dicembre 1986 in danno di Cinzio Colombo e dello stesso Doria e di

Natalino Vianello, imputati entrambi del reato di cui agli artt. 110,

610 cpv. del codice penale, commesso sempre il 21 dicembre 1986 in

danno di Sergio Dall'Oro, il Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 22 marzo 1990, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura

penale nella parte in cui non consente di applicare le sanzioni

sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

nei procedimenti relativi a reati commessi anteriormente alla data di

entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e rientranti,

all'epoca della loro consumazione, nella competenza del tribunale ma

successivamente divenuti, ai sensi dell'art. 7 del nuovo codice di

procedura penale, di competenza pretorile;

che, nella sua ordinanza, il giudice remittente espone che,

all'udienza preliminare del 28 febbraio 1990, gli imputati ed il

pubblico ministero, nel chiedere l'applicazione, ai sensi dell'art.

444 del codice di procedura penale, delle pene di 500.000 per il

Vianello e di 750.000 per il Doria quali sanzioni sostitutive di pene

detentive rispettivamente di venti e trenta giorni di reclusione,

hanno eccepito l'illegittimità costituzionale del citato art. 444

del codice di procedura penale ove esso sia interpretato come norma

che esclude la possibilità di richiedere l'applicazione di sanzioni

sostitutive per quei reati che, al momento della consumazione, erano

di competenza del tribunale e che, in base al nuovo codice di rito,

sono divenuti di competenza del pretore;

che, ad avviso del giudice a quo, la possibilità di

accoglimento della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive

deve essere verificata alla stregua della legge 24 novembre 1981, n.

689, ed in particolare in base all'art. 54 di detta legge che

delimita il campo di operatività delle pene sostitutive ai soli

reati di competenza del pretore anche se in concreto giudicati da un

diverso giudice;

che il delitto di violenza privata, per il quale si procede nel

giudizio a quo, rientrava nella competenza del tribunale secondo il

codice di procedura penale del 1930 ed appartiene invece alla

competenza del pretore in base all'art. 7 del nuovo codice di

procedura;

che, in virtù dell'art. 259 del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271, il nuovo criterio di competenza è applicabile solo ai

reati commessi successivamente al 24 ottobre 1989, data di entrata in

vigore del nuovo codice di procedura penale;

che - secondo il giudice remittente - tale situazione normativa

determina una ingiustificata disparità di trattamento per situazioni

uguali, in quanto "ove delitti ora di competenza del pretore siano

consumati dopo il 24 ottobre 1989, sarà possibile e legittimo

ricorrere al rito speciale di cui all'art. 444 del codice di

procedura penale anche per una delle pene sostitutive della legge n.

689 del 1981, mentre, ove uno di tali delitti sia stato consumato

prima di quella data, tale ricorso non sarà consentito";

che dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata;

Considerato che, secondo il giudice remittente, la norma impugnata

darebbe vita ad una ingiustificata disparità di trattamento fra

identici reati consumati in momenti diversi, determinando

l'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive di cui alla legge 24

novembre 1981, n. 689, nei procedimenti relativi a reati commessi

anteriormente al 24 ottobre 1989 (data di entrata in vigore del nuovo

codice di procedura penale) e rientranti, al momento della loro

consumazione, nella competenza del tribunale ma successivamente

attribuiti alla competenza del pretore dall'art. 7 del nuovo codice

di procedura penale;

che - contrariamente a quanto assume il giudice a quo - il

lamentato impedimento all'applicazione di sanzioni sostitutive non

deriva dall'art. 444 del codice di procedura penale che, nel

disciplinare l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta

delle parti, non opera distinzioni tra reati di competenza del

pretore e reati di competenza del tribunale né traccia alcun

discrimine temporale con riguardo al momento della consumazione del

reato;

che, invece, le differenze di trattamento evidenziate

nell'ordinanza di rinvio traggono origine dall'ampliamento della

sfera di applicabilità delle sanzioni sostitutive conseguente alla

modifica della competenza penale del pretore (combinato disposto

dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 7 del nuovo

codice di procedura penale) e dalla disciplina dettata dall'art. 259,

primo comma, del decreto legislativo n. 271 del 1989 secondo cui "ai

fini della determinazione della competenza per materia" le

disposizioni del nuovo codice di procedura penale "si applicano solo

per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore

dello stesso";

che l'inesatta individuazione da parte del giudice a quo delle

disposizioni su cui indirizzare la prospettata censura di

illegittimità costituzionale esime questa Corte dal formulare

ulteriori considerazioni relative al decorso del tempo come elemento

di ragionevole differenziazione delle situazioni giuridiche;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura

penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:489 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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