Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Casi particolari di confisca
[2](articolo 12-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000)
[3]1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
- a)l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 74;
- b)l'imposta evasa e' superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 75;
- c)l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 79;
- d)l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi e' superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 85, comma 1;
- e)l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 85, comma 2.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
