L'incandidabilita' di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. L'incandidabilita' disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, e' l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilita' e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilita' per il periodo di tempo residuo. L'incandidabilita' disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Testo vigente dal 4 gennaio 2013

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9890/2025

    15 aprile 2025
    • Elezioni

    In materia elettorale, il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p., introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha tacitamente abrogato l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 nella parte in cui, ai fini dell'incandidabilità, equiparava alle sentenze di condanna la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p., trova applicazione solo a far data dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, atteso che la natura extra penale delle disposizioni del d. lgs. n. 235 del 2012 rende inapplicabile il principio di retroattività della legge più favorevole al soggetto giudicato incandidabile secondo la disciplina vigente al tempo della presentazione delle liste.

    Art. 15 · Art. 444 c.p.p. · Art. 445 c.p.p.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 35 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235~art15 · fonte del testo

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