Art. 446 c.p.p. — Richiesta di applicazione della pena e consenso

Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo, 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 ((o all'udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo)). La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata ((da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore)). Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 11/1971

    Ha colpito questo articolo
    2 febbraio 1971

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui esclude che l'imputato possa chiedere e il giudice possa concedere un termine maggiore di cinque giorni per preparare la difesa; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento…

    Art. 446 c.p.p. · Art. 445 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 323/2003

    Altra decisione
    28 ottobre 2003

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò per la valutazione della persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, come richiamato dall'art. 446, comma 1, dello stesso codice, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che anche il termine per chiedere l'applicazione della pena decorra dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la legge 12 giugno 2003, n. 134 ha introdotto numerose modifiche all'istituto dell'applicazione della pena, prevedendo, all'art. 5, comma 1, anche una specifica disciplina transitoria.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 446 c.p.p. · Art. 458 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 151/2001

    Questione infondata
    17 maggio 2001

    Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Locri, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo…

    Art. 446 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 444 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 2000 al 30 dicembre 2022. 9 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: 1.Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo, 444, comma 1, fino alla presentazione … e' formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 aggiunto: o all'udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono … e' espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata tolto: nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3. 4. aggiunto: da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negatoaggiunto: . Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art446 · fonte del testo

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