Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo

comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988,

promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dal Tribunale di

Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Barotto Bruno,

iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 21

novembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo

comma, e 25, primo comma, della Costituzione, questioni di

legittimità degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del

codice di procedura penale del 1988, "laddove le norme in esame

prevedono: la prima che il giudice, se vi è costituzione di parte

civile, non debba decidere sulla relativa domanda; la seconda che,

anche quando sia stata pronunziata dopo la chiusura del dibattimento,

la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi";

E che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che l'ordinanza è stata emessa prima del compimento

delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo

ad un processo già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo

codice di procedura penale;

che per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a tale data,

la possibilità di far luogo ad applicazione della pena su richiesta

delle parti è appositamente disciplinata dall'art. 248 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come dall'art. 247 dello stesso

decreto è appositamente disciplinata la possibilità di far luogo

negli stessi procedimenti a giudizio abbreviato;

e che, quindi, le norme denunciate non potrebbero ricevere

diretta applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della

disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina

codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445,

primo comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza del 21

novembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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