Codice penale

Art. 168 c.p. — Revoca della sospensione

[1]Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena e' revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

  • 1)commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
  • 2)riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163.

[2]Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravita' del reato, puo' revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

[3]((La sospensione condizionale della pena e' altresi' revocata quando e' stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca e' disposta anche se la sospensione e' stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 86 (in G.U. 1ª s.s. 17/06/1970, n. 150) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente articolo: - nella parte in cui dispone che il giudice non possa esercitare il potere di concedere o negare, per la pena da comminare, il beneficio della sospensione condizionale o debba revocare di diritto la sospensione gia' concessa quando il secondo reato si lega con il vincolo della continuita' a quello punito con pena sospesa; - nella parte in cui per l'ipotesi di successiva irrogazione di pena pecuniaria, non conferisce al giudice il potere di subordinare la revoca della sospensione della pena detentiva al mancato pagamento della pena pecuniaria.

Testo vigente dal 4 maggio 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 168 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. interl. n. 26693/2023

    18 settembre 2023

    Le Sezioni Unite Civili hanno sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 97 e 105 all’art. 117, comma 1 (in relazione all’art. 8 CEDU), Cost. – dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, nella parte in cui dispone che si applica la sanzione della rimozione al magistrato che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’art. 168 c.p., senza prevedere che sia comunque rimessa all’organo di governo autonomo la valutazione concreta della offensività della condotta al fine di una eventuale graduazione della misura sanzionatoria.

    Art. 168 c.p. · Art. 163 c.p. · Art. 164 c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 86/1970

    Ha colpito questo articolo
    10 giugno 1970

    Il legame logico tra gli artt. 164 e 168 del codice penale è indiscutibile: ed è irrazionale inibire al giudice chiamato a decidere sulla revoca della sospensione quegli apprezzamenti che egli può compiere quando deve decidere se la pena debba sospendersi. Pertanto poggiare i poteri del giudice riguardo alla sospensione della pena su presupposti meno rigidi di quelli ai quali si informa il dovere di revocare la sospensione, è chiara prova della violazione del principio di eguaglianza: secondo la legge il giudice dovrebbe revocare il beneficio in casi in cui gli è invece permesso di concederlo o dovrebbe concederlo in casi in cui egli è tenuto poi a revocarlo. Così essendo, viene a dimostrarsi che l'art. 168 del codice penale viola l'art. 3 della Costituzione: la norma impugnata si manifesta lesiva della regola di eguaglianza nella parte in cui non distingue fra le due ipotesi e permette che la revoca della sospensione possa pronunciarsi, con riguardo al caso di pena pecuniaria, anche quando la sospensione dovrebbe essere concessa secondo quanto è prescritto nell'art. 164.

    Art. 168 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 363/2007

    Questione inammissibile
    31 ottobre 2007

    È manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, censurato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede la revoca, in sede di esecuzione, della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., anche quando si tratti di beneficio accordato a seguito di richiesta di patteggiamento subordinato alla concessione della sospensione condizionale. Infatti, per giurisprudenza di legittimità maggioritaria, la nuova ipotesi di revoca non può operare in rapporto ai benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della legge n. 128 del 2001, e, nella specie, si discute proprio della revoca di una sospensione condizionale applicata con sentenza divenuta definitiva in epoca anteriore.

    Art. 168 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 14/2000

    Questione infondata
    17 gennaio 2000

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 168, primo comma, cod. pen. - <<nella parte in cui non prevede la revoca della terza sospensione condizionale della pena concessa ai sensi dell'art. 444 ss.>> cod. proc. pen. - poiché all'intervento additivo richiesto osta il principio dell'intangibilità del giudicato, in ossequio al quale la problematica dell'errore di fatto 'in iudicandò o 'in procedendò, in cui sia incorso il giudice della cognizione in una sentenza divenuta irrevocabile, è estranea alla competenza del giudice della esecuzione. Peraltro, il giudice rimettente vorrebbe estendere la sfera di applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., relativo ai casi di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa per l'intervento di un fatto successivo, alla diversa situazione della revoca di una sospensione condizionale originariamente viziata da un errore relativo ai presupposti dell'istituto, in quanto concessa per la terza volta. - Cfr. S. nn. 294/1995 e 28/1969, nonché O. n. 413/1999.

    Art. 168 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 444 c.p.p. · Art. 163 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 4 maggio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1974 al 4 maggio 2001. 46 parole aggiunte.

aggiunto: La sospensione condizionale della pena e' altresi' revocata quando e' stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca e' disposta anche se la sospensione e' stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art168 · fonte del testo

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