Art. 576 c.p.p. — Impugnazione della parte civile e del querelante

La parte civile puo' proporre impugnazione ((...)) contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilita' civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. (( La parte civile puo' altresi)) proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.

Testo vigente dal 9 marzo 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 576 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 4518/2026

    3 febbraio 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, nel giudizio di legittimità instaurato a seguito del ricorso proposto, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., dalla sola parte civile avverso la sentenza di appello che, ribaltando la decisione di condanna di primo grado, abbia assolto l’imputato dal delitto ascrittogli con la formula “perché il fatto non sussiste”, il giudice non deve più statuire sulla responsabilità penale dell’imputato, ma, in conformità al principio della presunzione di innocenza dello stesso, sancito dall’art. 6, par. 2, CEDU, deve decidere solo sull’esistenza e sulla concreta entità di un pregiudizio risarcibile, mediante l’applicazione, in via esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilità da illecito civile.

    Art. 576 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 176/2019

    Questione infondata
    12 luglio 2019

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni per aver il rimettente richiesto una pronuncia manipolativa indicando una soluzione non costituzionalmente obbligata in una materia, quale quella degli istituti processuali, riservata alla discrezionalità del legislatore. Dal tenore complessivo della motivazione della ordinanza di rimessione emerge con chiarezza il verso delle censure, che mirano all'esclusione dell'esercizio della giurisdizione penale, in termini di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen., o comunque al suo ridimensionamento a favore dell'ipotizzato riconoscimento della facoltà di impugnazione della parte civile innanzi al giudice civile, qualora la vicenda penale in senso stretto si sia esaurita con una pronuncia, non impugnata dal pubblico ministero, pienamente favorevole all'imputato. L'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure, anche con riferimento alla materia processuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018 e n. 175 del 2018 ).

    Art. 576 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 193/2009

    Questione inammissibile
    26 giugno 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui prevede la facoltà della parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, commi 1, 2 e 4 cod. proc. pen. Invero, da un lato, la pronunzia richiesta non è costituzionalmente obbligata, ma rientra nella discrezionalità del legislatore, dall'altro, la soluzione proposta dal rimettente - rappresentata dalla soppressione radicale dell'appello, fuori dei circoscritti casi nei quali deve disporsi la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - non solo non è l'unica possibile ma non appare neppure congrua rispetto all'obiettivo perseguito dal rimettente. Difatti, nella prospettiva del giudice a quo , l'appello dovrebbe rimanere esperibile in tutti i casi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Ma una tale ipotesi, però, non comporta necessariamente il ripristino dei caratteri di oralità e immediatezza in sede di gravame, posto che di tutto il restante materiale probatorio il giudice di appello continuerebbe ad avere una conoscenza meramente cartolare. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per l'assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v. citate, ex plurimis , ordinanze n. 265 e n. 263 e n. 150/2008.

    Art. 576 c.p.p. · Art. 593 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 226/2008

    Questione inammissibile
    20 giugno 2008

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui esclude che la parte civile possa proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato. Le questioni sono state sollevate sulla base di una premessa interpretativa - quella secondo cui la riforma delle impugnazioni del 2006 avrebbe soppresso, per la parte civile, il potere di appello - non imposta dal diritto vivente, sicché i rimettenti hanno omesso di sperimentare adeguate soluzioni ermeneutiche - peraltro affermate dalla giurisprudenza di legittimità - idonee a rendere le disposizioni censurate esenti dai prospettati dubbi di legittimità. - In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 32/2007. - Sull'obbligo, per il giudice, di sperimentare la possibilità di interpretazioni conformi a Costituzione, v. le citate ordinanze n. 35/2006, n. 381/2005 e n. 279/2003, n. 3/2008.

    Art. 576 c.p.p. · Art. 6 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento · Art. 10 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 9 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 9 marzo 2006. 17 parole tolte, 5 parole aggiunte.

La parte civile puo' proporre impugnazionetolto: , con il mezzo previsto per il pubblico ministero,aggiunto: ... contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilita' civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. tolto: Con lo stesso mezzo e negli stessi casi puo' aggiunto: La parte civile puo' altresi proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art576 · fonte del testo

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