Corte costituzionale

Ordinanza n. 554/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice

di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1990

dal G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a

carico di Filippone Bruno, iscritta al n. 521 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Considerato che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Bolzano, con ordinanza 14 giugno 1990, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di

procedura penale 1988, in quanto il patteggiamento sulla pena, così

come disciplinato dalla norma suddetta, viola gli artt. 3 (può

determinare ingiustificate disparità di trattamento fra imputati in

identica situazione processuale), 101, 102, 107 (esclude la libertà

di giudizio del giudice in ordine alla ricerca della prova e alla

determinazione della pena) e 76 (eccede i criteri direttivi e i

principi posti dalla legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81) della

Costituzione;

Ritenuto che questa Corte, con la sentenza n. 313 del 1990, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena

indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di

sfavorevole valutazione;

che pertanto - venuto meno, a seguito della precitata sentenza,

il presupposto da cui muove l'ordinanza di rimessione (la

impossibilità per il G.I.P. di non irrogare una pena che ritiene

inadeguata) - l'attuale questione di legittimità costituzionale

appare inammissibile perché già risolta dalla citata sentenza n.

313 del 1990;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura

penale 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, 102, 107 e

76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso

il Tribunale di Bolzano con ordinanza indicata in epigrafe, per esser

stata la norma denunciata già dichiarata costituzionalmente

illegittima con la sentenza n. 313 del 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:554 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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