Codice di procedura penale

Art. 557 c.p.p. — Procedimento per decreto

Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puo' chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, ne' presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.

Testo vigente dal 2 gennaio 2000

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 4/2002

    Questione inammissibile
    30 gennaio 2002

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, del codice di procedura penale, nonché dell’art. 464, in quanto richiamato dall’art. 557, comma 3, dello stesso codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per introdurre la possibilità - ammessa per altre forme di giudizio - di riproporre, nel giudizio che consegue all’opposizione a decreto penale, la richiesta di patteggiamento preventivamente rigettata o non accolta per dissenso del pubblico ministero. Infatti le questioni sollevate sono formulate in forma alternativa, senza puntualizzare le norme effettivamente attinte dal dubbio di costituzionalità: così devolvendo alla Corte il compito - proprio del giudice rimettente - di individuare la sede normativa all’interno della quale iscrivere la pronuncia additiva che viene sollecitata. - In tema di alternativa ermeneutica che spetta al rimettente risolvere, senza sollecitare un inammissibile avallo interpretativo da parte della Corte, v., fra le varie, ordinanza n. 466/2000, ordinanza n. 7/1998, ordinanza n. 70/1998 e sentenza n. 356/1996.

    Art. 3 cost. · Art. 557 c.p.p. · Art. 448 c.p.p. · Art. 556 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 58/1992

    Questione infondata
    18 febbraio 1992

    Solo il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può - pur in presenza delle condizioni richieste dalla legge - non ammettere l'interessato alla procedura di oblazione. Pertanto la decisione sulla domanda di oblazione non rimane in alcun modo preclusa dalle determinazioni del pubblico ministero che non assumono mai carattere vincolante. La domanda di oblazione, inoltre, può essere proposta anche in un momento successivo alla scadenza dei quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione e fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli art. 557 e 558 cod.proc.pen. e 141 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevate, in riferimento all'art. 3, in base alla interpretazione delle norme impugnate che la Corte ha respinto).

    Art. 557 c.p.p. · Art. 558 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 162-bis c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. 50 parole tolte, 71 parole aggiunte.

tolto: Se entro il termine previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera e), l'imputato presenta richiesta di giudizio abbreviato o di applicazioneaggiunto: Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 tolto: ovvero aggiunto: o presenta domanda di oblazionetolto: , il pubblico ministero provvede sulla richiesta entro cinque giorni e, se presta il consenso, trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'articolo 556 comma 2aggiunto: . Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puo' chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, ne' presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art557 · fonte del testo

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