Art. 582 c.p.p. — Presentazione dell'impugnazione

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione e' presentato ((mediante deposito con le modalita' previste dall'articolo 111- bis)) nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)). ((1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalita' di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.)) 290 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

290

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, cosi' come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati".

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 110/2003

    Questione infondata
    1 aprile 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 582, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui consente soltanto alle parti private ed ai difensori - e non anche al pubblico ministero - di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato. Infatti: a) la norma censurata si giustifica agevolmente in considerazione delle evidenti diversità di condizioni e 'status' che caratterizzano i soggetti privati, da un lato, ed i magistrati del pubblico ministero, dall'altro; b) non risulta compromesso il potere di impugnazione del pubblico ministero e, d'altra parte, tale potere non costituisce, in sé, estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio della azione penale; c) il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, in ragione della peculiare posizione istituzionale del primo; d) il principio di buon andamento si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo. - Sui poteri di impugnazione del p.m., v. citata ordinanza n. 421/2001. - Sul principio di parità tra accusa e difesa, in relazione al p.m., v. citata ordinanza n. 83/2002. - Sulla non riferibilità del principio del buon andamento all'esercizio della funzione giurisdizionale, v. citata ordinanza n. 370/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 2000 al 30 dicembre 2022. 66 parole tolte, 62 parole aggiunte.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione e' presentato tolto: personalmente ovvero aggiunto: mediante deposito con le modalita' previste dall'articolo 111- bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. 1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalita' di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricatoaggiunto: , nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. tolto: Il aggiunto: In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e … sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione. tolto: Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, cosi' come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art582 · fonte del testo

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