Codice di procedura penale

Art. 448 c.p.p. — Provvedimenti del giudice

Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puo' rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non e' ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta. (( Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non e' possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2. )) In caso di dissenso, il pubblico ministero puo' proporre appello; negli altri casi la sentenza e' inappellabile. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volonta' dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalita' della pena o della misura di sicurezza. 247 Quando la sentenza e' pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578 ((, comma 1)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 giugno 2017, n. 103

247

La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 50, non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 448 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. II, sent. n. 14835/2025

    15 aprile 2025

    La Seconda Sezione, in tema di patteggiamento, ha affermato che il consenso della parte alla definizione del processo con accordo sulla pena implica la sua rinuncia a contestare le accuse e ad esercitare talune facoltà derivanti dal pieno esercizio del diritto di difesa anche nel caso di partecipazione al giudizio del Procuratore europeo delegato, sicché la ricorribilità per cassazione della sentenza resta circoscritta alle sole ipotesi tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad ente italiano no profit chiamato a rispondere dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al delitto di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche, che, dopo aver definito il giudizio con patteggiamento, ha proposto ricorso per cassazione contestando, ex ceteris, la violazione della normativa sovranazionale a tutela del diritto dell’imputato ad essere sentito, atteso che la Camera Permanente della Procura europea aveva espresso parere favorevole sulla richiesta del Procuratore europeo delegato, in Italia, di procedere all’esercizio dell’azione penale, senza che fosse stata data all’ente la possibilità di interloquire con le Autorità).

    Art. 448 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

14 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 54/2004

    Altra decisione
    29 gennaio 2004

    Restituzione degli atti al giudice che ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale, “nella parte in cui non prevede che, anche all'esito del giudizio abbreviato celebrato a seguito dell'ingiustificato dissenso del pubblico ministero alla applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice possa valutare la legittimità di tale dissenso al fine di pronunciare sentenza nei termini di cui al comma 1 dell'art. 448“. Il giudice dovrà, infatti, valutare se la disciplina transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134, introdotta successivamente all'ordinanza di rimessione, incida sulla rilevanza della questione proposta. – Analoga questione di legittimità costituzionale, alla quale il rimettente fa riferimento, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 225/2003.

    Art. 448 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 225/2003

    Questione infondata
    24 giugno 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 448 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero all’applicazione della pena e pronunciare sentenza a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale anche all’esito del giudizio abbreviato richiesto dall’imputato. In relazione alla ipotizzata irragionevole discriminazione dell’imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato rispetto a quello che tale richiesta non ha formulato, non è dato, infatti, ravvisare alcuna violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto la diversità delle situazioni processuali poste a raffronto è conseguenza di strategie difensive rimesse alla libera scelta dell’imputato. E non risultano violati né, da un lato, il principio del buon andamento dei pubblici uffici – che si riferisce non già all’attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all’organizzazione ed al funzionamento dell’amministrazione della giustizia – né, dall’altro, il principio della ragionevole durata del processo: la denunciata disciplina appare, infatti, frutto di scelte normative non prive di valide giustificazioni in ordine alla configurazione e ai rapporti tra riti alternativi, che consente il sindacato del giudice sul dissenso del pubblico ministero soltanto in esito alla celebrazione del dibattimento. - In riferimento al rito alternativo dell’applicazione della pena, richiamate le ordinanze n. 127/1993 e 488/1994, a conferma di precedente giurisprudenza (sentenza n. 120/1984). In tema, inoltre, dopo le modifiche recate all’art. 448 del codice di procedura penale dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, menzionate le ordinanze n. 100/2003 e n. 426/2001. - In tema di applicabilità all’attività giurisdizionale del principio del buon andamento dei pubblici uffici, citate, 'ex plurimis', le sentenze n. 115/2001 e n. 381/1999.

    Art. 448 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 426/2001

    Questione infondata
    21 dicembre 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 448, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede, ove il pubblico ministero abbia negato il consenso alla richiesta di patteggiamento avanzata dall’imputato in udienza preliminare, che la valutazione sulla fondatezza della richiesta spetti esclusivamente al giudice del dibattimento, che sarebbe legittimato ad applicare la pena richiesta anche prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sulla base degli stessi atti sottoposti all’esame del giudice dell’udienza preliminare, e non anche a tale giudice. Infatti, è erroneo il presupposto interpretativo assunto come 'tertium comparationis', mentre è conforme all’essenza dell’istituto che il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena malgrado il dissenso del pubblico ministero possa essere esercitato solo dopo la chiusura del dibattimento, quando il giudice è posto in grado di valutare, in esito alle risultanze dell’istruzione dibattimentale, se le ragioni del dissenso del pubblico ministero erano giustificate. - Questione già dichiarata manifestamente infondata durante la vigenza della disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 479/1999, con ordinanza n. 488/1994. M.F.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost. · Art. 444 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2017 al 30 dicembre 2022. 2 parole tolte, 73 parole aggiunte.

… impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta. aggiunto: Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non e' possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2. In caso di dissenso, il pubblico ministero puo' proporre appello; negli altri casi la sentenza e' inappellabile. tolto: 2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza … all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalita' della pena o della misura di sicurezzaaggiunto: . Quando la sentenza e' pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578aggiunto: , comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art448 · fonte del testo

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