Art. 600-septies.2 c.p. — Pene accessorie
[1]Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono:
- 1)la perdita della ((responsabilita' genitoriale)), quando la qualita' di genitore e' prevista quale circostanza aggravante del reato;
- 2)l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
- 3)la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- 4)l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua.
[2]La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
[3]In ogni caso e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche' la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014
