Codice penale

Art. 518-duodevicies c.p. — Confisca

[1]Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformita' alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

[2]Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

[3]Quando non e' possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

[4]Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di tutela dei beni medesimi.

Testo vigente dal 23 marzo 2022

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art518duodevicies · fonte del testo

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