Corte costituzionale

Sentenza n. 443/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/10/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo

comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 23 febbraio 1990 dal Pretore di Roma nel

processo penale a carico di Mallia Salvatore, iscritta al n. 235 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Prima dell'apertura di un dibattimento davanti al Pretore di

Roma, imputato e pubblico ministero chiedevano l'applicazione della

pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Su eccezione della parte civile costituita, il Pretore, con

ordinanza del 23 febbraio 1990, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione,

questioni di legittimità degli artt. 444, secondo comma, e 445,

primo comma, del codice di procedura penale del 1988, "laddove le

norme in esame prevedono: la prima che il giudice, se vi è

costituzione di parte civile, non debba decidere sulla relativa

domanda; la seconda che, anche quando sia stata pronunciata dopo la

chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi

civili o amministrativi".

Il diritto di azione, assicurato dagli artt. 74 e seguenti del

codice di procedura penale, come "espressione primaria" dell'art. 24,

primo comma, della Costituzione, risulterebbe vulnerato a causa delle

limitazioni imposte dalle norme denunciate: e ciò perché,

nonostante all'esercizio dell'azione civile in sede penale siano

collegati "rilevanti effetti giuridici e sostanziali, quanto alla

sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento" (artt.

538, 539, 540), risulterebbero vanificati "non solo la tutela

giudiziaria riconosciuta alla persona offesa dal reato nel giudizio

penale, ma anche gli effetti rilevanti da tale costituzione

derivanti, e ascrivibili ad una previsione legislativa di "maggior

favore" per il danneggiato, già previsti sotto la vigenza del

vecchio c.p.p. e reiterati con l'entrata in vigore del nuovo,

identificabili nella possibilità per il giudice penale di liquidare

integralmente il danno subito dalla parte civile, di accordare a

quest'ultima una provvisionale" e, infine, "di dichiarare

provvisoriamenteesecutivi i capi civili della sentenza".

E ciò nonostante che il legislatore del 1988 non abbia, in via di

principio, escluso la possibilità di far valere la pretesa civile

nei procedimenti penali "speciali" caratterizzati dalla mancanza

della fase dibattimentale: come è dimostrato dalla tutela assicurata

alla parte civile nel giudizio abbreviato, procedimento che, a

differenza dell'applicazione della pena su richiesta (v. art. 445,

primo comma, ultima parte, del codice di procedura penale), attiene

alla sola scelta del rito e che non comporta, quindi, come

immancabile punto di approdo, una decisione di condanna.

Sarebbe, inoltre, violato il principio del giudice naturale

precostituito per legge, perché "l'opzione del rito speciale"

preclude al giudice penale, "nel caso di costituzione di parte

civile, di prendere in esame le istanze formulate da quest'ultima,

così sottraendo all'autorità giudiziaria penale competente ai sensi

dell'art. 74 c.p.p. (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) - in ordine ai

diritti fatti valere in quella sede dai soggetti danneggiati dal

reato - ogni decisione di carattere restitutorio o risarcitorio

devoluti alla sua cognizione".

Risulterebbe, infine, violato il principio di eguaglianza: in

primo luogo, perché i "benefici sostanziali quoad poenam" sono

concessi all'imputato "a tutto scapito della parte civile". In

secondo luogo, perché si darebbe vita ad un'irrazionale disparità

di trattamento fra il danneggiato da un reato "la cui previsione

sanzionatoria edittale (pena contenuta nei due anni di reclusione)

consente all'imputato di far ricorso all'istituto dell'applicazione

su richiesta della pena" e il danneggiato da un reato per cui non è

consentita l'applicazione della pena su richiesta, in quanto solo

quest'ultimo soggetto può "esplicare immediatamente nel processo

penale la propria azione civile, con tutti gli innegabili benefici e

vantaggi inscindibilmente insiti a tale scelta". In terzo luogo,

perché, "a fronte di un identico reato, un imputato 'può avvalersi'

dell'istituto in oggetto, con esclusione della parte civile,

difformemente da un altro imputato che definisca la causa penale in

via ordinaria".

Il legislatore avrebbe, cioè, posto a fondamento dell'istituto

dell'applicazione della pena su richiesta "l'astratta valutazione di

gravità dei reati", prescindendo da ogni verifica quanto alle

conseguenze civili di ciascun reato. Un criterio arbitrario perché

"a parità di condizioni, ossia di soggetti egualmente lesi dalla

commissione di un reato, il legislatore ha configurato un sistema

discriminatorio, escludendo di fatto - per una categoria di parti

offese - il ricorso a rimedi giudiziari più celeri quali la

costituzione di parte civile". Senza contare l'efficacia vincolante

degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice penale alla stregua

del disposto dell'art. 651 del nuovo codice di rito.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20, prima serie speciale, del

16 maggio 1990.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

riportandosi integralmente alle deduzioni svolte con riferimento al

giudizio instaurato dall'ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dal

Tribunale di Busto Arsizio, giudizio definito da questa Corte con

ordinanza n. 129 del 1990. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Roma sottopone al vaglio di questa Corte gli

artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura

penale, "laddove" rispettivamente "prevedono: la prima che il

giudice, se vi è costituzione di parte civile, non debba decidere

sulla relativa domanda; la seconda che, anche quando sia stata

pronunziata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha

efficacia nei giudizi civili o amministrativi".

Le due norme impugnate, relative entrambe a quel particolare

procedimento speciale denominato "applicazione della pena su

richiesta delle parti", sarebbero in contrasto, anzitutto, con l'art.

24, primo comma, della Costituzione perché "importano

un'ingiustificata limitazione della tutela giudiziaria riconosciuta

alla persona offesa dal reato nel giudizio penale"; "inoltre", con

l'art. 25, primo comma, perché - ed è preoccupazione che attiene

essenzialmente alla questione riguardante l'art. 444, secondo comma -

"l'opzione per il rito speciale dell'applicazione della pena su

richiesta impedisce al giudice adi'to, in caso di costituzione di

parte civile, di prendere in esame le istanze formulate da

quest'ultima"; infine, con l'art. 3, sia perché i notevoli benefici

sostanziali e processuali riconosciuti all'imputato dagli artt. 444 e

seguenti del codice di procedura penale vanno "del tutto a scapito

della parte civile", sia perché "la discriminazione sostanziale a

carico di chi è stato leso nei propri interessi civili da un reato

la cui previsione sanzionatoria edittale (pena contenuta nei due anni

di reclusione) consente all'imputato di far ricorso all'istituto

dell'applicazione su richiesta della pena", rispetto "a chi è stato

leso da un reato che non può essere definito ai sensi degli articoli

in esame", non sembra confortata "da alcuna plausibile e

giustificabile scelta", sia perché altrettanto ingiustificata appare

la discriminazione "ravvisabile nell'ipotesi in cui, a fronte di un

identico reato, un imputato si avvalga dell'istituto in oggetto, con

esclusione della parte civile, difformemente da un altro imputato che

definisce la causa penale in via ordinaria".

2. - In tal modo il giudice a quo viene a far sue, parola per

parola, le argomentazioni svolte e le conclusioni tratte

nell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Busto Arsizio, nei cui

confronti la Corte si è, frattanto, pronunciata con l'ordinanza n.

129 del 1990, dichiarando manifestamente inammissibili - in quanto

sollevate durante un procedimento, che, già in corso all'entrata in

vigore del nuovo codice di procedura penale, era da intendersi

assoggettato non alla disciplina di quest'ultimo, bensì alla

disciplina transitoria - le stesse questioni di legittimità qui

ripresentate.

L'ostacolo allora frappostosi all'ulteriore esame dei dubbi

avanzati dal Tribunale di Busto Arsizio appare, questa volta,

insussistente, avendo il procedimento di competenza del Pretore di

Roma avuto inizio dopo l'entrata in vigore del codice del 1988.

Ciò non significa, peraltro, che tutte le nuove questioni

presentino il necessario requisito della rilevanza. Ne sono prive

quelle aventi ad oggetto l'art. 445, secondo comma, o, più

precisamente, il secondo periodo di tale comma, in riferimento agli

artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 3 della Costituzione:

infatti, la norma che nega alla "sentenza prevista dall'articolo 444,

secondo comma" efficacia nei giudizi civili o amministrativi,

riguardando le parti di questi giudizi, mai potrebbe trovare

applicazione in un giudizio penale, com'è il giudizio a quo. Tali

questioni vanno, pertanto, dichiarate manifestamente inammissibili,

qualunque possa essere la sorte delle questioni aventi ad oggetto

l'art. 444, secondo comma, o, piu precisamente, l'ultimo periodo di

tale comma, che, concernendo uno dei limiti cui i poteri del giudice

sono sottoposti nello speciale giudizio disciplinato dagli artt. 444

e 448 del nuovo codice, trova immediata applicazione in sede penale.

3. - Nell'affrontare il merito delle questioni che, in riferimento

agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 3 della Costituzione,

investono l'art. 444, secondo comma, nella parte in cui prevede che

"Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla

relativa domanda", si profila come premessa necessaria

l'individuazione dei possibili contenuti della "domanda" della parte

civile sottratta alla cognizione del giudice penale quando venga

disposta con sentenza l'applicazione della pena consensualmente

indicata dall'imputato e dal pubblico ministero. Tali contenuti sono,

infatti, così svariati da rendere ipotizzabile, anche perché

praticamente combinabili tra loro in diversi modi, una non univoca

incidenza dei parametri costituzionali invocati sulla legittimità

della globale sottrazione delle domande della parte civile ai poteri

di decisione del giudice penale.

Da un passaggio dell'ordinanza di remissione ("Al promuovimento

dell'azione civile nel processo penale conseguono rilevanti effetti

giuridici e sostanziali, quanto alla sussistenza dei fatti

costitutivi del diritto al risarcimento - cfr. artt. 538, 539 e 540

del d.P.R. n. 447/1988 - che sarebbero esclusi dall'omessa pronuncia

del giudice penale sulla domanda azionata dalla parte civile nel caso

di giudizio conseguente alla richiesta formulata dall'imputato ex

art. 444, secondo comma, del nuovo c.p.p.", appunto approvato con il

d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) si ricava che anche il giudice a

quo ha prestato attenzione a questo aspetto: nell'art. 538 si parla

di "domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno",

nell'art. 539 di "richiesta della parte civile" di condannare

l'imputato "al pagamento di una provvisionale", nell'art. 540 di

"richiesta della parte civile" di dichiarare "provvisoriamente

esecutiva" la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del

danno. Ma l'arco dei contenuti è, in realtà, più ampio, se si

tiene conto, sempre nell'ottica delle "domande" della parte civile,

dell'art. 541, primo comma (cui si ricollega l'art. 153 del testo

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, approvato

con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), ove, di riflesso

all'accoglimento della "domanda di restituzione o di risarcimento del

danno", è prevista la condanna dell'imputato "al pagamento delle

spese processuali in favore della parte civile, salvo che (il

giudice) ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione

totale o parziale", e dell'art. 543, ove, ancora su "richiesta della

parte civile", è prevista la "pubblicazione della sentenza di

condanna a norma dell'art. 186 del codice penale".

Tutto questo rientra, dunque, nell'esclusione, drasticamente e

globalmente sancita dall'art. 444, secondo comma, secondo periodo,

come la stessa ordinanza di rimessione sottolinea nelle parole

conclusive della motivazione: a causa di tale esclusione, "l'emananda

sentenza non potrebbe avere ad oggetto le statuizioni civili relative

alla domanda formulata dalla parte civile costituita".

4. - La prima questione di legittimità avente per oggetto la

norma che preclude al giudice penale di decidere sulla "domanda"

formulata dalla parte civile, nell'adottare come parametro di

riferimento l'art. 24, primo comma, della Costituzione, si presenta

imperniata su un'argomentazione di estrema sinteticità: inserendosi

in un sistema che, grazie agli artt. 74 e seguenti del nuovo codice

di procedura penale, definiti "espressione primaria della citata

norma costituzionale", consente al "soggetto al quale il reato ha

recato danno ovvero ai suoi successori universali" di esercitare nel

processo penale "l'azione civile per le restituzioni e per il

risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale",

l'art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura

penale - con il precludere al giudice ogni decisione sulla domanda

della parte civile in caso di applicazione della pena su richiesta -

importerebbe "una ingiustificata limitazione" del precetto

costituzionale che "assicura ad ogni cittadino la tutela giudiziaria

dei propri diritti", in quanto "vanificherebbe" la tutela giudiziaria

riconosciuta in sede penale al soggetto al quale il reato ha recato

danno.

Il contrasto con la garanzia costituzionale di cui all'art. 24

"vieppiù" risulterebbe da "un esame comparativo" dell'istituto

dell'applicazione della pena su richiesta, disciplinato dagli artt.

444 e 448, con l'istituto del giudizio abbreviato, disciplinato dagli

artt. 438 e 443, dove, pur in presenza di "una scelta sul rito"

operata dall'imputato e dal pubblico ministero, "è consentito al

giudice di pronunciare sentenza sulla domanda presentata dalla parte

civile".

Poiché questo secondo argomento è palesemente privo di forza

probante, tanto vale occuparsene subito, così da concentrare, poi,

l'attenzione sui limiti che la norma de qua, in sé e per sé

considerata, ingiustificatamente apporterebbe alla tutela giudiziaria

della persona danneggiata dal reato.

4.1. - Il raffronto con il giudizio abbreviato in termini che

chiamerebbero in causa non tanto l'art. 24, quanto l'art. 3 della

Costituzione, non è per nulla conferente ai presenti fini.

Anzitutto, nel giudizio abbreviato il giudice può pronunciare sulla

domanda della parte civile solamente se questa abbia "accettato" il

rito speciale (cfr. art. 441, terzo comma). Ma ciò dipende, prima

ancora che da qualsiasi altra considerazione circa l'ambito dei

poteri rispettivamente spettanti al giudice, dalla differenza

strutturale fra i due riti: la scelta del giudizio abbreviato

comporta, se condivisa dal giudice, la trasformazione del rito

ordinario in rito speciale (non a caso, la costituzione di parte

civile può intervenire anche dopo l'ordinanza con la quale sia stato

disposto il giudizio abbreviato), mentre la concorde richiesta di

applicazione della pena si risolve, se condivisa dal giudice, in un

epilogo del processo. Orbene, la possibilità per la parte civile di

optare tra l'accettazione e la non accettazione del rito speciale,

con antitetiche conseguenze sui poteri decisori del giudice in ordine

all'azione civile, se può trovar posto in un giudizio che continua,

non può certamente trovar posto in un giudizio che si chiude.

4.2. - Ben maggiore attenzione richiede, a questo punto, l'altro

argomento culminante nel rilievo che la limitazione prevista

dall'art. 444, secondo comma, secondo periodo, "vanificherebbe la

tutela giurisdizionale riconosciuta... nel giudizio penale" al

soggetto cui il reato ha recato danno.

Preso alla lettera, tale argomento non potrebbe non venire

condiviso: precludere al giudice penale, come fa la norma in

questione, tutte le statuizioni relative alla domanda formulata dalla

parte civile significa sacrificare - proprio nel momento in cui il

giudizio di primo grado giunge all'epilogo, cioè nel momento

decisivo per le deliberazioni in favore della parte civile - chi si

sia avvalso dello strumento messogli a disposizione per tutelare in

sede penale il proprio diritto alle restituzioni ed al risarcimento

del danno. E ciò senza che vi sia stato nulla di addebitabile a lui

(come, invece, nei casi, previsti dall'art. 81, primo comma, in cui

"non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile") o,

più specificamente, una rinuncia a proseguire l'azione civile in

sede penale (come, invece, nei casi previsti dall'art. 82 e, in

definitiva, nel caso di non accettazione del giudizio abbreviato, ai

sensi del già ricordato art. 441, terzo comma).

Ma tutto questo condurrebbe a ravvisare la lamentata violazione

dell'art. 24, primo comma, della Costituzione soltanto se l'esercizio

dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno

nel processo penale si profilasse come l'unico strumento di tutela

giudiziaria a disposizione del soggetto al quale il reato ha recato

danno, nel senso di non consentirgli l'utilizzazione di alcun'altra

forma di tutela giudiziaria, una volta prescelta la via del processo

penale.

Come già sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930,

la situazione presenta, invece, una fisionomia assai più articolata

e complessa. Anzi, grazie al nuovo codice, l'ordinamento si è ancor

maggiormente allontanato da tipi di soluzione tendenti a privilegiare

l'intervento della giurisdizione penale rispetto all'intervento della

giurisdizione civile.

A quanti si ritengono danneggiati da un reato è data, prima

ancora della possibilità di esercitare la relativa azione civile in

sede penale, la possibilità di proporla davanti al giudice civile,

senza preclusioni di sorta. Anzi, con il nuovo codice questa

soluzione viene considerata più favorevolmente di quel che non

facesse il codice precedente. E ciò non tanto perché l'esercizio

dell'azione civile in sede penale può aver luogo solo "per l'udienza

preliminare" o, successivamente, fino a che non sia iniziato il

dibattimento, quanto perché, in forza dell'art. 75, secondo comma,

l'azione civile anteriormente proposta in sede civile "prosegue in

sede civile se non è trasferita nel processo penale", allo stesso

modo di quella "iniziata quando non è più ammessa la costituzione

di parte civile": il tutto muovendo da un'ottica volta a favorire,

sensibilmente innovando rispetto al passato, la separazione tra i due

giudizi, in conformità a quella che dovrebbe essere una delle

principali caratteristiche del sistema accusatorio, peraltro accolto

in forma attenuata dalla legge delega del 1987, alla ricerca di un

equilibrio fra molteplici esigenze di politica processuale, senza

trascurare il peso della tradizione.

A conferma del tendenziale nuovo favor per la separazione stanno

anche le non poche eccezioni espressamente apportate alla previsione

dell'art. 75, ultimo comma, secondo cui "il processo civile è

sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a

impugnazione" quando l'azione "è proposta in sede civile nei

confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel

processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado": le

eccezioni riguardano i casi in cui si sospenda il processo penale per

incapacità dell'imputato o la parte civile venga esclusa dal

processo penale ai sensi dell'art. 88 o la stessa non abbia accettato

il rito abbreviato o - ed è l'ipotesi che qui interessa direttamente

- sia disposta con sentenza l'applicazione della pena su richiesta.

In tutti questi casi, anche se "la tutela giudiziaria riconosciuta

nel processo penale" alla persona danneggiata rimane senza seguito e,

quindi, senza sbocco, la possibilità di agire in giudizio per la

tutela del diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno,

proprio perché suscettibile di estrinsecarsi per un'altra via

subito percorribile liberamente, non può dirsi pregiudicata in modo

irrimediabile.

Se è pur vero che la necessità o di far riprendere il cammino al

processo civile o di instaurarlo ex novo comporterà altre non brevi

attese, peraltro valutabili a suo tempo sotto forma di ulteriori

danni, la limitazione (non la vanificazione) della tutela

complessivamente prevista per il danneggiato non può dirsi priva di

giustificazioni.

Come questa Corte ha più volte avuto occasione di osservare con

riguardo al codice di procedura penale del 1930 (e, quindi, a maggior

ragione, deve osservare ora con riguardo ad un codice che ha

accentuato, valorizzandola, l'autonomia del giudizio civile) "il

fatto che il danneggiato non possa - per effetto delle norme

impugnate - partecipare al processo penale" non "incide, in modo

apprezzabile, sul diritto costituzionalmente garantito della difesa"

e, perciò, prima ancora, sul diritto costituzionalmente garantito

dell'agire in giudizio, restando "impregiudicato, per il danneggiato,

l'esercizio dell'azione in sede civile" ed evitandosi, al tempo

stesso, di confliggere "con le esigenze di speditezza" del processo

penale (sentenza n. 166 del 1975). Nell'ampliare ulteriormente la

visuale, va ribadito che ogni "separazione dell'azione civile dal

processo penale non può essere considerata come esclusione o

menomazione del diritto di tutela giurisdizionale: essa costituisce

una modalità di detta tutela, che generalmente è alternativa, ma

che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, può

scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare",

quale quello "alla speditezza del processo penale" (sentenza n. 171

del 1982). Proprio in questo la limitazione insita nella norma qui

sottoposta a vaglio di legittimità trova giustificazione più che

sufficiente, specie tenendo presente che la prima direttiva della

legge delega impone la "massima semplificazione nello svolgimento del

processo".

Va, quindi, dichiarata non fondata la questione di legittimità

sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della

Costituzione, nei confronti dell'art. 444, secondo comma, secondo

periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che il giudice decida, ai sensi dell'art. 538 dello stesso

codice, intitolato alla "Condanna per la responsabilità civile",

"sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno,

proposta della parte civile a norma degli artt. 74 e seguenti" e

relativa "liquidazione".

Ad analoga conclusione si deve pervenire, per ineluttabili ragioni

di ordine logico, con riguardo a quelle altre statuizioni civili

relative alla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del

danno che risultano così strettamente collegate al suo accoglimento

da non poter essere concepite indipendentemente da esso (come, in

caso di condanna generica ai danni, la condanna al pagamento di "una

provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta

la prova " ex art. 539, secondo comma, e la declaratoria di

provvisoria esecutività della condanna alle restituzioni ed al

risarcimento del danno ex art. 540, primo comma). Lo stesso si dica

con riguardo a quella particolare statuizione, tanto strettamente

collegata alla pronuncia della sentenza di condanna, da non poter

trovare accoglimento se non a seguito di essa, come la pubblicazione

della sentenza di condanna ex art. 543, primo comma, "qualora la

pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non

patrimoniale cagionato dal reato" ai sensi dell'art. 186 del codice

penale.

4.3. - Lo stesso ostacolo di ordine logico non è, invece,

ravvisabile allorché il potere di decisione sottratto al giudice

penale dall'art. 444, seconda parte, secondo periodo, concerna un

oggetto non così strettamente collegato alla sentenza di condanna

per la responsabilità civile da poter essere concepito anche

indipendentemente da essa. In un'eventualità del genere, l'art. 24,

primo comma, della Costituzione sarebbe da considerare violato se

l'esclusione del potere di decisione in capo al giudice penale si

traducesse in un non giustificabile pregiudizio per la parte civile.

Tipico è in proposito il caso della statuizione relativa alle

spese processuali sostenute dalla parte civile.

Premesso che per l'art. 541, primo comma, "Con la sentenza che

accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il

giudice condanna l'imputato e in solido il responsabile civile al

pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo

che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o

parziale", e che, quindi, il divieto posto al giudice penale

dall'art. 444, secondo comma, secondo periodo, ricomprende,

ovviamente, anche il potere di condannare l'imputato al pagamento

delle spese processuali incontrate dalla parte civile, il pregiudizio

che ne deriva a quest'ultima risulta privo di qualsiasi

giustificazione. Infatti, la mancata decisione sull'azione civile

esercitata nel processo penale dal soggetto cui il reato ha recato

danno non può essere qui ricollegata né ad una determinazione

dell'interessato (come, invece, nel caso di non accettazione del

giudizio abbreviato), né a qualcosa di addebitabile a lui, ma

soltanto ad una scelta tra le parti del rapporto processuale penale

favorevolmente valutata dal giudice, sino al paradosso di lasciare a

carico della parte civile, impegnatasi dal principio alla fine, anche

le spese incontrate per iniziative o attività rivelatesi decisive

nell'indurre l'imputato a richiedere o consentire il rito speciale.

Tanto il pregiudizio quanto il paradosso diventano ancor più

evidenti nel caso in cui l'azione civile, inizialmente proposta

davanti al giudice civile, sia stata trasferita nel processo penale

ai sensi dell'art. 75, primo comma, il cui periodo finale legittima

espressamente il giudice penale a provvedere "anche sulle spese del

procedimento civile".

Ne consegue che - non potendosi in alcun modo estendere la

previsione dell'art. 541, primo comma, al di là dell'ipotesi ivi

espressamente configurata in relazione alla sentenza penale che

accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno -

l'art. 444, secondo comma, secondo periodo, dev'essere dichiarato

illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa

condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore

della parte civile, salvo eventualmente disporne, per giusti motivi,

la compensazione totale o parziale.

5. - Restano da verificare, per quanto riguarda quella parte

dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di

procedura penale rispetto alla quale è stata esclusa l'esistenza di

un contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, i

rapporti con gli altri due parametri invocati: l'art. 25, primo

comma, e l'art. 3 della Costituzione.

La conclusione non muta né per l'uno né per l'altro aspetto.

Quanto all'art. 25, primo comma, della Costituzione, è

insegnamento reiterato di questa Corte che non comporta violazione di

tale parametro il venir meno della competenza di un'autorità

giudiziaria in seguito al verificarsi di una determinata condizione

espressamente prevista in via generale dalla legge (v. sentenze n.

164 del 1983, nn. 207 e 641 del 1987). Ed ancor meno i dubbi di

legittimità avrebbero ragione di porsi, quando, come nella

fattispecie, la competenza così sottratta al giudice penale è una

competenza originariamente spettante al giudice cui viene ora

restituita, dopo essergli stata sottratta in seguito al verificarsi

di un'altra condizione egualmente prevista in via generale dalla

legge, quale l'avvenuto esercizio dell'azione civile per le

restituzioni ed il risarcimento del danno da reato nel processo

penale in forza dell'art. 74 del nuovo codice. Al limite, se la tesi

del giudice a quo fosse condivisibile, ne risulterebbe, prima ancora,

travolta la norma che aveva precedentemente consentito di sottrarre

al giudice civile la competenza originaria a conoscere di

quell'azione.

Quanto all'art. 3 della Costituzione, chiamato in causa sotto tre

profili, sia ciò che viene lamentato a proposito del primo

(riconoscimento di notevoli benefici all'imputato del tutto a scapito

della parte civile), sia ciò che viene lamentato a proposito del

secondo (impossibilità per i danneggiati da reati punibili meno

gravemente di fruire, quando vi sia applicazione della pena su

richiesta, dell'immediata pronuncia in sede penale sull'azione civile

di cui sempre possono fruire i danneggiati da reati più gravi), sia

ciò che viene lamentato a proposito del terzo (eventualità, di

fronte ad un identico reato contestato a due imputati, che la parte

civile venga esclusa dal solo giudizio relativo all'imputato

avvalsosi, diversamente dall'altro, del rito speciale) trovano

giustificazione nella "profondamente diversa posizione dell'imputato

rispetto a quella della parte civile".

Come più volte sottolineato nei confronti del codice di procedura

penale del 1930, e come deve dirsi a maggior ragione nei confronti

del nuovo codice, "l'azione di restituzione o risarcitoria ha

carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale,

sicché essa subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e

struttura del processo penale", con una subordinazione che si

realizza, fra l'altro, "con la prevalenza data dal legislatore,

nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida

conclusione del processo penale" (v. sent. n. 171 del 1982):

un'esigenza particolarmente perseguita dai nuovi riti speciali - tra

cui, appunto, l'applicazione della pena su richiesta - che, con i

loro incentivi, concorrono a promuovere celerità e speditezza.

Poiché, seguendo gli argomenti addotti dal giudice a quo, tutte

le discriminazioni lamentate sarebbero eliminabili soltanto al prezzo

di rinunciare ad una più rapida conclusione di numerosi processi

penali, non resta che concludere per la non fondatezza delle

questioni così prospettate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo

comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte

in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento

delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che

ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o

parziale;

Dichiara non fondate le altre questioni di legittimità dell'art.

444, secondo comma, secondo periodo, nel codice di procedura penale,

sollevate, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo

comma, e 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in

epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 445, primo comma, secondo periodo, sollevata, in

riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 3 della

Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:443 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari