Art. 464 c.p.p. — Giudizio conseguente all'opposizione

Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, comma, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; ((si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;)) nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato nell' atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato. 17 30 133 Il giudice, se e' presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puo' chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, ne' presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna. Il giudice puo' applicare in ogni caso una pena anche diversa e piu' grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici gia' concessi. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perche' il fatto non sussiste, non e' previsto dalla legge come reato ovvero e' commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

17

La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 15 febbraio 1991, n. 81 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1991, n. 8), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, stesso comma, dello stesso codice.

Corte costituzionale

30

La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio 1992, n. 23 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1992 n. 6) ha dichiarato in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice".

Corte costituzionale

133

La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2003 n. 169 (in G.U. 1a s.s. 28/5/2003 n. 21) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell'art. 464, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato".

Testo vigente dal 3 agosto 2017

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 169/2003

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 2003

    Alla stregua dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale va estesa, negli stessi termini, all'art. 464, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato presentata dall'opponente a decreto penale.

    Art. 438 c.p.p. · Art. 458 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 464 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 23/1992

    Ha colpito questo articolo
    31 gennaio 1992

    La declaratoria di parziale illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. (v. massima A), comporta, come conseguenza ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua, anche dell'art. 464, primo comma, c.p.p. con riguardo alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'opponente a decreto penale e in particolare nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva , su richiesta dell'imputato e con il consenso del P.M., essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari , possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 77 del 1992.

    Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 442 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 81/1991

    Ha colpito questo articolo
    15 febbraio 1991

    La declaratoria di parziale illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. (v. massima B) comporta, come conseguenza, ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, in parte qua, anche dell'art. 464, primo comma, c.p.p. con riguardo alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'opponente a decreto penale.

    Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 442 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 2003 al 3 agosto 2017. 12 parole aggiunte.

… le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; aggiunto: si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art464 · fonte del testo

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