Codice penale

Art. 572-bis c.p. — Confisca

((Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 e' sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato)).

Testo vigente dal 17 dicembre 2025

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art572bis · fonte del testo

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