Art. 133 c.p. — Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

[1]Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravita' del reato, desunta:

[2]1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;

[3]2° dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

[4]3° dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.

[5]Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta:

[6]1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

[7]2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

[8]3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

[9]4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 232/1976

    Altra decisione
    24 novembre 1976

    ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe Vengano restituiti ai tribunali di Larino, di Roma, di Como, di Benevento, di Crotone e di Lanciano, alla Corte d'appello di Venezia e alla Corte suprema di cassazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI -…

    Art. 110 c.p. · Art. 45 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi · Art. 32 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 179/1973

    Questione infondata
    19 dicembre 1973

    Le caratteristiche della funzione emendatrice della pena, emergenti dall'interpretazione sistematica dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione (delineata sub B), escludono l'illegittimità costituzionale, per contrasto con tale norma, dell'art. 133, secondo comma, n. 1, cod. pen., nella parte in cui fa riferimento, ai fini della graduazione della pena, al solo carattere e non anche all'intera personalità dell'imputato. Infatti l'attribuzione di una maggiore o minore rilevanza agli elementi soggettivi nella graduazione della pena rientra conseguenzialmente nel giudizio di discrezionalità politica rimesso al legislatore ordinario.

    Art. 133 c.p. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (36)

Se ne mostrano 20 su 36, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il giudice, nel commisurare la pena in concreto entro i limiti stabiliti dalla legge, esercita bensì un potere discrezionale, ma è obbligato a rendere ragione di tale esercizio nella motivazione della sentenza (art. 132). Ed è disposto che, per l'esercizio della facoltà di spaziare tra il minimo e il massimo fissati dalla legge, il giudice deve tener conto della gravità del reato in sè stesso considerato, cioè indipendentemente dalle speciali circostanze che possono importare un aumento della pena ordinaria, desumendo tale gravità da quegli elementi obiettivi e subiettivi, che la legge indica specificatamente nell'articolo 133. Ora la Commissione parlamentare ha chiesto se tale enumerazione sia tassativa o semplicemente dichiarativa, manifestando la sua preferenza per una indicazione che non impedisse al giudice di tener conto anche di altri elementi, come, ad esempio, i «dati antropologici», le malattie anteriori al reato, l'essersi commesso il delitto contro persona alla quale il colpevole doveva gratitudine, ecc. L'enumerazione è tassativa, secondo la tecnica legislativa penale moderna, che ha abbandonato le indicazioni meramente esemplificative (di cui si ha qualche esempio nel codice penale del 1859 ed anche in quello del 1889), perchè, quando una serie di specificazioni non è tassativa, è preferibile enunciare, in luogo di essa, soltanto il concetto generico nel quale rientrano necessariamente tutti i casi specifici. D'altra parte quella enumerazione è tanto ampia, che assai difficile è immaginare un elemento, valutabile per stabilire la gravità del reato, che non vi sia compreso. Così, per limitarmi agli esempi addotti dalla Commissione, i dati antropologici in tanto possono influire sul giudizio relativo alla gravità del reato, in quanto influiscano sul «carattere del reo», mentre essi di per sè non hanno influenza sulla volontà individuale. Parimenti è delle malattie pregresse. E per ciò che concerne il violato dovere di gratitudine, il caso rientra nella considerazione dei motivi a delinquere.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 70

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art133 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari