Codice penale

Art. 346-bis c.p.

[1](( (Traffico di influenze illecite).

[2]((Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, e' punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

[3]Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

[4]La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altra utilita' economica.

[5]La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

[6]La pena e' altresi' aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio)).

Testo vigente dal 25 agosto 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 346-bis c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 19357/2024

    15 maggio 2024

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata legge, e che le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.

    Art. 346-bis c.p. · Art. 1 Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 185/2025

    Questione infondata
    16 dicembre 2025

    È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Roma in riferimento all’art. 11 Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. e), della legge n. 114 del 2024, sostitutivo dell’art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite). Nel censurare il nuovo testo dell’art. 346-bis cod. pen., nella parte in cui prevede, al secondo comma, che la mediazione illecita deve avere ad oggetto il compimento di un atto non solo contrario ai doveri d’ufficio, ma anche «costituente reato», il rimettente indica quale norma interposta esclusivamente l’art. 12 della Convenzione di Strasburgo, che, in quanto disposizione di diritto internazionale pattizio, non è idonea a integrare il parametro costituzionale evocato. (Precedente: S. 95/2025 - mass. 46783).

    Art. 346-bis c.p. · Art. 11 cost. · Art. 117 cost. · Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 2019 al 25 agosto 2024. 37 parole tolte, 92 parole aggiunte in 7 capoversi.

aggiunto: (Traffico di influenze illecite).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319tolto: , aggiunto: e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, tolto: sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite aggiunto: utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno … indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita'tolto: , come prezzo della propria mediazione illecita verso aggiunto: economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, tolto: ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni tolto: o dei suoi poteriaggiunto: , ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, e' punito con la pena della reclusione da un anno aggiunto: e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

aggiunto: Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altra utilita' aggiunto: economica.

La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' aggiunto: economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio aggiunto: o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

tolto: Le pene sono altresi' aumentateaggiunto: La pena e' altresi' aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie o per … ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficiotolto: .

tolto: Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art346bis · fonte del testo

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