Estinzione ((o sostituzione)) delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, e' disposta l'archiviazione ovvero e' pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e' applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma dell'articolo 312. Quando, in qualsiasi grado del processo, e' pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata e' dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa. La custodia cautelare perde altresi' efficacia quando e' pronunciata sentenza di condanna, ancorche' sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia gia' subita non e' inferiore all'entita' della pena irrogata. (( Quando, in qualsiasi grado del processo, e' pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorche' sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, non puo' essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando e' pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non puo' essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice puo' sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 299. )) Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettere b) o c).

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 300 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 44060/2024

    3 dicembre 2024

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, nel caso in cui l’imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, venga successivamente sottoposto, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., a nuova applicazione della custodia in carcere, il rimedio che egli può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello dell’istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.

    Art. 300 c.p.p. · Art. 309 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022. 122 parole aggiunte.

aggiunto: Estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, … se la durata della custodia gia' subita non e' inferiore all'entita' della pena irrogataaggiunto: . Quando, in qualsiasi grado del processo, e' pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorche' sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, non puo' essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando e' pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non puo' essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice puo' sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 299. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art300 · fonte del testo

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