Corte costituzionale

Ordinanza n. 416/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice

di procedura penale, promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Pretore di Orvieto

nel procedimento penale a carico di Focarelli Roberto, iscritta al n.

286 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 14 marzo 1990 dal Pretore di Pinerolo nel

procedimento penale a carico di Bertolucci Renzo, iscritta al n. 301

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Orvieto, con ordinanza emessa il 13

febbraio 1990 nel procedimento penale a carico di Focarelli Roberto

(reg.ord. 286/1990), e il Pretore di Pinerolo, con ordinanza emessa

il 14 marzo 1990 nel procedimento penale a carico di Bartolucci Renzo

(reg.ord. 301/1990), hanno sollevato - in riferimento rispettivamente

agli artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma,

della Costituzione e agli att. 13, primo e secondo comma, 24, secondo

comma, 27, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111,

primo comma, della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 444 nuovo codice di procedura penale, nella

parte in cui sottrae al giudice il potere-dovere di valutare la

congruità della pena richiesta concordemente da P.M. e imputato;

Considerato che questa Corte, con sentenza 313 del 1990, ha:

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444 C.P.P.

nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui

all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa

valutare la congruità della pena patteggiata, rigettando la

richiesta;

dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 444 nuovo C.P.P. sollevata in

riferimento agli artt. 101, secondo comma, 102, secondo comma, 13,

primo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma e 111, primo comma,

della Costituzione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87,

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale,

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 444 C.P.P. - nella parte in cui

non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo

comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruità

della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi

di sfavorevole valutazione - perché l'illegittimità è stata già

dichiarata con sentenza 2 luglio 1990 n. 313;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 444 C.P.P., sollevata - in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, 24,

secondo comma, 27, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo

comma, 111, primo comma, della Costituzione - dai Pretori di Orvieto

e Pinerolo con le ordinanze 13 febbraio 14 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:416 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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