Art. 563 c.p.p.
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
Testo vigente dal 2 gennaio 2000
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
Testo vigente dal 2 gennaio 2000
7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 del codice di procedura penale, come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 563 e 567 dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono, in caso di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la possibilità per l'imputato di richieder…
Art. 446 c.p.p. · Art. 516 c.p.p. · Art. 519 c.p.p. · Art. 3 cost.
Manifesta inammissibilità della questione per essere l'ordinanza di rimessione priva dell'esposizione del fatto, dell'indicazione delle norme costituzionali da porre come parametro e dell'esame sulla rilevanza.
Art. 563 c.p.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Riuniti i giudizi, a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe; b) dichiara la manifesta…
Art. 446 c.p.p. · Art. 549 c.p.p. · Art. 563 c.p.p. · Art. 76 cost.
L'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, anziché comportare un accertamento pieno di responsabilità, basato sul contraddittorio tra le parti, trova il suo fondamento primario nell'accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito dell'imputazione, dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Tale caratteristica di "negozialità" spiega il fatto che l'indagine del giudice in ordine alla responsabilità dell'imputato possa essere limitata a profili determinati, senza investire quell'accertamento pieno e incondizionato sui fatti e sulle prove che rappresenta, nel rito ordinario, la premessa necessaria per l'applicazione della sanzione penale ed attenua quell'esigenza a favore della persona perseguita da un'accusa penale cui risulta collegato, nell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il requisito della pubblicità dei processi e che proprio l'assenza della pubblicità può talvolta rappresentare uno degli elementi incentivanti e premiali, atti a favorire tale la scelta dell'applicazione della pena non vengono collegati alcuni degli effetti tipici della condanna, quali il pagamento delle spese processuali o l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza. (Non fondatezza delle questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, parte prima, e n. 45 legge 16 febbraio 1986, n. 81 e legge 4 agosto 1955, n. 848, degli artt. 447, 448 e 563 cod. proc. pen.). - V., in relazione al fondamento sull'accordo tra P.M. e imputato, la sent. n. 66/1990 e sulla rinuncia della facoltà a contestare l'accusa, la sent. n. 313/1991. - V., sul pagamento delle spese processuali della parte civile, la sent. n. 443/1990.
Art. 447 c.p.p. · Art. 448 c.p.p. · Art. 563 c.p.p. · Art. 3 cost.
La direttiva n. 103 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 lascia al legislatore delegato un ampio spazio di discrezionalità in ordine alla disciplina delle concrete modalità di funzionamento del processo pretorile e, nel caso di specie, tale discrezionalità non è stata certamente adoperata in modo irragionevole, in quanto l'aver lasciato inalterata, rispetto al procedimento innanzi al tribunale, la facoltà per l'imputato di formulare la richiesta di applicazione di una pena fino al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento costituisce evidente espressione del favor per i riti differenziati, alternativi al dibattimento, la cui incentivazione mira a perseguire proprio quella finalità di massima semplificazione invocata dal remittente. Peraltro, è anche da escludere la violazione del principio del giudice naturale, in quanto il fatto che l'imputato sia abilitato ad avanzare la richiesta di applicazione della pena nell'una o nell'altra fase del giudizio non implica lesione del suddetto principio, giacché è pur sempre la legge che precostituisce il giudice competente ad applicare la pena nelle varie fasi del giudizio durante la pendenza del termine. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione). - In merito al principio di precostituzione del giudice: O. n. 353/1990.
Art. 446 c.p.p. · Art. 549 c.p.p. · Art. 563 c.p.p. · Art. 76 cost.
Questione concernente norma facente richiamo ad altra già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 313/1990.
Art. 563 c.p.p. · Art. 444 c.p.p. · Art. 27 cost. · Art. 101 cost.
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa.
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 2 gennaio 2000. 121 parole tolte, 21 parole aggiunte.
tolto: Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili. Se la richiesta e' formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data dell'udienza. Del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza e' notificato avviso all'imputato, al difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima. Se non sussistono le condizioni per l'applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell'articolo 562. Se la richiesta e' formulata dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera e), e' competente a decidere il giudice del dibattimento.aggiunto: LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art563 · fonte del testo
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