Codice di procedura penale

Art. 443 c.p.p. — Limiti all'appello

L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.151173 COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 Il pubblico ministero non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

151

La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio - 20 luglio 2007, n. 320 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2007, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della L. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.

Corte costituzionale

173

La Corte costituzionale, con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 274 (in G.U. 1a s.s 04/11/2009, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 443, comma 1, nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilita', derivante da vizio totale di mente.

Testo vigente dal 5 novembre 2009

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 363/1991

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 1991

    Lede il principio di uguaglianza tra imputati, incidendo anche sull'esercizio del diritto di difesa, il fatto che la facoltà di appello nel rito abbreviato e, perciò, la possibilità di ottenere una sentenza più favorevole, ivi compresa una pronuncia assolutoria, sia riservata solo a coloro che siano stati condannati in primo grado ad una pena effettivamente eseguibile. Il criterio in base al quale agli uni è riconosciuto e agli altri è negato l'appello avverso una sentenza di condanna non trova un fondamento ragionevolmente commisurato all'entità della limitazione apportata al diritto di difesa, dal momento che lo stesso criterio assume a proprio presupposto un elemento estrinseco alla natura del reato commesso ed ai caratteri della pena irrogata. L'interesse dell'imputato a far valere, anche attraverso l'appello, la propria innocenza viene, pertanto, a subire una compressione che non appare in alcun modo collegata ne' alla natura del fatto contestato ne' al grado di responsabilità dell'autore del reato, ne' d'altra parte tale limitazione trova adeguata giustificazione nelle caratteristiche e nelle finalità del giudizio abbreviato. Conseguentemente l'art. 443, secondo comma, c.p.p., va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato "contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita".

    Art. 443 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 229/2008

    Altra decisione
    20 giugno 2008

    Va disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui rende applicabile la nuova disciplina ai procedimenti in corso, stabilendo altresì che l'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima della entrata in vigore della legge è dichiarato inammissibile. Successivamente alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme censurate, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni. - V. sentenza n. 320/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 112 cost. · Art. 443 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 152/2008

    Altra decisione
    16 maggio 2008

    Deve essere disposta la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 593 e 443 cod. proc. pen., come novellati rispettivamente dagli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consentono l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento. Invero, premesso che la rilevanza della questione è limitata all'art. 443, comma 1, cod. proc. pen. e all'art. 10 della legge n. 46 del 2006, successivamente all'ordinanza di rimessione è stata dichiarata, con la sentenza n. 320 del 2007, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni, alla luce della citata sentenza.

    Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 593 c.p.p. · Art. 443 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (10)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 5 novembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2006 al 5 novembre 2009. .

L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimentotolto: ,...aggiunto: . COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479tolto: . Il pubblico ministero non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 274 (in G.U. 1a s.s 04/11/2009, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 443, comma 1, nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilita', derivante da vizio totale di mente.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art443 · fonte del testo

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