Non è fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ove si stabilisce, in tema di giudizio abbreviato, che l'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello nei confronti delle sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive, in quanto, relativamente alla pretesa violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - posto che, in generale, i riti alternativi al dibattimento, demandati all'iniziativa e all'accordo tra le parti, comportano la libera e consapevole accettazione, unitamente ai vantaggi premiali che li caratterizzano in forma più o meno intensa, di alcune limitazioni di diritti e di facoltà dell'imputato altrimenti riconosciuti nel rito ordinario, ricollegate ad esigenze di celerità, rapidità ed economia perseguite, da un lato, evitando il passaggio alla fase dibattimentale, e, dall'altro, introducendo limiti all'appellabilità delle sentenze; che, in particolare, per quanto riguarda il giudizio abbreviato, il "premio" della riduzione di un terzo della pena si accompagna alla consapevole rinuncia al dibattimento, al consenso di essere giudicato allo stato degli atti e a che vengano utilizzati, come prova ai fini del giudizio, gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, alla preventiva rinuncia ad avvalersi dell'appello in caso di condanna a pena sostitutiva e alla sola pena pecuniaria, nonché,in caso di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula; che la posizione processuale dell'imputato incontra, quindi, un doppio limite: in primo luogo perché l'imputato, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato, accetta che il giudizio si svolga solo sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., senza poter usufruire delle maggiori garanzie connesse alla formazione della prova in dibattimento, e, in secondo luogo, perché, nei casi espressamente previsti dall'art. 443, commi 1 e 2 cod. proc. pen., l'imputato rinuncia preventivamente a provare la propria innocenza in grado d'appello - la norma censurata non determina, a differenza di quanto deciso nella sentenza n. 363 del 1991, un irragionevole sacrificio dell'interesse dell'imputato a proporre appello, tenuto conto che le pene sostitutive (semidetenzione, libertà controllata e pena pecuniaria: art. 53 l. n. 689 del 1981) hanno certamente natura meno afflittiva delle pene detentive, operano relativamente a categorie di reati in assoluto meno gravi rispetto a quelli per cui la pena può non essere eseguita, essendo applicabili quando la durata della pena detentiva è contenuta, rispettivamente, entro il limite di un anno per la semidetenzione, di sei mesi per la libertà controllata e di tre mesi per la pena pecuniaria, mentre la sospensione condizionale, in cui si sostanzia l'ipotesi più frequente di pena non eseguibile può essere concessa per condanne alla pena della reclusione o dell'arresto sino a due anni, sicché i tre requisiti giustificativi del sacrificio dell'appello (la minore gravità dei titoli di reato, la minore afflittività delle sanzioni sostitutive e i livelli necessariamente più bassi della misura delle pene edittali) risultano pienamente rispettati in caso di condanna a pena sostitutiva, escludono vizi di irragionevolezza e consentono di affermare che la disciplina rientra negli spazi di discrezionalità legittimamente perseguiti dal legislatore per realizzare l'obbiettivo della rapida definizione del giudizio abbreviato; ed in quanto, relativamente alla pretesa violazione degli artt. 2 e 10 Cost., con riferimento all'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo con l. n. 98 del 1990 (che ha introdotto il principio secondo cui il colpevole di una infrazione penale "ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna"), da un lato, il tenore di tale disposizione non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito, ma consente anzi di ritenere che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione già previsto dalla Costituzione italiana, e, dall'altro, la garanzia del doppio grado di giurisdizione non è costituzionalmente prevista e il richiamo all'art. 10, comma 1, Cost., appare comunque incongruo, in considerazione del fatto che tale disposizione si riferisce alle norme internazionali consuetudinarie e non a quelle di origine pattizia. - Sent. nn. 543/1989, 183/1990, 363/1991, 438/1994, 15 e 146/1996. red.: S. Di Palma
Art. 443 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.