Corte costituzionale

Ordinanza n. 351/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice

di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 21 ottobre

1991 e il 21 febbraio 1992 dal Pretore di Catania nei procedimenti

penali a carico di Saetta Giuseppe e Panzera Nino, iscritte ai nn. 65

e 203 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nelle Gazzette

Ufficiali della Repubblica nn. 9 e 18, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con due ordinanze identiche, il Pretore di Catania

ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 444

del codice di procedura penale;

che, ad avviso del remittente, nel rito speciale di cui alla

norma impugnata il giudizio sulla responsabilità, come può

desumersi dalla sentenza di questa Corte n. 313 del 1990, deve

considerarsi sostanzialmente formulato dal giudice nel momento in

cui, senza che la difesa intervenga con proprie deduzioni in ordine

alla valutazione degli elementi in atti, egli decide se pronunciare

sentenza di proscioglimento ex art. 129 del codice di procedura

penale o applicare la pena;

che il diritto di difesa viene quindi garantito in ordine alla

qualificazione del fatto, all'esistenza o meno di circostanze, al

giudizio di comparazione e alla determinazione della pena, ma non in

ordine al giudizio di responsabilità, che non può essere oggetto di

un accordo;

che, inoltre, pur essendo vero che non bisogna confondere il

diritto di difesa con l'assoluto diritto di esercitarlo, tuttavia la

rinuncia al diritto di difesa, che è una facoltà, può solo

ammettersi all'interno di un procedimento e non può essere imposta

dalla legge come condizione per accedere ai benefici derivanti dalla

attuazione di un rito speciale;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della

questione;

Considerato che, per l'identità della questione, i giudizi vanno

riuniti e decisi congiuntamente;

che la questione, già sollevata negli stessi termini dal

medesimo giudice a quo, è stata dichiarata da questa Corte

manifestamente infondata con ordinanza n. 116 del 1992;

che, come detto, le attuali ordinanze di rimessione non

contengono nuove argomentazioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, dal Pretore di Catania con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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