Art. 609-novies c.p. — Pene accessorie ed altri effetti penali

[1]La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:

  • 1)la perdita della ((responsabilita' genitoriale)), quando la qualita' di genitore e' elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
  • 2)l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
  • 3)la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
  • 4)l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;
  • 5)la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

[2]La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

[3]La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

  • 1)l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche' il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
  • 2)il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
  • 3)l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

[4]Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e' soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2012 al 7 febbraio 2014. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

1) la perdita della tolto: potesta' del genitore aggiunto: responsabilita' genitoriale, quando la qualita' di genitore e' elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art609novies · fonte del testo

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