Codice di procedura penale

Art. 266 c.p.p. — Limiti di ammissibilità

L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e' consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

  • a)delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
  • b)delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
  • c)delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • d)delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
  • e)delitti di contrabbando;
  • f)reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita' finanziaria abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.
  • f-bis)delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonche' dall'art. 609-undecies;
  • f-ter)delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, ((...)) 517-quater ((, 517-sexies, 517-septies)) e 633, secondo comma, del codice penale;
  • f-quater)delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.
  • f-quinquies)delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo. 270275 Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che puo' essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa. 253 260 263 267 275 L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile e' sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. 253 260 263 267 270 275
Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

253

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

260

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

263

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53

267

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019".

270

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020". Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28

275

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020". Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".

Testo vigente dal 29 maggio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 266 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 25401/2024

    27 giugno 2024

    La Quarta Sezione penale, in tema di utilizzazione dei risultati di intercettazioni effettuate con captatore informatico per delitti diversi da quelli per cui è stato emesso il decreto autorizzativo, ha affermato che il disposto dell’art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui limita l’utilizzazione all’accertamento dei delitti indicati all’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., è riferito esclusivamente alla captazione di conversazioni intercorse tra presenti, mentre per quelle che non si svolgono tra presenti opera la clausola di salvezza contenuta nell’“incipit” del medesimo art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., che rinvia alle condizioni previste nel comma 1 di tale disposizione.

    Art. 266 c.p.p. · Art. 270 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 20/2017

    Questione infondata
    24 gennaio 2017

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. proc. pen. e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-ter dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non consentono di intercettare il contenuto della corrispondenza postale in genere e, in particolare, di quella del detenuto. Pur omettendo di indicare specificamente i contenuti delle comunicazioni epistolari intercettate, l'ordinanza di rimessione descrive le fattispecie di causa in termini sufficienti a consentire il necessario controllo sull'applicabilità nel procedimento principale delle norme risultanti dalla richiesta pronuncia additiva, esponendo altresì le ragioni logiche e giuridiche per le quali, ai fini della decisione di merito, occorre procedere a una valutazione integrale delle predette comunicazioni, non consentita dalle norme censurate.

    Art. 266 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 3 Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 304/2000

    Questione infondata
    19 luglio 2000

    È manifestamente inammissibile - per omessa descrizione della fattispecie 'sub iudicè - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 14 della Costituzione, nella parte in cui consente le intercettazioni di comunicazioni tra persone presenti all'interno di un domicilio. L.T.

    Art. 3 cost. · Art. 14 cost. · Art. 271 c.p.p. · Art. 266 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 81/1993

    Questione infondata
    11 marzo 1993

    La richiesta, formulata nel caso dal giudice 'a quò, di una pronunzia additiva volta ad estendere le garanzie previste dagli artt. 266 e 271 cod. proc. pen. per l'intercettazione del contenuto di conversazioni telefoniche a qualsiasi altra acquisizione a fini probatori di notizie riguardanti il fatto storico della avvenuta comunicazione, non può essere accolta. A tale conclusione ostano i contenuti normativi delle suddette, dal momento che essi sono conformati esclusivamente a operazioni relative all'intercettazione del contenuto di conversazioni (telefoniche) e non sono, pertanto, estensibili a differenti forme di intervento nella sfera di riservatezza delle comunicazioni tra privati, ne' ad aspetti diversi da quello attinente al contenuto delle comunicazioni medesime (identità dei soggetti, tempo e luogo della conversazione).

    Art. 266 c.p.p. · Art. 15 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

18 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 29 maggio 2026 — oggiin vigoreper 4 mesi
  2. 1 maggio 2020 — 29 maggio 2026per 6 anni
  3. 29 febbraio 2020 — 1 maggio 2020per 2 mesi
  4. 1 gennaio 2020 — 29 febbraio 2020per un mese
  5. 15 giugno 2019 — 1 gennaio 2020per 7 mesi
  6. 31 gennaio 2019 — 15 giugno 2019per 5 mesi
  7. 1 gennaio 2019 — 31 gennaio 2019per un mese
  8. 4 dicembre 2018 — 1 gennaio 2019per 28 giorni
  9. 22 settembre 2018 — 4 dicembre 2018per 2 mesi
  10. 26 gennaio 2018 — 22 settembre 2018per 8 mesi
  11. 6 aprile 2014 — 26 gennaio 2018per 4 anni
  12. 16 ottobre 2013 — 6 aprile 2014per 6 mesi
  13. 1 febbraio 2013 — 16 ottobre 2013per 9 mesi
  14. 2 marzo 2006 — 1 febbraio 2013per 7 anni
  15. 12 maggio 2005 — 2 marzo 2006per 10 mesi
  16. 11 agosto 1998 — 12 maggio 2005per 7 anni
  17. 24 marzo 1996 — 11 agosto 1998per 2 anni
  18. 24 ottobre 1988 — 24 marzo 1996testo originarioper 7 anni

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 2020 al 29 maggio 2026. 2 parole tolte, 5 parole aggiunte.

f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, tolto: 516aggiunto: ... 517-quater, 517-sexies, 517-tolto: quateraggiunto: septies e 633, secondo comma, del codice penale;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art266 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari