Codice di procedura penale

Art. 519 c.p.p. — Diritti delle parti

Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che puo' chiedere un termine per la difesa ((e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' di richiedere l'ammissione di nuove prove)). (( Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato puo', a pena di decadenza entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' richiedere l'ammissione di nuove prove. )) Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

36

La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio - 3 giugno 1992, n. 241 (G.U. 1 s.s. 4/6/1992, n. 24) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui, nei casi previsti dall' art. 516 del codice di procedura penale, non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall' imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove e dell' inciso, "a norma dell'art. 507".

Corte costituzionale

60

La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 50 (G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 del medesimo codice, non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove."

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 241/1992

    Ha colpito questo articolo
    3 giugno 1992

    In un sistema processuale basato sul riconoscimento del diritto alla prova e nel quale l'acquisizione del materiale probatorio è in primis rimesso all'iniziativa delle parti, è incongruo che, in caso di nuove contestazioni nel corso dell'istruzione dibattimentale, la regolamentazione dell'attività probatoria - come previsto dall'art. 519, secondo comma cod. proc. pen. - sia rimessa al potere-dovere del giudice d'integrazione ai sensi dell'art. 507 (acquisizione di prove assolutamente necessarie), mentre l'iniziativa delle parti in tale attività dovrebbe essere riconosciuta pienamente rispetto ai nuovi elementi emersi nel processo secondo i criteri generali previsti dall'art. 190 c.p.p. (diritto alla controprova su circostanze dedotte da altri; diritto a prove nuove non potute indicare tempestivamente e la cui rilevanza emerga successivamente); così come è contrario alla logica del pieno contraddittorio che sia inibito alle altre parti il loro diritto alla prova in condizioni di parità con l'imputato. Pertanto l'art. 519, secondo comma, cod.proc.pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. (restando assorbiti gli altri parametri invocati), tanto nella parte in cui consente all'imputato, in caso di nuove contestazioni, di chiedere l'ammissione di nuove prove solo "a norma dell'art. 507", quanto nella parte in cui esclude che - nei casi previsti dall'art. 516 cod. proc. pen. - nuove prove possano essere chieste anche dalle altre parti private e dal pubblico ministero.

    Art. 519 c.p.p. · Art. 516 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 413/2005

    Questione inammissibile
    3 novembre 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 516, 517 e 519 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento il rito abbreviato, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente, quando la nuova contestazione risulti tardivamente formulata dal pubblico ministero. Infatti l’ordinanza di rimessione è carente di motivazione in ordine alla situazione processuale su cui si innesta, nel giudizio a quo, detta questione di legittimità costituzionale.

    Art. 516 c.p.p. · Art. 517 c.p.p. · Art. 519 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 98/1996

    Questione infondata
    3 aprile 1996

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 e 519 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, commi primo e secondo, Cost., nella parte in cui non prevedono che, a seguito di contestazione suppletiva relativa ad un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, alla persona offesa citata ex art. 519 cod. proc. pen. sia consentita la costituzione di parte civile anche oltre il termine fissato dall'art. 79 cod. proc. pen., in quanto l'interpretazione dalla quale muove il giudice 'a quò non è l'unica possibile: come ha ritenuto, aderendo ad una non isolata dottrina, la Corte di cassazione, il termine stabilito per la costituzione di parte civile, a pena di decadenza, dall'art. 79 cod. proc. pen., può essere inteso come vincolante solo in relazione alle imputazioni contestate, così che, se nel procedimento penale si introduce la contestazione di un nuovo fatto-reato, in relazione ad essa la parte offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l'azione civile nella sede penale, prima che sullo stesso fatto-reato si apra l'istruzione dibattimentale; onde non è da considerarsi tardiva la costituzione di parte civile in relazione al reato contestato in via suppletiva, effettuata in apertura della nuova udienza, e ciò non può non valere, a maggior ragione, quando a seguito della contestazione suppletiva venga individuata per la prima volta, e venga citata in giudizio, una persona offesa fino a quel momento assente dal giudizio medesimo. Deve dunque accogliersi, in virtù del canone per cui fra più interpretazioni possibili va preferita quella che consente di attribuire alla norma un significato conforme alla Costituzione, l'interpretazione delle norme denunciate che esclude la preclusione alla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato contestato in via suppletiva. - Per interpretazioni adeguatrici di norme processuali v. S. nn. 19/1995 e 121/1994.

    Art. 79 c.p.p. · Art. 519 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1995 al 30 dicembre 2022. 8 parole tolte, 69 parole aggiunte.

Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che puo' chiedere un termine per la difesa aggiunto: e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' di richiedere l'ammissione di nuove prove. Se l'imputato tolto: ne fa richiesta aggiunto: fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato puo' tolto: chiedereaggiunto: , a pena di decadenza entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' richiedere l'ammissione di nuove prove tolto: a norma dell'articolo 507. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art519 · fonte del testo

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