Corte costituzionale

Sentenza n. 439/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/12/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, 444 e 446

del codice di procedura penale, in relazione all'art. 248 delle norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ed all'art. 61 del codice di

procedura penale del 1930, promossi con ordinanze emesse il 22

dicembre 1992 dal Tribunale di Modica, il 2 dicembre 1992 dal Pretore

di Napoli - sezione distaccata di Capri, il 26 febbraio 1993 dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di

Roma (n. 4 ordinanze), l'8 febbraio 1993 dal Tribunale di Pordenone,

il 19 marzo 1993 dal Tribunale di Torino ed il 2 aprile 1993 dal

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Napoli,

rispettivamente iscritti ai nn. 75, 80, 215, 216, 217, 218, 255, 279

e 285 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 9, 10, 20, 24 e 25, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Investito, in sede di atti preliminari al dibattimento, di una

richiesta di applicazione di Pena ex artt. 444 e 446 c.p.p. identica

a quella già in precedenza rigettata dallo stesso Tribunale, in

diversa composizione, il Tribunale di Modica ha sollevato, con

ordinanza del 22 dicembre 1992 (r.o. n. 75/1993), una questione di

legittimità costituzionale degli artt. 446 e 34, secondo comma, del

c.p.p. (quest'ultimo, come integrato dalla sentenza di questa Corte

n. 186 del 1992), assumendone il contrasto con gli artt. 25, 97 e 112

della Costituzione.

Il giudice a quo premette, in punto di rilevanza, che il mutamento

di composizione del Collegio era stato determinato

dall'incompatibilità conseguente al rigetto della precedente

richiesta alla stregua della predetta sentenza, e che, in assenza di

norme impeditive, è a suo avviso lecita la riproposizione, anche

nella stessa fase processuale, di una richiesta identica a quella in

precedenza non accolta, attesa anche la natura di negozio processuale

di essa e la possibilità di una diversa valutazione da parte del

nuovo Collegio.

La riproponibilità della richiesta avrebbe però - osserva il

giudice a quo - un effetto condizionante sul nuovo giudice chiamato a

valutarla perché, se anch'esso dovesse ritenere non congrua la pena

richiesta, si riproporrebbe il problema della sua incompatibilità a

giudicare, problema che finirebbe per essere indefinitamente

prospettato ove l'imputato insistesse a riproporre la richiesta

suddetta ai vari giudici di seguito nominati in sostituzione di

quelli che di volta in volta si pronunciassero per il rigetto. Si

determinerebbe, con ciò, una situazione incompatibile con

l'esercizio della giurisdizione, ed in particolare con il principio

del suo buon andamento (art. 97) e con quelli di cui agli artt. 25 e

112 della Costituzione, dato che si consentirebbe all'imputato

d'influire sulla scelta e composizione del giudice naturale fino al

punto di renderle di fatto impraticabili e si finirebbe per

intralciare, fino ad impedirlo di fatto, l'esercizio dell'azione

penale; violazioni che - aggiunge il Tribunale - sarebbero

ravvisabili anche se la nuova richiesta fosse formalmente diversa

perché avente ad oggetto una pena leggermente superiore, potendo

anche in tal caso la strategia processuale dell'imputato dar luogo ad

una serie indefinita di situazioni di incompatibilità.

1.1. - Una questione analoga, riferita però agli artt. 34 e 444

c.p.p. - in relazione all'art. 248 delle relative disposizioni di

attuazione (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - nonché

all'art. 61 c.p.p. del 1930, è stata sollevata, in un procedimento

disciplinato da quest'ultimo codice, dal Tribunale di Pordenone con

ordinanza dell'8 febbraio 1993 (r.o. n. 255/1993) emessa a seguito

del rigetto di una richiesta di applicazione di pena concordata.

In ordine alla propria incompatibilità a procedere al

dibattimento (cfr. sentenza cit.), il Tribunale osserva che da essa

deriverebbe un'irragionevole limitazione all'esercizio della

giurisdizione - se non la sua impossibilità, specie negli uffici con

organico ridotto - dato che la richiesta di applicazione di pena

potrebbe essere nuovamente formulata avanti al diverso giudice, che a

sua volta, potrebbe di nuovo respingerla e così di seguito, senza

limiti: donde l'asserita violazione dell'art. 3 nonché - senza

specifica motivazione - dell'art. 24 della Costituzione.

1.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che le

predette questioni ( sub 1 e 1.1.) siano dichiarate infondate,

osservando che la situazione denunciata, pur se può comportare, in

casi limite, il rischio di una disfunzione nello svolgimento del

processo, non viola alcuna disposizione costituzionale.

2. - Con quattro ordinanze di identico tenore emesse all'udienza

preliminare del 26 febbraio 1993 (r.o. nn. 215, 216, 217 e 218/1993),

il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare

di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell'art.

34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice

dell'udienza preliminare che abbia rigettato la richiesta di

applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso

codice.

Premesso che nei casi di specie tale richiesta era stata respinta

per la ritenuta incongruità della pena e che poi gli imputati, con

il consenso del pubblico ministero, avevano chiesto procedersi con

rito abbreviato, il giudice rimettente osserva che se - in base alla

citata sentenza n. 186 del 1992 - il rigetto della richiesta di

applicazione di pena concordata costituisce "valutazione di merito

circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a

fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato", tale da

determinare l'incompatibilità del giudice del dibattimento, alla

medesima conclusione dovrebbe pervenirsi nel caso in esame. Infatti -

come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 401 del 1991 - la

locuzione "giudizio" "è di per sé tale da ricomprendere qualsiasi

tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base ad un esame delle

prove pervenga ad una decisione di merito, compreso quello che si

svolge con il rito abbreviato". Il rigetto della richiesta, inoltre,

presuppone la valutazione di inesistenza delle condizioni

legittimanti il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., e la decisione

già adottata circa l'entità della pena, ritenuta incongrua, sarebbe

tale da pregiudicare l'imparzialità del giudice nel successivo

giudizio.

2.1. - La mancata previsione dell'incompatibilità a procedere a

giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia

rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata per la

ritenuta incongruità di questa è denunciata anche, con ordinanza

del 2 aprile 1993 (r.o. n. 285/1993), dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Napoli: il quale rileva che in tal

caso è stata già compiuta una valutazione non solo di legittimità

ma anche di merito dei fatti oggetto del giudizio e che perciò - in

raffronto con altre ipotesi nelle quali questa Corte ha ritenuto

sussistente l'incompatibilità (sentenze nn. 496 del 1990; 401 e 502

del 1991; 124 del 1992) - la mancata previsione di questa darebbe

luogo ad una disparità di trattamento di situazioni analoghe (art.

della Costituzione).

3. - In un procedimento a carico di due imputate rinviate a

giudizio come concorrenti nei medesimi reati, il Tribunale di Torino,

dovendo procedere al dibattimento nei confronti dell'una dopo che per

l'altra aveva - previa separazione dei giudizi - rigettato la

richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta

incongruità di questa e non concedibilità della sospensione

condizionale della pena, ha sollevato, con ordinanza del 19 marzo

1993 (r.o. n. 279/1993), una questione di legittimità costituzionale

del citato art. 34, secondo comma, c.p.p. , ravvisando una violazione

degli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione nella mancata previsione

dell'incompatibilità anche in tale ipotesi.

Ad avviso del Tribunale, la valutazione di merito operata nei

confronti del richiedente l'applicazione di pena implica

necessariamente una valutazione di merito nei confronti degli altri

imputati concorrenti negli stessi reati: ond'è che costoro

riceverebbero un trattamento deteriore rispetto a chi sia giudicato

da un giudice che non abbia già espresso una siffatta valutazione e

sarebbe violata la posizione di imparzialità del giudice garantita

dai principi di precostituzione per legge del giudice naturale e di

indipendenza del medesimo.

3.1. - Nei giudizi cui ai parr. 2, 2.1. e 3 il Presidente del

Consiglio dei ministri non è intervenuto.

4. - Dovendo procedere al dibattimento per un reato di falsa

testimonianza che sarebbe stato commesso, secondo l'accusa, in un

precedente dibattimento da lui stesso celebrato, il Pretore di Napoli

- sezione distaccata di Capri, ha sollevato d'ufficio, con ordinanza

del 2 dicembre 1992 (r.o. n. 80/1993), una questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui per tale

ipotesi non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio.

Pur premettendo di non avere, in esito al precedente procedimento,

ottemperato alla richiesta del pubblico ministero di trasmissione

degli atti al proprio ufficio - ond'è che il procedimento per la

falsa testimonianza aveva tratto origine dal sequestro del verbale di

dibattimento disposto dopo l'udienza dello stesso pubblico ministero

- il Pretore rimettente osserva che l'art. 207, secondo comma, c.p.p.

- prevedendo che la trasmissione degli atti a quest'ultimo sia

disposta dal giudice se, definendo la fase processuale in cui il

testimone ha prestato il suo ufficio, "ravvisa indizi del reato" di

falsa testimonianza - attribuisce al giudice medesimo un potere-dovere di valutazione di tali deposizioni. A suo avviso,

l'attribuzione di tale potere (comunque esercitato), dovrebbe

comportare l'incompatibilità a giudicare della falsità della

testimonianza, pena la violazione del principio di terzietà del

giudice desumibile, per il giudizio pretorile, dalla direttiva n. 103

della legge delega, nonché degli artt. 25 e 101 della Costituzione,

per il sospetto che la valutazione precostituita richiesta dall'art.

207 mini l'indipendenza ed imparzialità del giudice.

4.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

predetta questione sia dichiarata non fondata, osservando che la

trasmissione degli atti al pubblico ministero "perché proceda a

norma di legge" non è altro che la specificazione del generale

obbligo di denunzia posto a carico dei pubblici ufficiali e non

comporta alcun "giudizio sul merito della res iudicanda" suscettibile

di minare l'imparzialità del giudizio sulla responsabilità

dell'imputato. Considerato in diritto

1. - I nove giudizi investono, pur se sotto diversi profili, la

medesima disposizione di legge. È perciò opportuno che siano

riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modica

dubita che gli artt. 34, secondo comma e 446 del codice di procedura

penale - il primo così come integrato dalla sentenza di questa Corte

n. 186 del 1992 - contrastino con gli artt. 25, 97 e 112 della

Costituzione, in quanto consentirebbero di reiterare indefinitamente,

dopo che sia stata rigettata, la stessa richiesta di applicazione di

pena (ovvero di richiedere di volta in volta l'applicazione di una

leggermente superiore) e perciò permetterebbero all'imputato, in

ragione dell'incompatibilità conseguente al rigetto, di influire

sulla scelta e composizione del qiudice naturale e di intralciare

l'esercizio dell'azione penale ed il buon andamento

dell'amministrazione della giustizia.

Il Tribunale di Pordenone, a sua volta, prospetta una questione

analoga, riferita però agli artt. 34 e 444 c.p.p. - in relazione

all'art. 248 delle relative disposizioni di attuazione (decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - nonché all'art. 61 c.p.p. del

1930, opinando che dall'incompatibilità a procedere al dibattimento

conseguente al rigetto della richiesta di applicazione di pena

concordata conseguirebbe, per l'indefinita reiterabilità di questa

dinnanzi al nuovo giudice, un'irragionevole limitazione all'esercizio

della giurisdizione, con violazione degli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

2.1. - Le questioni non sono fondate.

I giudici a quibus censurano, nella sostanza, la previsione di

incompatibilità alla celebrazione del giudizio in caso di rigetto

della richiesta di applicazione della pena concordata introdotta con

la sentenza n. 186 del 1992 di questa Corte, ponendo in luce le

paradossali conseguenze che da essa deriverebbero in caso di

indefinita reiterazione della medesima richiesta innanzi ad ognuno

dei collegi di volta in volta costituiti. Ma tale censura sarebbe

degna di considerazione solo ove se ne riconoscesse fondato il

presupposto interpretativo, e cioè che sia ammissibile la

reiterazione indefinita della medesima richiesta di patteggiamento.

Tale assunto non può, però, essere condiviso: innanzitutto,

perché - come lo stesso Tribunale di Modica riconosce - esso è

smentito dalla Corte di cassazione, la quale ammette bensì che le

richieste possano essere reiterate, anche nella stessa fase, ma solo

se abbiano contenuto diverso; ed inoltre, perché gli argomenti

addotti in contrario dai giudici a quibus non sono affatto

persuasivi.

In effetti, se dovesse valere quello dell'assenza di norme

impeditive, se ne dovrebbe concludere che, anche prima del

riconoscimento dell'incompatibilità per l'ipotesi in esame, era

consentito riproporre indefinitamente allo stesso giudice la

richiesta già da questo rigettata e così impedire la celebrazione

del dibattimento. Né potrebbe opporsi che la reiterazione è

ammissibile nell'uno e non nell'altro caso in quanto il nuovo giudice

potrebbe pervenire ad una diversa valutazione della richiesta, dato

che la reiterabilità, in linea di principio, della richiesta di

applicazione di pena concordata fino a quando non sia scaduto il

termine previsto dall'art. 446, primo comma, c.p.p., consentirebbe in

astratto anche allo stesso giudice di mutare la propria decisione. La

dedotta natura di negozio processuale della richiesta di

patteggiamento, infine, non giova a dimostrare che possa ammettersene

la riproposizione nei medesimi termini.

È da ritenere, perciò, che il potere di proporre utilmente una

determinata richiesta si esaurisca con la pronuncia su di essa e non

riviva sol perché, proprio in ragione di tale vicenda, un nuovo

giudice è chiamato ad esaminare il merito del processo. Restano

quindi prive di base le censure avanzate dai giudici remittenti; né

può valere ad avvalorarle la considerazione dell'ipotesi di

prospettazione innanzi al nuovo giudice (non della stessa, ma) di una

richiesta di applicazione di una pena leggermente superiore, dato che

una pronuncia su questa diversa fattispecie non sarebbe rilevante nei

giudizi a quibus.

3. - I giudici per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di Roma e la Pretura di Napoli dubitano, a loro volta, della

legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma - in

riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 24 ed all'art. 3 della

Costituzione - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a

partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini

preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena

concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice.

3.1. - La questione è fondata.

Con la citata sentenza n. 186 del 1992 - corretta con l'ordinanza

n. 313 dello stesso anno - è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale della predetta norma "nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato

la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444

dello stesso codice a partecipare al giudizio" (cfr. anche, nello

stesso senso, le sentenze nn. 124 e 399 del 1992). Ciò posto, deve

considerarsi, da un lato, che con le sentenze nn. 401 del 1991 e 261

del 1992 si è chiarito che nell'art. 34, secondo comma, la locuzione

"giudizio" è da intendere come comprensiva anche del giudizio

abbreviato: dall'altro, che - per le ragioni illustrate nelle sopra

dette sentenze - il rigetto della richiesta di patteggiamento

comporta una valutazione sul merito della res iudicanda idonea a

radicare l'incompatibilità al giudizio, e che non può farsi

differenza a seconda che il rigetto sia disposto dal giudice

dibattimentale ovvero dal giudice per le indagini preliminari.

L'illegittimità costituzionale va perciò dichiarata anche per il

caso qui considerato.

4. - Il Tribunale di Torino, poi, dubita che lo stesso art. 34,

secondo comma, contrasti con gli artt. 3, 25 e 101 della

Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del

giudice del dibattimento, che ha rigettato la richiesta di

applicazione di pena avanzata da uno degli imputati, a partecipare al

giudizio nei confronti dei coimputati concorrenti negli stessi reati,

dato che in tal modo questi riceverebbero un trattamento deteriore e

sarebbe compromessa la posizione di imparzialità del giudice

garantita dai principi di precostituzione per legge del giudice

naturale e di indipendenza del giudice.

4.1. - La questione non è fondata.

Nella già citata sentenza n. 186 del 1992 questa Corte ha escluso

che l'emissione di una sentenza di applicazione di pena concordata

nei confronti di un coimputato determini incompatibilità a celebrare

il giudizio nei confronti dei concorrenti negli stessi reati: ciò

perché il necessario presupposto di questa, e cioè l'identità

dell'oggetto del giudizio, "non è .. ravvisabile nell'ipotesi di

concorso di persone nel medesimo reato, perché alla comunanza

dell'imputazione fa necessariamente riscontro una pluralità di

condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le

quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare

oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che

psicologico, e ben possono, quindi, sfociare in un accertamento

positivo per l'uno e negativo per l'altro".

Tale diversità della regiudicanda sussiste, evidentemente, anche

in caso di rigetto della richiesta di applicazione di pena

concordata, ond'è che deve pervenirsi alla medesima conclusione.

5. - Il Pretore di Napoli - sezione distaccata di Capri, dubita,

infine, che l'art. 34 c.p.p. contrasti con gli artt. 76, 25 e 101

della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità

a giudicare della falsa testimonianza da parte del giudice che,

ravvisando indizi di tale reato (art. 207 c.p.p.), abbia provveduto a

trasmettere i relativi atti all'ufficio del pubblico ministero.

5.1. - La questione è inammissibile per difetto di rilevanza,

dato che nel caso in esame la valutazione che dovrebbe radicare

l'incompatibilità e cioè l'avere il giudice ravvisato indizi del

reato di falsa testimonianza, non è stata effettuata ed anzi il

giudice ha disatteso la richiesta del pubblico ministero di

trasmettere per tale motivo gli atti al suo ufficio; né può certo

sostenersi che, ai fini in esame, siffatta ipotesi equivalga al suo

opposto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice

per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di

applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso

codice;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 34, secondo comma, e 446 del codice di procedura penale,

in riferimento agli artt. 25, 97 e 112 della Costituzione, sollevata

dal Tribunale di Modica con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 34 e 444 del codice di procedura penale - in relazione

all'art. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

ed all'art. 61 del codice di procedura penale del 1930 - sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di

Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal

Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 76, 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Napoli - sezione distaccata di Capri, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1933.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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