Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1993 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo

comma, del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze

emesse il 17 giugno 1992 dal Pretore di Torino, sezione distaccata di

Moncalieri, nei procedimenti penali a carico di Gregorio Fabio ed

altri e Pelassa Piergiorgio, rispettivamente iscritte ai nn. 471 e

472 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze di contenuto identico, il Pretore di

Torino, sezione distaccata di Moncalieri, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di

procedura penale "nella parte in cui prevede che l'imputato ed il

pubblico ministero possano chiedere al giudice l'applicazione, nella

misura indicata, di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo,

in relazione all'art. 76 della Costituzione".

Il remittente premette che la legge n. 81 del 1987 (legge-delega)

all'art. 2, punto 45, contiene il seguente principio e criterio

direttivo: "previsione che il pubblico ministero, con il consenso

dell'imputato, ovvero l'imputato, con il consenso del pubblico

ministero, possano chiedere al giudice, fino all'apertura del

dibattimento, l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi

consentiti, o della pena detentiva irrogabile per il reato quando

essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non

superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena

pecuniaria".

Nell'enunciato non vi è, quindi, traccia della possibilità di

chiedere l'applicazione della sola pena pecuniaria diminuita fino ad

un terzo.

Ciò nonostante, il legislatore delegato ha ugualmente previsto

tale possibilità, motivando questa scelta con l'affermare (nella

relazione al progetto preliminare) che: " ..la circostanza che nella

direttiva 45 non si parli della pena pecuniaria non è sembrata di

ostacolo, perché la menzione solo delle sanzioni sostitutive e della

pena detentiva si può spiegare con la considerazione che per queste

il legislatore delegante ha ritenuto di dover fissare direttive

specifiche: per le prime allo scopo di chiarire che le sanzioni

sostitutive su richiesta sono applicabili nei soli casi attualmente

previsti ..; per la seconda allo scopo di fissare i limiti entro i

quali è ammesso il "patteggiamento" in relazione alle pene

detentive. È da ritenere quindi che la mancata menzione della pena

pecuniaria sia dovuta al fatto che il legislatore non ha avvertito

alcun motivo per prenderla in considerazione e che perciò abbia un

significato non di esclusione ma di inserimento nel nuovo istituto

senza limiti, che altrimenti sarebbero stati espressamente previsti,

come è accaduto per la pena detentiva".

Ad avviso del giudice a quo tale argomentazione non convince per

almeno due motivi:

1) poiché la Costituzione prevede che la delega della funzione

legislativa possa avvenire solo con determinazione di principi e

criteri direttivi, ne consegue che, laddove le direttive rilevanti

(nella specie, direttiva 45) non contemplino espressamente la

previsione di un istituto (nella specie "richiesta di applicazione

della pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo") tale istituto non

possa ritenersi delegato;

2) l'argomentazione addotta nella relazione potrebbe essere

valida se nella direttiva 45 fosse contemplato in generale l'istituto

"richiesta di applicazione della pena diminuita fino ad un terzo",

con previsione di un limite massimo del richiedibile (due anni, a

diminuzione fino ad un terzo già operata) per la sola pena

detentiva; in tal caso infatti davvero vi sarebbe espressa delega

anche alla previsione dell'istituto "richiesta di applicazione della

pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo" (necessariamente

ricompreso nell'istituto generale "richiesta di applicazione della

pena diminuita fino ad un terzo") e la mancanza di un limite massimo

alla pena pecuniaria richiedibile potrebbe essere ragionevolmente

interpretato come precisa volontà del delegante a che detto limite

non vi sia. È d'altra parte di tutta evidenza che la previsione di

limiti ad un istituto è logicamente successiva, conseguente e

subordinata alla volontà del legislatore di delegare la previsione

dell'istituto stesso, di talché appare gravemente viziato e

pericoloso ogni ragionamento che, in assenza di delega espressa di un

istituto, la desuma dal silenzio sui limiti.

Osserva, infine, il remittente che il legislatore delegato non è

legittimato a superare gli argini tracciati dalla delega neppure per

motivi, magari anche condivisibili, di opportunità e razionalità

complessiva del sistema.

2. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della

questione.

L'Avvocatura dello Stato osserva che la rilevata omissione nella

legge-delega si comprende e si giustifica alla luce delle finalità e

degli obiettivi che il legislatore intendeva perseguire.

La menzione delle sanzioni sostitutive e delle pene detentive si

spiega infatti con la considerazione che soltanto per queste si è

ritenuto di dover fissare direttive specifiche, e ciò allo scopo di

evitare, per le prime, un indebito ampliamento di utilizzazione per

la delegata disciplina degli "altri effetti della pronuncia",

nonché, per le seconde, i limiti di ammissibilità del

patteggiamento in relazione alla entità della pena detentiva.

D'altro canto una diversa soluzione sarebbe risultata certamente

priva di razionalità, in quanto non è ravvisabile alcun motivo per

negare all'imputato che lo richieda gli effetti vantaggiosi previsti

dall'art. 444 del codice di procedura penale nel caso di

applicabilità della sola pena pecuniaria. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con

due ordinanze di identico contenuto - per cui va disposta la riunione

dei relativi giudizi -, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui comprende, tra le categorie di pene delle

quali l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice

l'applicazione nella specie e nella misura concordata, anche quella

delle pene pecuniarie.

Tale previsione, ad avviso del remittente, sarebbe viziata da

eccesso di delega (art. 76 della Costituzione), in quanto la legge di

delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, alla direttiva n. 45,

nell'indicare le pene in ordine alle quali è ammissibile il ricorso

al c.d. patteggiamento, menziona esclusivamente le sanzioni

sostitutive e le pene detentive.

2. - La questione non è fondata.

Va, innanzitutto, ribadito che in materia di delega - come questa

Corte ha costantemente affermato, anche con specifico riferimento al

nuovo codice di procedura penale (cfr. sentt. nn. 250 e 259 del 1991)

- quanto più i principi ed i criteri direttivi impartiti dal

legislatore delegante sono analitici e dettagliati, tanto più

ridotti risultano i margini di discrezionalità lasciati al

legislatore delegato.

Ciò posto, costituisce ulteriore costante orientamento di questa

Corte quello secondo cui, per valutare di volta in volta se il

legislatore delegato abbia ecceduto tali - più o meno ampi - margini

di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, cioè

le ragioni e le finalità che, tenendo anche conto del complesso dei

criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il legislatore delegante,

e verificare se la norma delegata sia ad esse rispondente (cfr., tra

le tante, sentt. nn. 158 del 1985, 40 e 205 del 1989, e, sul nuovo

codice di procedura penale, oltre a quelle sopra richiamate, nn. 435

e 496 del 1990, 68 e 176 del 1991, 4 e 261 del 1992, 41 del 1993).

Ora, dall'esame dei lavori parlamentari della citata direttiva n.

45 della legge delega emerge con evidenza che l'iter legislativo è

stato caratterizzato - come sottolinea anche la relazione al progetto

preliminare del codice - da un progressivo ampliamento dell'ambito

operativo dell'istituto del "patteggiamento": basti considerare al

riguardo che il limite della pena detentiva applicabile su richiesta

delle parti è stato gradualmente elevato da tre mesi a due anni.

Tale linea tendenziale si è iscritta in un generale orientamento,

costantemente espresso durante il cammino parlamentare, di sempre

maggiore favor per i riti differenziati, nella considerazione che in

ordine ai "reati meno gravi" dovessero essere adottati meccanismi

processuali particolari che assicurassero la deflazione e quindi la

rapida definizione dei processi.

Da ciò deriva non solo che al silenzio della norma delegante in

ordine all'applicabilità, su richiesta, delle pene pecuniarie non

può certo attribuirsi il significato di volontà contraria a tale

previsione, ma che anzi la disposizione impugnata costituisce un

coerente sviluppo e completamento della scelta espressa dal

legislatore delegante e delle ragioni ad essa sottese.

Né può condividersi, al riguardo, la tesi del remittente secondo

cui la "richiesta di applicazione della pena pecuniaria diminuita

fino ad un terzo" costituirebbe un "istituto" del tutto nuovo e

diverso rispetto a quello previsto nella direttiva n. 45: trattasi,

viceversa, evidentemente, nel caso in esame (a differenza, ad

esempio, di quello deciso con la sent. n. 435 del 1990), della

semplice estensione dello spazio applicativo del rito speciale

delineato nella citata direttiva (in particolare, relativamente al

tipo di pena in presenza della quale è possibile farvi ricorso), nel

rispetto - come si è visto - della ratio della direttiva medesima e

delle altre caratteristiche essenziali dell'istituto ivi indicate.

3. - Ma v'è anche un ulteriore argomento: questa Corte, con

sentenza n. 148 del 1984, pur dichiarando inammissibile - per la

pluralità delle possibili soluzioni e la conseguente spettanza al

legislatore delle relative scelte - la questione della mancata

previsione della pena pecuniaria tra le sanzioni sostituibili su

richiesta dell'imputato ex art. 77 della legge n. 689 del 1981, ebbe

modo di affermare che "una volta che il legislatore ha ritenuto di

introdurre nell'ordinamento, sotto determinate condizioni, il ricorso

a misure alternative, potrebbe non sembrare giustificata la

differenza fra il trattamento usato al cittadino autore di reato più

grave, ammesso a fruire della particolare procedura, e quello che

tocca a chi ne rimane escluso pur essendo incorso in più lieve

infrazione, se questa è punita astrattamente, o viene comunque in

concreto punita, con pena pecuniaria".

Tali considerazioni, che certamente sarebbero in ipotesi

riferibili anche all'istituto ora in esame, valgono a dimostrare

ulteriormente l'infondatezza della presente questione, tenuto anche

conto del fatto che nella prima parte dell'art. 2 della legge delega

è espressamente enunciato il principio direttivo generale secondo

cui "il codice di procedura penale deve attuare i principi della

Costituzione".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, dal Pretore di Torino, sezione distaccata di

Moncalieri, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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