Art. 460 c.p.p. — Requisiti del decreto di condanna

Il decreto di condanna contiene:

  • a)le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonche', quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
  • b)l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
  • c)la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e' fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;
  • d)il dispositivo ((, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter)));
  • e)l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato puo' chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444;239
  • f)l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
  • g)l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facolta' di nominare un difensore;
  • h)la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste ((;))
  • h-bis)l'avviso all'imputato della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
  • h-ter)l'avviso che puo' essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entita' dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresi' la responsabilita' della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se non e' possibile eseguire la notificazione per irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. 115 Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, ne' l'applicazione di pene accessorie. ((Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato puo' effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione. Il decreto, anche)) se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato e' estinto se ((il condannato ha pagato la pena pecuniaria e,)) nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, ((...)) non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

115

La Corte costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 504 (in G.U. 1ª s.s. 22/11/2000, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 460, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 del codice di procedura penale".

Corte costituzionale

239

La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 21 luglio 2016, n. 201 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/2016, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facolta' dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova".

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 407/2007

    Questione inammissibile
    30 novembre 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 460, comma 5, del codice di procedura penale e 136 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, quale limite all'effetto estintivo del decreto penale non opposto, l'essersi il condannato volontariamente sottratto all'esecuzione della pena inflitta. Premesso che la disposizione di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. ha natura di norma sostanziale e non meramente processuale, in quanto incide sulla stessa esistenza del reato determinandone l'estinzione, il petitum formulato dal rimettente - diretto ad estendere al rito monitorio la limitazione dell'effetto estintivo del reato già prevista, per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, dall'art. 136 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - si risolve nella richiesta di una pronuncia volta a restringere l'effetto estintivo del reato previsto dalla norma medesima e, dunque, in una pronuncia additiva in malam partem in materia penale sostanziale e cioè di un intervento che risulta precluso alla Corte costituzionale dal principio della riserva di legge sancito nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione - Sulla inammissibilità di questioni volte ad incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità, vedi le citate sentenze n. 161/2004 e n. 394/2006, nonché la citata ordinanza n. 317/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 460 c.p.p. · Art. 240 c.p. · Art. 445 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 131/2003

    Questione infondata
    16 aprile 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, a pena di nullità, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, anche nel procedimento per decreto. Infatti - posto che in generale il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa può essere variamente modulato dal legislatore ordinario in relazione ai singoli riti alternativi - nel procedimento per decreto l'esigenza di garantire la conoscenza dell'indagine si trasferisce sulla fase processuale conseguente all'esercizio dell'opposizione, nella quale pure sono esperibili tutti i mezzi di difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari; mentre, d'altra parte, l'innesto della disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini nel procedimento monitorio ne snaturerebbe la struttura e le finaltà, inserendovi una procedura incidentale che potrebbe determinare una notevole dilatazione temporale, e si sostanzierebbe in una garanzia che, oltre ad essere costituzionalmente non imposta, si riverelerebbe del tutto incongrua rispetto ai caratteri del rito speciale. - Questione analoga è stata dichiarata manifestamente infondata con la, citata, ordinanza n. 32/2003; in precedenza, v. anche, citate, ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999, n. 458/1999, n. 203/2002.

    Art. 459 c.p.p. · Art. 460 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 132/2003

    Questione infondata
    16 aprile 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, debba consentire alla difesa l'intervento perchè possa eventualmente esplicare le proprie argomentazioni difensive. Infatti l'ordinanza di rimessione è completamente priva di motivazione sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza.

    Art. 459 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 460 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 2016 al 30 dicembre 2022. 2 parole tolte, 98 parole aggiunte in 4 capoversi.

d) il dispositivoaggiunto: , con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter);

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assisteaggiunto: ;

aggiunto: h-bis) l'avviso all'imputato della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

aggiunto: h-ter) l'avviso che puo' essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta … comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, ne' l'applicazione di pene accessorie. tolto: Anche aggiunto: Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato puo' effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato e' estinto se aggiunto: il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, tolto: l'imputatoaggiunto: ... non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art460 · fonte del testo

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