Codice antimafia

Art. 76 codice antimafia — Altre sanzioni penali

La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, e' punita con la reclusione da due a cinque anni; e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, ((commi 4, 5 e 6-bis)), e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, e' punito con ((la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123)). Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni. La persona a cui e' stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento e' punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali e' stata omessa la comunicazione. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonche' del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilita' dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilita'. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilita' del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

Testo vigente dal 16 settembre 2023

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 99/2017

    Questione infondata
    10 maggio 2017

    Le precedenti pronunce di (manifesta) infondatezza o di inammissibilità non comportano alcun effetto impeditivo nei confronti di successive censure, pure analoghe, relative alla medesima norma, essendo preclusa la riproposizione della stessa questione solo nel corso del medesimo giudizio. (Nella specie, nel giudizio incidentale avente ad oggetto gli artt. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, non è accolta l'eccezione di inammissibilità motivata dalle precedenti dichiarazioni di manifesta infondatezza e di inammissibilità di identiche questioni, pronunciate, rispettivamente, con le ordinanze n. 362 del 2002, n. 143 del 2002 e n. 442 del 2001 e con la sentenza n. 81 del 2014). ( Precedenti citati: sentenze n. 113 del 2011, n. 477 del 2002, n. 225 del 1994 e n. 257 del 1991, sulla preclusione alla riproposizione della questione nel corso del medesimo giudizio ).

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 81/2014

    Questione inammissibile
    8 aprile 2014

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), parzialmente trasfuso nell'art.…

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 42 cost. · Art. 31 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 2017 al 16 settembre 2023. 27 parole tolte, 30 parole aggiunte.

… dei casi di flagranza. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4 tolto: e 5aggiunto: , 5 e 6-bis, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la … compiti di istituto. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, e' punito con tolto: l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio aggiunto: la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione … reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo. tolto: 6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del … beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali e' stata omessa la comunicazioneaggiunto: . Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art76 · fonte del testo

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