Art. 552 c.p.p. — Decreto di citazione a giudizio

Il decreto di citazione a giudizio contiene:

  • a)le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con indicazione dei difensori;
  • b)l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
  • c)l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'identificazione dei relativi articoli di legge;
  • d)l'indicazione del giudice competente per l'udienza di comparizione predibattimentale nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza ((e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;)); 310
  • e)l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore di ufficio;
  • f)l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, entro il termine di cui all'articolo 554-ter, comma 2, puo' presentare le richieste previste dagli articoli 438, 444 e 464-bis ovvero presentare domanda di oblazione;
  • g)l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato nella cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia;
  • h)la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste;
  • h-bis)l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno facolta' di accedere a un programma di giustizia riparativa. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e' altresi' nullo se non e' preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis. Il decreto di citazione e' notificato, a pena di nullita', all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine e' ridotto a quarantacinque giorni. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico ministero nella segreteria.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203

310

Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati gia' emessi".

Testo vigente dal 6 gennaio 2024

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 71/2019

    Questione inammissibile
    29 marzo 2019

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e in particolare di quella processuale - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 1, lett. f ), cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Bari, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-bis e seg. cod. pen. e 464- bis e seg. cod. proc. pen. L'ordinanza di rimessione omette di descrivere i fatti di causa, limitandosi a indicare la disposizione che prevede il reato contestato agli imputati, senza neppure riportare il capo di imputazione; né precisa lo stato in cui si trovava il giudizio a quo - ciò che impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza - in quanto non specifica se nell'udienza in cui sono state sollevate le questioni fosse già stata dichiarata l'apertura del dibattimento e se gli imputati avessero manifestato la volontà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, solo in tal caso configurandosi l'interesse ad eccepire la nullità del decreto di citazione a giudizio che non contenga l'avvertimento relativo a tale facoltà. ( Precedenti citati: ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016 ).

    Art. 456 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 552 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 7/2018

    Questione inammissibile
    18 gennaio 2018

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. censurato dai Tribunali di Spoleto e di Pistoia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che all'imputato venga dato avviso anche della facoltà di richiedere tempestivamente la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen. L'ordinanza del Tribunale di Spoleto non contiene alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo, limitandosi ad indicare, con il solo numero, le disposizioni che prevedono i reati contestati agli imputati. Entrambe le ordinanze, inoltre, non hanno specificato se nell'udienza in cui sono state sollevate le questioni fosse già stata dichiarata l'apertura del dibattimento (circostanza questa che, se sussistente, avrebbe precluso agli imputati la possibilità di chiedere la sospensione) e se gli imputati avessero manifestato la volontà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, cosicché l'insufficiente descrizione della fattispecie processuale impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza. ( Precedenti citati: ordinanze n. 210 del 2017, n. 46 del 2017 e n. 237 del 2016 ).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 464-bis c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 131/1983

    Questione infondata
    5 maggio 1983

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 538, terzo comma (come modificato dal d.l. 20 aprile 1974, n. 104, convertito in legge 18 giugno 1974, n. 226), e 552 c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della C…

    Art. 111 cost. · Art. 538 c.p.p. · Art. 552 c.p.p. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (17)

Se ne mostrano 16 su 17, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 6 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 6 gennaio 2024. 28 parole aggiunte in 2 capoversi.

d) l'indicazione del giudice competente per l'udienza di comparizione predibattimentale nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenzatolto: ; aggiunto: e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;;

… a quarantacinque giorni. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico ministero nella segreteriatolto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203

    Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati gia' emessi".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art552 · fonte del testo

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