Corte costituzionale

Ordinanza n. 116/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 settembre

1991 dal Pretore di Catania nel procedimento penale a carico di

Duplicato Domenico, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 settembre 1991, il Pretore di Catania ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 444 del codice di procedura penale;

che, ad avviso del remittente, nel rito speciale di cui alla

norma impugnata il giudizio sulla responsabilità, come può

desumersi dalla sentenza di questa Corte n. 313 del 1990, deve

considerarsi sostanzialmente formulato dal giudice nel momento in

cui, senza che la difesa intervenga con proprie deduzioni in ordine

alla valutazione degli elementi in atti, egli decide se pronunciare

sentenza di proscioglimento ex art. 129 del codice di procedura

penale o applicare la pena;

che il diritto di difesa viene quindi garantito in ordine alla

qualificazione del fatto, all'esistenza o meno di circostanze, al

giudizio di comparazione e alla determinazione della pena, ma non in

ordine al giudizio di responsabilità, che non può essere oggetto di

un accordo;

che, inoltre, pur essendo vero che non bisogna confondere il

diritto di difesa con l'assoluto diritto di esercitarlo, tuttavia la

rinuncia al diritto di difesa, che è una facoltà, può solo

ammettersi all'interno di un procedimento e non può essere imposta

dalla legge come condizione per accedere ai benefici derivanti dalla

attuazione di un rito speciale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che la richiesta di applicazione di una pena da parte

dell'imputato, ovvero il consenso sulla richiesta formulata dal

pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura

penale, esprimono essi stessi una modalità di esercizio del diritto

di difesa, in quanto - come questa Corte ha già affermato nella

sentenza n. 313 del 1990 - costituisce efficiente strumento di tale

diritto la possibilità offerta all'imputato di avvalersi, con libera

scelta, dell'istituto in esame e di acquisire, quindi, una pena

minima sottraendosi al rischio di più gravi sanzioni;

che il fatto che il giudice conservi comunque, pur in presenza

dell'accordo delle parti, il potere-dovere di pronunciare sentenza di

proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale

è espressione di un principio generale posto evidentemente a

garanzia dello stesso imputato, per cui va chiaramente escluso che

ciò possa violare il suo diritto di difesa;

che, in conclusione, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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