Art. 456 c.p.p. — Decreto di giudizio immediato

Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. ((Il decreto contiene altresi', a pena di nullita', l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza.)) 272 (( Con il decreto l'imputato e' informato che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. )) Il decreto e' comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero. Al difensore dell'imputato e' notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

272

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio - 14 febbraio 2020, n. 19 (in G.U. 1ª s.s. 19/02/2020, n. 8), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facolta' dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova".

Testo vigente dal 4 aprile 2024

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 71/2019

    Questione inammissibile
    29 marzo 2019

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per omessa descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 456 cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Bergamo, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, con la forma e i termini di cui all'art. 458 cod. proc. pen. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo, limitandosi a indicare la disposizione che prevede il reato contestato all'imputato, senza neppure riportare il relativo capo di imputazione; inoltre, annovera, fra quelli contestati, un reato per il quale la sospensione con messa alla prova non è consentita, con la conseguenza che l'imputato del procedimento a quo non può in ogni caso beneficiarne.

    Art. 456 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 552 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 309/2005

    Questione infondata
    22 luglio 2005

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.…

    Art. 3 cost. · Art. 419 c.p.p. · Art. 552 c.p.p. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 148/2004

    Questione infondata
    25 maggio 2004

    È errato il presupposto interpretativo - da cui muove il rimettente - secondo il quale l'ordinamento vigente non preveda la nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato, ai sensi dell'art. 456 del codice di procedura penale, nell’ipotesi di mancanza, insufficienza o inesattezza dell’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena. L’effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce, infatti, una delle più incisive forme di “intervento” dell’imputato, cioè di partecipazione “attiva” alle vicende processuali, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendosi nella violazione del diritto sancito dall’art. 24, secondo comma, Cost., integra la nullità di ordine generale sanzionata dall’art. 178, comma 1, lettera c), del codice di rito. Non è pertanto fondata, nei termini sopra precisati, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 456 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. – Sulla richiesta di riti alternativi quale modalità di esercizio del diritto di difesa v., tra molte, le citate sentenze n. 497/1995, n. 76, n. 101 e n. 214/1993, n. 265/1994 e n. 70/1996.

    Art. 456 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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… norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il decreto aggiunto: contiene altresi', a pena di nullita', l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza. Con il decreto l'imputato e' informato che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art456 · fonte del testo

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