Art. 16 — Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 puo' essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione puo' essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva e' revocata dal giudice competente. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, e' disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identita' e nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento. Le informazioni sulla identita' e nazionalita' del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Salvo che il questore comunichi che non e' stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalita' ((, nel termine di quindici giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto)). Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 e' sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. La pena e' estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione e' ripristinato e riprende l'esecuzione della pena. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non e' possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorita' giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Testo vigente dal 25 aprile 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22972/2025

    9 agosto 2025

    In tema di immigrazione, l'espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, quale misura sostitutiva della pena detentiva che anticipa l'espulsione amministrativa, determina la sospensione della potestà punitiva dello Stato e l'estinzione della pena decorso il termine di dieci anni dall'esecuzione, salvo l'illegittimo rientro nel territorio nazionale, che comporta il ripristino dello stato detentivo, sicché il divieto di reingresso non segue il regime ordinario quinquennale previsto dall'art. 13, comma 14, del cit. d.lgs., ma ha durata decennale ai sensi del successivo art. 16, comma 8, in coerenza con la volontà del legislatore di garantire l'assenza per un periodo di tempo più lungo del cittadino straniero che ha commesso reati dal territorio dello Stato.

    Art. 16 · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 95 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

13 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 129/2025

    Questione infondata
    24 luglio 2025

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Pesaro in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, concernente le modalità di esecuzione dell’espulsione alternativa alla detenzione, nella parte in cui non prevede che, ove sia pendente altro procedimento penale a carico dello straniero espulso e non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, il giudice penale emetta sentenza di non luogo a procedere, quale conseguenza dell’intervenuto allontanamento dell’imputato dal territorio italiano. È, infatti, giustificata la scelta del legislatore che ha deciso di limitare l’ambito di applicazione della condizione atipica di improcedibilità, di cui all’art. 13, comma 3-quater, t.u. immigrazione, ai soli casi in cui lo straniero irregolare sia stato allontanato dal territorio italiano a seguito dell’espulsione amministrativa ordinaria disposta ai sensi dell’art. 13, comma 2, del medesimo t. u., senza estenderla all’ipotesi in cui egli sia stato allontanato a seguito dell’espulsione alternativa alla detenzione. Pur essendo accomunati dalla medesima natura amministrativa, i due istituti espulsivi non sono completamente sovrapponibili, presentando rilevanti aspetti di diversità, che riguardano in particolare tre profili: i) quanto agli effetti, perché l’espulsione alternativa alla detenzione comporta anche la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva in carcere e, per questo motivo, deve essere adottata dal magistrato di sorveglianza e non dal prefetto; ii) quanto ai destinatari, perché l’espulsione alternativa alla detenzione opera solo per gli stranieri ristretti in carcere per l’espiazione di una pena, all’esito di una sentenza definitiva di condanna, anche residua, non superiore a due anni; iii) quanto al perimetro applicativo della condizione di improcedibilità prevista dall’art. 13, comma 3-quater, t.u. immigrazione, poiché la sentenza di non luogo a procedere, ivi disciplinata, si pone quale segmento conclusivo del procedimento penale eventualmente pendente per il medesimo fatto in relazione al quale sia stata disposta ed eseguita l’espulsione, ma tale sequenza procedimentale non può evidentemente verificarsi ove lo straniero sia destinatario della espulsione alternativa alla detenzione, che interviene quando il processo penale è già concluso in via definitiva e lo straniero si trova nella fase di espiazione della pena. Una pronuncia additiva, nei termini indicati dal giudice a quo, estenderebbe l’applicazione della suddetta condizione di improcedibilità a procedimenti penali per reati diversi da quelli per i quali il provvedimento espulsivo è stato disposto ed eseguito, con il rischio di giungere al risultato irragionevole di beneficiare lo straniero espulso per qualsiasi fatto di reato, anche particolarmente grave, precedentemente commesso, risultando al contrario non irragionevole che, ove l’espulsione sia intervenuta nei confronti di uno straniero già condannato in via definitiva alla pena della reclusione in carcere, il legislatore abbia ritenuto prevalente l’esigenza di punire gli ulteriori reati da questi commessi nel territorio dello Stato. (Precedenti: S. 73/2025 - mass. 46799; S. 270/2019 - mass. 41778).

    Art. 3 cost. · Art. 16 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 73/2025

    Questione infondata
    23 maggio 2025

    È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza «possa disporre» – in assenza del consenso dell’interessato – l’espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, che non sia condannato per particolari delitti e che si trovi in condizione di irregolarità del soggiorno. Il rimettente omette qualsivoglia apparato motivazionale, accennando ad alcune linee argomentative implicitamente riconducibili a profili di irragionevolezza intrinseca o di violazione del principio di eguaglianza ma tali profili non sono sorretti da alcuna motivazione.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 16 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 163/2024

    Questione infondata
    17 ottobre 2024

    Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost., dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui – nell’interpretazione risultante dalla sentenza della Corte di cassazione in sede di risoluzione del conflitto di competenza insorto nel giudizio a quo – attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere sull’istanza di revoca della sanzione sostitutiva dell’espulsione anche prima dell’accertamento definitivo del reato di illecito reingresso addebitato allo straniero da parte del giudice della cognizione. Diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, la Cassazione nella sentenza citata ha sì indicato nel giudice dell’esecuzione – anziché in quello della cognizione – l’autorità giudiziaria competente a disporre la revoca della misura alternativa, ma non ha precisato se il reato debba essere autonomamente accertato dallo stesso giudice dell’esecuzione, ovvero se quest’ultimo sia tenuto semplicemente a prendere atto del relativo accertamento compiuto, con sentenza definitiva, dal giudice di cognizione competente. Alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, tale alternativa va sciolta nel senso che l’istanza di revoca potrà essere presentata al giudice dell’esecuzione, ed essere da questi accolta, soltanto sulla base dell’accertamento definitivo, da parte del giudice di cognizione, del delitto di illecito reingresso compiuto dallo straniero; risulterebbero altrimenti violati il principio di ragionevolezza, per l’illogica duplicazione di procedimenti, suscettibili di sfociare in esiti contrapposti, nonché il diritto di difesa dell’imputato e la presunzione di non colpevolezza, per l’assenza nel giudizio di esecuzione delle garanzie che connotano invece il giudizio di cognizione.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 16 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 2017 al 25 aprile 2026. 17 parole aggiunte.

… al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalita'aggiunto: , nel termine di quindici giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art16 · fonte del testo

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