Nuove contestazioni all'imputato ((non presente)) 215 Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato ((che non e' presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza)), il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato ((, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' richiedere l'ammissione di nuove prove)). 215 In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118

215

La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado". Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 265/1994

    Illegittimità dichiarata
    30 giugno 1994

    Pur essendo censurabile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la preclusione per l'imputato all'accesso ai riti speciali a seguito di nuove contestazioni per fatto diverso o per reato concorrente nel corso del dibattimento nel caso di errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero, con riferimento al giudizio abbreviato la questione va tuttavia dichiarata inammissibile poiché -come già rilevato dalla Corte in giudizio su analoga questione- la scelta di un meccanismo di trasformazione del rito, come auspicato dal giudice rimettente, oltre che opinabile da un punto di vista tecnico-sistematico data l'inconciliabilità di tale procedura del giudizio abbreviato con quella dibattimentale, non può ritenersi scelta costituzionalmente obbligata, ponendosi in termini alternativi ad altre possibili opzioni attinenti alla sfera della discrezionalità legislativa (quali la possibilità di applicazione della riduzione della pena di un terzo da parte del giudice all'esito del dibattimento verificati i presupposti suddetti ovvero la preclusione, in tali casi, della nuova contestazione, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad essa). (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost., degli artt. 520 e 516 cod. proc. pen.). - S. n. 129/1993. V. anche la precedente massima C. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 516 c.p.p. · Art. 517 c.p.p. · Art. 444 c.p.p. · Art. 520 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2014 al 30 dicembre 2022. 1 parola tolta, 51 parole aggiunte.

aggiunto: Nuove contestazioni all'imputato non presente Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato tolto: assente aggiunto: che non e' presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputatoaggiunto: , con l'avvertimento che entro l'udienza successiva puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' richiedere l'ammissione di nuove prove. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art520 · fonte del testo

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