Art. 458 c.p.p. — Richiesta di giudizio abbreviato

L'imputato, a pena di decadenza, puo' chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato puo' eccepire l'incompetenza per territorio del giudice. 17 30 128 Il giudice fissa ((in ogni caso)) con decreto l'udienza in camera di consiglio ((per la valutazione della richiesta,)) dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, ((commi 3, 5 e 6-ter)), 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato. (( Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla stessa udienza, puo' chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova. Se non e' accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate. )) Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato e' stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5. 211

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

17

La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 15 febbraio 1991, n. 81 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1991, n. 8), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, stesso comma, dello stesso codice.

Corte costituzionale

30

La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio 1992 n. 23 (in G.U. 1a s. s. 5/2/1992 n. 6), ha dichiarato "In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice".

Corte costituzionale

128

La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 aprile 2002 n. 120 (in G.U. 1a s.s. 24/04/2002 n. 17), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziche' dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato".

Corte costituzionale

133

La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2003 n. 169 (in G.U. 1a s.s. 28/5/2003 n. 21), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato".

Corte Costituzionale

211

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 22 gennaio 2015, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 28/01/2015, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale e dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)".

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1/2015

    Ha colpito questo articolo
    22 gennaio 2015

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3, comma 1, Cost., l'art. 458 del cod. proc. pen. e l'art. 1, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50- bis , comma 2, del r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). Poiché il giudizio abbreviato minorile è sostitutivo sia dell'udienza preliminare, sia del dibattimento, i suoi esiti possono essere i più diversi e tutti richiedono la valutazione del giudice collegiale e degli esperti che lo compongono, al fine di garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative. È dunque manifestamente incongruo, anche con riguardo ai valori costituzionali sottesi alla tutela del minore, che sia il giudice monocratico delle indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato, che di regola è svolto dal giudice collegiale dell'udienza preliminare. Poiché la funzione del primo è uguale a quella svolta dal secondo, la diversa composizione dell'organo giudicante è priva di ragioni che possano giustificare il sacrificio dell'interesse del minore, non potendosi far dipendere la diversità di composizione da mere evenienze processuali e, soprattutto, dalla determinazione discrezionale del pubblico ministero di esercitare l'azione penale con la richiesta di giudizio immediato, anziché con la richiesta di rinvio a giudizio. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura). Sull'art. 25 del cod. proc. pen. e sull'irrilevanza di questioni che tendono a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione, v. le sentenze nn. 408/2005, 294/1995, 25/1989 e le ordinanze nn. 306/2013 e 222/1997. Sull'art. 31 Cost. quale disposizione che esprime un principio che richiede l'adozione di un sistema di giustizia minorile caratterizzato dalla specializzazione del giudice, dalla prevalente esigenza rieducativa, nonché dalla necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore, v. le citate sentenze nn. 222/1983 e 143/1996. Sull'interesse del minore nel procedimento penale minorile, adeguatamente tutelato dalla particolare composizione del giudice specializzato (magistrati ed esperti), v. la sentenza n. 310/2008. Sui possibili diversi esiti del giudizio abbreviato, che può essere adottato sia nell'udienza preliminare sia in seguito a un giudizio immediato, v. la citata sentenza n. 125/1995.

    Art. 458 c.p.p. · Art. 1 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 23/1992

    Ha colpito questo articolo
    31 gennaio 1992

    La declaratoria di parziale illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. (v. massima A) comporta come conseguenza ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, riguardo al giudizio immediato, che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva, su richiesta dell'imputato e con il consenso del P.M., essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 77 del 1992.

    Art. 458 c.p.p. · Art. 464 c.p.p. · Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 81/1991

    Ha colpito questo articolo
    15 febbraio 1991

    La declaratoria di parziale illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. (v. massima B) comporta come conseguenza, ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, in parte qua, anche dell'art. 458, primo e secondo comma, c.p.p. con riguardo alla richiesta di trasformazione del giudizio immediato in giudizio abbreviato.

    Art. 438 c.p.p. · Art. 439 c.p.p. · Art. 440 c.p.p. · Art. 442 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 30 dicembre 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 3 agosto 2017 — 30 dicembre 2022per 5 anni
  3. 29 gennaio 2015 — 3 agosto 2017per 3 anni
  4. 29 maggio 2003 — 29 gennaio 2015per 12 anni
  5. 25 aprile 2002 — 29 maggio 2003per un anno
  6. 6 aprile 2001 — 25 aprile 2002per un anno
  7. 8 giugno 2000 — 6 aprile 2001per 10 mesi
  8. 2 gennaio 2000 — 8 giugno 2000per 5 mesi
  9. 6 febbraio 1992 — 2 gennaio 2000per 8 anni
  10. 21 febbraio 1991 — 6 febbraio 1992per 12 mesi
  11. 24 ottobre 1988 — 21 febbraio 1991testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2017 al 30 dicembre 2022. 3 parole tolte, 87 parole aggiunte.

… 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato puo' eccepire l'incompetenza per territorio del giudice. tolto: 2. Il giudice fissa aggiunto: in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio aggiunto: per la valutazione della richiesta, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e … Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 tolto: e 5aggiunto: , 5 e 6-ter, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediatoaggiunto: . Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla stessa udienza, puo' chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova. Se non e' accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato e' stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art458 · fonte del testo

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