Art. 256-bis t.u.a. — Combustione illecita di rifiuti

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile e' tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. ((Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116)). ((La combustione di rifiuti non pericolosi e' punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

  • a)dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
  • 1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  • 2)di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
  • b)il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, e' punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.)) ((Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla meta'.)) La pena e' aumentata di un terzo se ((i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi)) in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se di proprieta' dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116)). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Testo vigente dal 9 agosto 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2014 al 9 agosto 2025. 125 parole tolte, 213 parole aggiunte in 5 capoversi.

… stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, tolto: comma 1, e le condotte di reato aggiunto: commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli aggiunto: 255-bis, 255-ter, 256 e 259 aggiunto: sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiutitolto: . La pena e' aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma1 e' commesso nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attivita' comunque organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attivita' stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attivita' si applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.aggiunto: , le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116. La combustione di rifiuti non pericolosi e' punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

aggiunto: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

aggiunto: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

aggiunto: 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;

aggiunto: b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, e' punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla meta'. La pena e' aumentata di un terzo se tolto: il fatto di cui al comma 1 e' commesso aggiunto: i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, … nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. tolto: Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e) aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art256bis · fonte del testo

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