Art. 555 c.p.p. — Udienza dibattimentale a seguito della citazione diretta

Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza ((dibattimentale)), le parti devono, a pena di inammissibilita', depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)). ((Le parti)), dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove ((, illustrandone esclusivamente l'ammissibilita', ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1)); inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva. Per tutto cio' che non e' espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

66

La Corte costituzionale con sentenza 23 novembre - 11 dicembre 1995, n. 497 (in G.U. 1a s.s. 20/12/1995, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la nullita' del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1, lettera e)." AGGIORNAMENTO (84) La L. 16 luglio 1997, n. 234 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' gia' stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o e' gia' stato emesso decreto di citazione a giudizio."

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

90

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90a

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 555 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 26232/2025

    26 settembre 2025

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la genericità della contestazione dell'accusa, per carenza di chiarezza e precisione nella descrizione del fatto, si traduce in una nullità relativa dell'atto di vocatio (decreto che dispone il giudizio o citazione), che rimane sanata se non tempestivamente dedotta (art. 181, comma 3, c.p.p.), mentre la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (che si verifica allorquando l'incolpato venga condannato per un fatto diverso da quello formalmente contestato ex artt. 516-518 c.p.p.) integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo o, comunque, rilevata d'ufficio dal giudice d'appello ogni qual volta è investito, con l'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenza dell'addebito, non potendo essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del C.N.F. che aveva ritenuto tardiva l'eccezione di nullità della citazione a giudizio per genericità della contestazione disciplinare, siccome formulata in una memoria successiva alla proposizione del ricorso, mentre la stessa avrebbe dovuto essere sollevata dinanzi al Consiglio distrettuale di disciplina o, stante il carattere amministrativo della fase svolgentesi dinanzi a questo, quale motivo di impugnazione della relativa decisione dinanzi al C.N.F. medesimo).

    Art. 555 c.p.p. · Art. 59 Legge professionale forense · Art. 521 c.p.p. · Art. 522 c.p.p.

    Rassegna di settembre 2025, p. 6 ↗

Tutte le 21 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 497/1995

    Ha colpito questo articolo
    11 dicembre 1995

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 555, secondo comma, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito previsto dal primo comma, lett. e) (avviso all'imputato della facoltà di richiedere riti alternativi ovvero di presentare domanda di oblazione) - in quanto detta norma, da un lato, assicura una garanzia essenziale per il godimento di un diritto della difesa, dall'altro, non prevede alcuna tutela nel caso in cui tale avviso venga omesso, di guisa che ne consegue un assetto normativo irrazionale e suscettibile di diminuire le potenzialità difensive dell'imputato, al quale, pur essendo attribuito, nel giudizio pretorile , uno 'spatium deliberandì di quindici giorni per la scelta di riti alternativi, può accadere, in mancanza di una tempestiva conoscenza, di trovarsi decaduto dalla facoltà di richiedere gli stessi. - V., pure, O. n. 208/1991. red.: G. Leo

    Art. 555 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 127/2001

    Questione infondata
    11 maggio 2001

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.: (a) 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui modifica l'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale; (b) 446, comma 1, del codice di procedura penale; (c) 555, comma 2, del codice di procedura penale; (d) 464, comma 3, del codice di procedura penale, tutti nella parte in cui non prevedono che i soggetti rinviati a giudizio in processi transitati per l'udienza preliminare nel periodo compreso fra il 2 giugno 1999 ed il 2 gennaio 2000 possano avvalersi della facoltà di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento. I giudici 'a quò fondano infatti le loro censure su un errato presupposto interpretativo, in quanto le innovazioni apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio ed ai rapporti tra tali fasi processuali hanno determinato la trasformazione del sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena e la loro anticipazione a momenti precedenti il dibattimento. Pertanto, anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria, si deve escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 560/2000. M.R.

    Art. 33 Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense · Art. 446 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 523/2000

    Questione inammissibile
    21 novembre 2000

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 555 del codice di procedura penale - censurati in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 (nel testo risultante dalla legge costituzionale n. 2 del 1999) della Costituzione, per la mancata inclusione del procedimento per decreto penale tra quelli per i quali è stato stabilito, quale requisito di validità dell'instaurazione del giudizio, l'obbligo di effettuare l'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio (a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.) così come invece è stato previsto per il procedimento ordinario a seguito delle modifiche recate dalla legge n. 234 del 1997 - per difetto di motivazione in ordine alla mancata considerazione, da parte del rimettente, della nuova e diversa disciplina legislativa anteriore all'atto di rimessione della questione (legge 16 dicembre 1999, n. 479) che ha, tra l'altro: a) stabilito che il previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo incondizionato per il pubblico ministero; b) posto una nuova e diversa disciplina circa la nullità degli atti di citazione a giudizio, nei casi di omissione dell' avviso anzidetto e dell'eventuale invito a presentarsi(art. 415-bis cod. proc. pen., nella nuova formulazione) e dell'invito a presentarsi ( artt. 416, comma 1, e 552, comma 2, cod. proc. pen., nella nuova formulazione). A. G.

    Art. 459 c.p.p. · Art. 555 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (43)

Se ne mostrano 17 su 43, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 2000 al 30 dicembre 2022. 68 parole tolte, 34 parole aggiunte.

Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza tolto: di comparizione aggiunto: dibattimentale, le parti devono, a pena di inammissibilita', depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame. tolto: Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero puo' presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, puo' richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione. Il giudice, quando il reato e' perseguibile a querela, verifica se il querelante e' disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione. Se deve procedersi al giudizio, le aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. Le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle proveaggiunto: , illustrandone esclusivamente l'ammissibilita', ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensivatolto: . 5. Per tutto cio' che non e' espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 23 novembre - 11 dicembre 1995, n. 497 (in G.U. 1a s.s. 20/12/1995, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la nullita' del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1, lettera e)." AGGIORNAMENTO (84) La L. 16 luglio 1997, n. 234 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' gia' stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o e' gia' stato emesso decreto di citazione a giudizio."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art555 · fonte del testo

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