Art. 218 c.d.s. — Sanzione accessoria della sospensione della patente

Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente e' ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. ((Entro il termine di quindici giorni dal ritiro)), il conducente a cui e' stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, puo' presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, e' determinato in relazione all'entita' del danno apportato, alla gravita' della violazione commessa, nonche' al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresi' valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione e' aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali e' stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, e' notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza e' altresi' comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. ((Nei casi di cui all'articolo 218-ter, comma 1, lettera m), la patente ritirata dall'organo accertatore e' trasmessa alla prefettura del luogo della commessa violazione entro cinque giorni dalla scadenza del termine della sospensione breve applicata ai sensi del medesimo articolo. Dal medesimo termine di scadenza della sospensione breve decorre il periodo di durata della sospensione fissato dal prefetto, che si aggiunge a quello previsto dall'articolo 218-ter)). ((Qualora l'ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine di quindici giorni, ovvero di trenta giorni nel caso in cui sia presentata istanza per ottenere il permesso di guidare di cui al secondo periodo, il titolare della patente)) puo' ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente puo' essere concesso una sola volta. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida e' aumentata a seguito di piu' violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresi' il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione e' comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita' della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso e' stato concesso, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo. 52 64 80 89 101 114 124 133 145 163

Gli interventi su questo articolo(10)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Decreto 22 dicembre 2010

101

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 16 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Decreto 20 dicembre 2016

133

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Decreto 27 dicembre 2018

145

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Decreto 31 dicembre 2020

163

con decorrenza dal 1 gennaio 2021

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Testo vigente dal 14 dicembre 2024

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 197/2005

    Questione inammissibile
    10 maggio 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui consente al prefetto di applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prima che il giudice in sede penale abbia valutato la colpevolezza dell'imputato in ordine all'infrazione al codice della strada (nella specie, guida in stato di ebbrezza) prevista come reato. Infatti l'ordinanza di remissione, in punto di non manifesta infondatezza della questione, è assolutamente priva di motivazione, poiché omette di spiegare le ragioni del ritenuto contrasto della norma denunciata con i parametri evocati e, in punto di rilevanza, essa, per un verso, si connota per scarsa chiarezza nell'esposizione oltre che per lacunosità nella individuazione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quò e, per altro verso, censura una norma inconferente, posto che risulta denunciato l'art. 218 del codice della strada, relativo alla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa, là dove la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad un reato è disciplinata dall'art. 223, comma 3, dello stesso codice. - Sulla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad un reato, v. citate ordinanze n. 194/2004 e n. 217/2003.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 218 c.d.s. · Art. 186 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 194/2004

    Questione inammissibile
    24 giugno 2004

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 20, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non possa essere proposta e decisa in via autonoma nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente. Le ordinanze di rimessione, infatti, oltre ad errare nel denunciare l’art. 218, comma 5, del d. lgs. n. 285 del 1992 (relativo all’opposizione avverso la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa), posto che l’opposizione alla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione penale è regolata dall’art. 223, comma 5, dello stesso decreto, da un lato non indicano neppure i parametri costituzionali violati, e, conseguentemente, non motivano le ragioni del ritenuto contrasto con le norme denunciate, e, dall'altro lato, non danno sufficiente conto della fattispecie non consentendo quindi un'adeguata valutazione della rilevanza. – Sull'errata individuazione della norma impugnata v. le citate ordinanze n. 217/2003 e n. 230/2000. – Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza ovvero che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 231, n. 141/2003, n. 495 e n. 385/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 111 cost. · Art. 218 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 217/2003

    Questione inammissibile
    18 giugno 2003

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 5, e 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non possa essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente e che nel caso di rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico siano sufficienti i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato. Le ordinanze di rimessione si connotano, infatti, per la scarsa chiarezza dell’esposizione e per la faticosa enucleazione delle questioni proposte, con assenza di motivazione relativamente ai parametri di cui agli articoli 25 e 111 della Costituzione e con generico riferimento, quanto all’art. 3 della Costituzione, ad una irragionevole disparità di trattamento tra cittadini, senza indicazione di alcun 'tertium comparationis'; nonché, riguardo al denunciato art. 218, comma 5, per erronea individuazione della disposizione oggetto della censura.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 111 cost. · Art. 186 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

16 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 15 gennaio 2021 — 14 dicembre 2024per 4 anni
  3. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  4. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  5. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  6. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  7. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  8. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  9. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  10. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  11. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  12. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  13. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  14. 15 gennaio 2000 — 14 gennaio 2003per 3 anni
  15. 1 ottobre 1993 — 15 gennaio 2000per 6 anni
  16. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2021 al 14 dicembre 2024. 5 parole tolte, 95 parole aggiunte.

… giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di tolto: cui al primo periodo aggiunto: quindici giorni dal ritiro, il conducente a cui e' stata sospesa la patente, solo nel caso in … degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. aggiunto: Nei casi di cui all'articolo 218-ter, comma 1, lettera m), la patente ritirata dall'organo accertatore e' trasmessa alla prefettura del luogo della commessa violazione entro cinque giorni dalla scadenza del termine della sospensione breve applicata ai sensi del medesimo articolo. Dal medesimo termine di scadenza della sospensione breve decorre il periodo di durata della sospensione fissato dal prefetto, che si aggiunge a quello previsto dall'articolo 218-ter. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia tolto: emanata aggiunto: adottata nel termine di quindici giorniaggiunto: , ovvero di trenta giorni nel caso in cui sia presentata istanza per ottenere il permesso di guidare di cui al secondo periodo, il titolare della patente puo' ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art218 · fonte del testo

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