Codice penale

Art. 575 c.p. — Omicidio

Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. 96 125 233

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646

96

La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

125

La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

233

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo vigente dal 13 ottobre 2011

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il delitto d'omicidio consiste nel cagionare la morte di un uomo (art. 575). La Commissione parlamentare preferirebbe che si dicesse, anzi che di un «uomo», di una «persona». Ma il termine «persona» ha un significato tecnico-giuridico che qui non viene in considerazione, trattandosi della soppressione della vita fisica d'un essere umano, indipendentemente dalle qualità giuridiche che sono inerenti al concetto di persona. Bisognerebbe dire, in ogni modo: «persona fisica», ed allora tanto vale usare l'espressione, il cui significato è accessibile a tutti, di «uomo». La stessa ragione risponde all'identica osservazione fatta dalla Commissione sull'articolo 589.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 186

  • L'articolo 576 prevede le ipotesi più atroci di omicidio, per le quali stabilisce la pena di morte. Aderendo a voti autorevoli, ho esteso l'applicazione della pena di morte ai casi in cui concorre taluna delle circostanze aggravanti indicate nel numero 2° dell'articolo 61, ossia alle ipotesi di omicidio commesso per eseguire od occultare un altro reato, ovvero per conseguire o assicurare, a sè o ad altri, il prodotto o il profitto o il prezzo o l'impunità di un altro reato. L'applicazione della pena di morte nei predetti casi appare, invero, come una necessaria sanzione per chi, ad esempio, uccida a scopo di furto o di rapina. In conseguenza della nuova aggravante ho modificato le disposizioni dell'articolo 575 e la disposizione del numero 4° dell'articolo 576 del progetto, nel senso di eliminare quelle ipotesi ivi prevedute che rientrano nella generale formula della predetta aggravante. La Commissione parlamentare non ritenne invece giustificata la pena di morte stabilita per il latitante, il quale commetta omicidio per sottrarsi all'arresto o alla cattura, o per occultare un delitto, o per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza. Senonchè fu ed è volontà del legislatore di reprimere nel modo più energico ogni forma di brigantaggio, anche individuale. È ben vero che il brigantaggio, diffusosi nell'ultimo decennio anche nei più civili Stati d'Europa e d'America, ed imperversante persino nelle maggiori metropoli straniere, è oramai scomparso dalla Patria nostra, specie mercè la energica azione repressiva e preventiva del Governo fascista. Ma se questa è cagione di legittimo compiacimento, non dà motivo a deflettere dalla più inesorabile persecuzione di questo pericolosissimo fenomeno, anche nelle sue forme sporadiche e individuali. Tutta la nuova legislazione penale italiana, del resto, si ispira alla massima severità verso i latitanti, che si trovano in permanente stato di ribellione e che, per le condizioni in cui vivono, rappresentano un grave pericolo sociale.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 187

Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1991 al 13 ottobre 2011.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art575 · fonte del testo

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