Codice di procedura penale

Art. 604 c.p.p. — Questioni di nullità

Il giudice di appello, nei casi previsti dall'articolo 522, dichiara la nullita' in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi e' stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena. Quando vi e' stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni. Il giudice di appello, se accerta una delle nullita' indicate nell'articolo 179, da cui sia derivata la nullita' del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita'. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullita' indicate nell'articolo 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullita' del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado. Se si tratta di altre nullita' che non sono state sanate, il giudice di appello puo' ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullita', decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio. (( Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si e' proceduto in assenza dell'imputato, se vi e' la prova che la dichiarazione di assenza e' avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullita' della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita'. La nullita' e' sanata se non e' stata eccepita nell'atto di appello. In ogni caso, la nullita' non puo' essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata. )) (( Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validita' degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato e' sempre restituito nel termine per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto:

  • a)se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato nell'assoluta impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;
  • b)se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale puo' essere esercitata la facolta' dalla quale l'imputato e' decaduto, salvo che questi chieda l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ovvero l'oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta l'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte. )) Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato e' estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata. 90 90a
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

90

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

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con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118

215

La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado". Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 149/2014

    Altra decisione
    28 maggio 2014

    Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 175, 178, comma 1, lett. c ), 179 e 604 cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non prevedono che la mancata conoscenza del procedimento, da parte dell'imputato restituito nel termine per proporre impugnazione, determini la nullità della sentenza appellata, ovvero del decreto di rinvio a giudizio o di citazione a giudizio con nullità derivata di detta sentenza, e imponga conseguentemente la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; nonché, «in aggiunta o in alternativa», degli artt. 175 e 603 cod. proc. pen., impugnati, in riferimento ai medesimi parametri, nella parte in cui non consentono all'imputato, restituito nel termine per non aver avuto conoscenza del procedimento, di avvalersi in modo pieno, in grado di appello, delle facoltà previste dagli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 del medesimo codice. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge n. 67 del 2014 che ha modificato in modo particolarmente incisivo la disciplina del processo penale senza la presenza dell'imputato. Per effetto di tale provvedimento, tre delle cinque norme censurate (artt. 175, 603 e 604 cod. proc. pen.) sono state oggetto di rilevanti interventi modificativi ed è radicalmente mutato il panorama normativo di riferimento. Alla luce del citato ius superveniens compete, pertanto, al giudice a quo un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 316/2002

    Questione infondata
    4 luglio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice d'appello, ove riconosca che il giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale, decide nel merito, disponendo, ove necessario, la rinnovazione del dibattimento, anziché rinviare gli atti al medesimo giudice per la celebrazione del giudizio. Infatti la norma censurata non comporta alcuna «incongrua» privazione di un grado di giudizio di merito, in quanto la completa trattazione del merito è assicurata in grado di appello dalla rinnovazione del dibattimento, quando la sentenza di improcedibilità è intervenuta prima che si sia dato corso all'istruzione dibattimentale, ovvero in primo grado, quando la sentenza di improcedibilità è pronunciata in esito all'istruzione dibattimentale e alla discussione sul merito: sicché non risulta leso il diritto di difesa dell'imputato né sussiste la supposta disparità di trattamento tra imputati a seconda del momento in cui venga pronunciata la sentenza di improcedibilità. - Per una situazione analoga, ma riferita all'art. 522, quarto comma, del codice di procedura penale del 1930, v. citata sentenza n. 41/1965. - Sempre in tema di diritto di difesa e doppia istanza di giudizio, v. citata ordinanza n. 109/1971.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 434 c.p.p. · Art. 604 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 561/2000

    Questione infondata
    20 dicembre 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 604, comma 4, del codice di procedura penale - nella parte in cui prevede che, quando il giudice di appello accerti una nullità assoluta da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio davanti al pretore o al tribunale in composizione monocratica, debba rinviare gli atti al giudice che procedeva quando si é verificata la nullità, anziché al pubblico ministero - sollevata in riferimento agli articoli 24 e 112 della Costituzione per la lamentata compromissione del diritto di difesa (in ragione della impossibilità di accedere ai riti alternativi ed, in particolare, al giudizio abbreviato), e del principio che riserva al pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale (di fatto esercitata dal giudice del dibattimento con l'emissione del nuovo decreto). Difatti la premessa del rimettente contrasta con l'interpretazione del giudice della legittimità, secondo il quale alla dichiarazione di nullità il procedimento deve regredire allo stato e grado in cui era stato compiuto, con competenza del pubblico ministero alla nuova citazione, e in quanto - anche in accoglimento della diversa premessa - il rimettente trascura l'incidenza della speciale disciplina transitoria dettata dagli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che «rimette in termini» l'imputato, e non considera la natura, duplice, del decreto di citazione (atto di esercizio dell'azione penale e di vocatio in iudicium), che in tal modo non esclude la riferibilità dell'esercizio dell'azione penale alla volontà del pubblico ministero. A.G.

    Art. 24 cost. · Art. 112 cost. · Art. 604 c.p.p. · Art. 179 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2014 al 30 dicembre 2022. 52 parole tolte, 283 parole aggiunte in 3 capoversi.

… qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio. Nei casi in cui tolto: si sia aggiunto: nel giudizio di primo grado si e' proceduto in assenza dell'imputato, se vi e' la prova che tolto: si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater aggiunto: la dichiarazione di assenza e' avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullita' della sentenza e dispone tolto: il rinvio aggiunto: la trasmissione degli atti al giudice tolto: di primo grado. Il aggiunto: che procedeva quando si e' verificata la nullita'. La nullita' e' sanata se non e' stata eccepita nell'atto di appello. In ogni caso, la nullita' non puo' essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata. Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validita' degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato e' sempre restituito nel termine per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto:

aggiunto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato nell'assoluta impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

aggiunto: b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla tolto: altresi' la sentenza e dispone la tolto: restituzione aggiunto: trasmissione degli atti al giudice tolto: di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2 aggiunto: della fase nella quale puo' essere esercitata la facolta' dalla quale l'imputato e' decaduto, salvo che questi chieda l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ovvero l'oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta l'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato e' estinto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art604 · fonte del testo

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