Codice penale

Art. 270-septies c.p. — Confisca

((Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto)).

Testo vigente dal 24 agosto 2016

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art270septies · fonte del testo

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