Art. 322 c.p. — Istigazione alla corruzione

[1]Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[2]Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[3]La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

[4]La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate dall'articolo 319. 281

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161

281

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo vigente dal 19 novembre 2017

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 68/1974

    Ha colpito questo articolo
    13 marzo 1974

    dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 322, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non consente che sia concessa la libertà provvisoria nei casi, previsti dall'art. 313 dello stesso codice, in cui sia obbligatorio il mandato di cattura. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.…

    Art. 322 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 163/2014

    Questione inammissibile
    10 giugno 2014

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 322, secondo comma, cod. pen., impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui assoggetta la subornazione del consulente tecnico del pubblico ministero ad una pena superiore a quella prevista dall'art. 377, primo comma, cod. pen. per la subornazione del perito. Il rimettente muove dalla premessa ermeneutica secondo la quale la subornazione del consulente tecnico del pubblico ministero, incaricato esclusivamente di esprimere valutazioni tecnico-scientifiche e non di accertare dati oggettivi, non potendo integrare il delitto di intralcio alla giustizia, ricadrebbe nell'ambito applicativo della più generale fattispecie di istigazione alla corruzione di cui alla norma censurata e motiva la rilevanza sull'assunto che l'indagine tecnica affidata nel caso di specie al consulente del pubblico ministero sarebbe «di tipo squisitamente valutativo». Tale assunto tuttavia non è condivisibile, atteso che l'indagine in questione richiede anche l'accertamento di un dato oggettivo rispetto al quale il consulente avrebbe potuto rendersi responsabile dei reati di falsa testimonianza e di false informazioni al pubblico ministero, con conseguente rilevanza penale della condotta subornatrice sub specie di intralcio alla giustizia. Inoltre, la pronuncia richiesta dal rimettente - indirizzata ad ottenere l'equiparazione, quoad poenam , della subornazione del consulente del pubblico ministero a quella del perito - non garantirebbe comunque il ripristino del principio di eguaglianza ma darebbe anzi luogo ad un assetto non in linea con le coordinate generali del sistema, che nella logica del processo accusatorio (ove il pubblico ministero è una parte e gli elementi raccolti nel corso delle indagini non assumono, di norma, dignità di prove) prevede un trattamento sanzionatorio diverso e meno grave per le false informazioni al pubblico ministero rispetto alla falsa testimonianza e così pure per l'offerta di denaro fatta a favore di chi deve rendere dichiarazioni all'organo della pubblica accusa rispetto a quella rivolta a chi rende dichiarazioni al giudice. La stessa logica imporrebbe, dunque, che la subornazione del consulente tecnico del pubblico ministero fosse punita con pena non già eguale ma inferiore a quella comminata per la subornazione del perito, ausiliario del giudice.

    Art. 322 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 167/1974

    Illegittimità dichiarata
    6 giugno 1974

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'inciso "escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare", contenuto nell'art. 323, primo comma, del codice penale militare di pace; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 322, secondo comma, del codice penale militare di pace, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con s…

    Art. 323 c.p. · Art. 322 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 19 novembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2012 al 19 novembre 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161

    Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art322 · fonte del testo

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